L’Iperammortamento 2026 è l’agevolazione fiscale del Nuovo Piano Transizione 5.0 che ha preso il posto dei crediti d’imposta 4.0 e 5.0. Non è un contributo: il costo dei beni strumentali nuovi viene maggiorato, ai soli fini delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing deducibili, del 180% fino a 2,5 milioni di euro di investimenti. Vale per gli investimenti completati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 in beni 4.0 e impianti a fonti rinnovabili per l’autoconsumo. L’accesso passa da tre comunicazioni sulla piattaforma del GSE.
A chi si rivolge
Possono accedere tutti i titolari di reddito d’impresa, senza limiti di dimensione, forma giuridica o settore, che investono in strutture produttive situate in Italia. Rientrano quindi micro, piccole, medie e grandi imprese, società e ditte individuali.
Sono escluse le imprese in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità o altra procedura concorsuale, anche solo in corso di dichiarazione, e le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. 231/2001. La spettanza resta comunque subordinata al rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e alla regolarità dei versamenti contributivi.
Restano fuori i professionisti senza reddito d’impresa: la maggiorazione opera sul reddito d’impresa.
Cosa finanzia
Beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive in Italia. Dal 2026 non conta più dove sono stati prodotti: il requisito del “Made in UE/SEE” è stato soppresso dal DL 38/2026 con effetto dal 1° gennaio 2026.
- Beni materiali 4.0 (Allegato IV): macchine controllate da sistemi computerizzati, robot e cobot, sistemi per la qualità e la sostenibilità, dispositivi per l’interazione uomo-macchina. Devono essere interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
- Beni immateriali (Allegato V): software e piattaforme per progettazione, MES, SCADA, manutenzione, qualità, gestione dell’energia, IoT industriale, fino all’intelligenza artificiale generativa, agentica e al process mining.
- Impianti a fonti rinnovabili per l’autoconsumo: generazione, trasformatori e misuratori, impianti termici per calore di processo, servizi ausiliari e accumuli. Dimensionamento entro il 105% del fabbisogno della struttura produttiva, con costi massimi per kW fissati dall’Allegato 1 del decreto.
Per il fotovoltaico sono agevolabili solo i moduli di cui all’art. 12, comma 1, lettere b) e c), del DL 181/2023. Non rientrano i beni usati né quelli non compresi negli allegati.
Agevolazioni disponibili
- Maggiorazione del 180% sulla quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro.
- Maggiorazione del 100% sulla quota tra 2,5 e 10 milioni.
- Maggiorazione del 50% sulla quota tra 10 e 20 milioni.
Un esempio. Una società di capitali acquista un macchinario 4.0 da 200.000 euro: la maggiorazione del 180% aggiunge 360.000 euro di costo deducibile, che al 24% di IRES valgono 86.400 euro di minori imposte. Ma il risparmio segue il piano di ammortamento del bene e si distribuisce su più esercizi. Serve quindi capienza fiscale negli anni successivi. L’IRAP resta fuori.
Procedura e tempistiche
Tutto passa dall’Area Clienti del sito GSE, con accesso tramite SPID o CIE. Per ogni struttura produttiva servono tre comunicazioni:
- Preventiva: dati dell’impresa, tipologia e ammontare degli investimenti, date previste. Aperta dalle ore 12:00 del 12 giugno 2026.
- Conferma: entro 60 giorni dall’esito positivo della preventiva, con data e importo dell’ultima quota dell’acconto che porta al 20% del costo di ciascun bene. Aperta dal 21 luglio 2026.
- Completamento: dopo l’interconnessione dei beni e comunque entro il 15 novembre 2028. La relativa sezione della piattaforma attende ancora il decreto di apertura.
Il GSE verifica ogni comunicazione entro 10 giorni. La maggiorazione si applica dal periodo d’imposta in cui si invia il completamento, purché il bene sia entrato in funzione nello stesso periodo. Si aggiungono due comunicazioni annuali di monitoraggio: entro il 20 gennaio e, con il piano di ammortamento, entro il 30 giugno.
Cumulabilità
La maggiorazione è cumulabile con altre agevolazioni nazionali ed europee sugli stessi costi, a condizione che il cumulo non superi il costo sostenuto. La base di calcolo va però assunta al netto dei contributi ricevuti sugli stessi costi: se un bando regionale copre il 40% del macchinario, l’iperammortamento si calcola sul 60% residuo. Non si applica agli investimenti che beneficiano del credito Transizione 5.0 di cui all’art. 1, comma 446, della L. 207/2024. Non è un aiuto de minimis.
Documentazione richiesta
- Perizia tecnica asseverata di un ingegnere o perito industriale iscritto all’albo, oppure attestazione di un ente di certificazione accreditato, sulle caratteristiche dei beni e sull’interconnessione
- Certificazione contabile di un revisore legale sull’effettivo sostenimento delle spese
- Fatture, documenti di trasporto e prove di pagamento degli acconti
- Per gli impianti FER: dati sui consumi dell’esercizio precedente per il dimensionamento
Punti di attenzione
Ogni comunicazione mancata o tardiva fa perdere il beneficio: la conferma ha 60 giorni, le integrazioni richieste dal GSE 10. Nella pratica, il rischio maggiore è l’acconto: senza il 20% pagato e documentato entro i termini, la prenotazione decade.
La procedura non è ancora completa, perché la comunicazione di completamento, quella che fa scattare il beneficio, non ha una sezione attiva. E il beneficio si perde anche se il bene viene ceduto o trasferito all’estero durante l’ammortamento, salvo sostituzione nello stesso periodo d’imposta con un bene nuovo di caratteristiche analoghe o superiori.