Iscrizione al RUNTS: come fare, documenti e tempi nel 2026
La domanda di iscrizione al RUNTS si presenta solo online, sul portale del Ministero del Lavoro, e l’ufficio ha 60 giorni per decidere (30 con lo statuto standard). Questi sono i numeri. Ma a bloccare le associazioni non è la procedura: sono tre strumenti che spesso mancano il giorno in cui si vuole partire.
Una PEC intestata all’ente, non al presidente. L’identità digitale (SPID o CIE) del legale rappresentante. La firma digitale. Dal 2026, con il decreto del 13 gennaio, c’è in più una comodità che cambia molte pratiche: il delegato, che compila e invia al posto del presidente.
In questa guida trovi la procedura passo per passo, i documenti da allegare, i tempi e gli esiti possibili, il caso dell’associazione già esistente, gli adempimenti dopo l’iscrizione e gli errori che fanno tornare indietro le pratiche. Le regole sono quelle in vigore a ottobre 2026, controllate sul testo coordinato del DM 106/2020 e sulle pagine del Ministero.
Devi iscrivere la tua associazione al RUNTS?
Compila il modulo in pochi minuti: ti ricontattiamo per un primo confronto su requisiti, documenti e tempi.
Che cos’è il RUNTS e perché conviene iscriversi
Il Registro unico nazionale del Terzo settore è il registro telematico del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Lo gestiscono uffici statali, regionali e provinciali, ma la domanda si presenta sempre online, sullo stesso portale, e il sistema la assegna all’ufficio competente. Chiunque può consultarlo, comprese le pubbliche amministrazioni. Trovi la descrizione ufficiale sul sito del Ministero.
Iscriversi non è obbligatorio per fondare un’associazione. Lo diventa, di fatto, se vuoi la qualifica di ente del Terzo settore (ETS) e ciò che ne discende: le agevolazioni fiscali e le norme di favore previste dal Codice, il 5 per mille, le convenzioni con le pubbliche amministrazioni e i contributi riservati agli ETS. Un’associazione non iscritta resta valida, con il suo statuto e il suo codice fiscale. Ma per un ente pubblico o per chi finanzia, è un’associazione come tante: l’iscrizione è il segno che qualcuno ha verificato i requisiti.
Se l’associazione non esiste ancora, comincia da come costituire un’associazione APS. Se vuoi vedere dove si colloca l’iscrizione nel percorso completo, fino ai progetti europei, c’è la guida ai finanziamenti per il terzo settore.
Le sezioni del Registro: dove ti iscrivi
Nella domanda scegli la sezione. Il Codice ne prevede sette (art. 46). La scelta dipende da cosa fa davvero l’ente e da chi lo compone, non da quale sigla suona meglio.
Organizzazioni di volontariato (ODV)
Per chi è:Attività di interesse generale svolta prevalentemente da volontari, a favore di terzi (art. 32).
Associazioni di promozione sociale (APS)
Per chi è:Attività a favore di associati, loro familiari o terzi. Servono almeno 7 persone fisiche o 3 APS (art. 35).
Enti filantropici
Per chi è:Enti che sostengono con denaro, beni o servizi persone svantaggiate o attività di interesse generale (art. 37).
Imprese sociali, incluse le cooperative sociali
Per chi è:Imprese private che svolgono attività di interesse generale senza scopo di lucro (D.Lgs. 112/2017).
Reti associative
Per chi è:Enti che associano altri enti del Terzo settore (art. 41).
Società di mutuo soccorso
Per chi è:Enti che offrono assistenza reciproca ai soci (art. 42).
Altri enti del Terzo settore
Per chi è:La sezione residuale: associazioni culturali o sportive che non sono APS, comitati, fondazioni non filantropiche.
Fonte: art. 46 e seguenti del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017). Ottobre 2026.
Cosa cambia nel 2026: il decreto del 13 gennaio
Il decreto del Ministro del Lavoro n. 2 del 13 gennaio 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2026, modifica il DM 106/2020, quello che regola la procedura. Le nuove funzioni del portale sono operative dal 9 aprile 2026. Sono cambiamenti pratici, ma toccano proprio i punti in cui le piccole associazioni si fermavano.
Le cinque novità operative del 2026
Quello che conta per una piccola associazione che si iscrive o è già iscritta.
Il delegato
Il legale rappresentante può affidare a una persona di fiducia la compilazione e l’invio, o anche la firma digitale (art. 8, comma 2-bis).
La PEC dell’ente
Deve essere intestata all’associazione, non a una persona fisica come il presidente o un socio (art. 6, comma 3).
Il bilancio
Si deposita entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, non più a una data fissa (art. 48, comma 3 del Codice).
Lo statuto standard
Se lo adotti, devi dichiararlo nella domanda per avere i tempi ridotti.
I dati dei soci
Aggiornamento annuale entro il 30 giugno, se ci sono variazioni su associati, volontari e lavoratori (art. 20, comma 5).
Fonte: D.M. 13 gennaio 2026, n. 2, che modifica il D.M. 106/2020 (testo coordinato); L. 104/2024 per il termine del bilancio. Ottobre 2026.
Prima di iniziare: cosa deve essere pronto
La domanda si compila in un’ora o due, se hai tutto. Il tempo vero si perde prima. Controlla questi otto punti: se ne manca uno, la pratica si ferma.
Gli otto prerequisiti della domanda
Prima di aprire la pratica sul portale.
1
Atto e statuto registrati
Registrati all’Agenzia delle Entrate e scritti secondo il Codice del Terzo settore.
2
Codice fiscale dell’ente
Quello ottenuto con la registrazione dell’atto.
3
PEC dell’ente
Intestata all’associazione, non al presidente.
4
SPID o CIE
Del legale rappresentante, che dal portale può anche conferire la delega.
5
Firma digitale
Del rappresentante, o del delegato se autorizzato a firmare.
6
Denominazione libera
Verificata sul portale pubblico del Registro, con l’acronimo corretto.
7
Dati su soci e volontari
Numero di associati, volontari e lavoratori: la domanda li richiede.
8
Sezione scelta
ODV, APS o altra sezione, coerente con l’attività svolta.
Fonte: art. 8 del DM 106/2020 e pagine ministeriali, riepilogo del testo. Ottobre 2026.
Sulla PEC l’errore è facile: usare quella del presidente perché è già attiva. Il decreto del 2026 è esplicito, l’ente deve avere la sua. Se non ce l’ha, attivala per prima, perché tutte le comunicazioni con le pubbliche amministrazioni passano da lì.
Sulla denominazione, un controllo da dieci minuti: cercala sul portale pubblico del Registro prima della firma dello statuto. Cambiare nome a statuto già registrato costa tempo e un’altra registrazione.
La procedura sul portale, passo per passo
L’accesso è dal portale ufficiale del RUNTS, con SPID o CIE. Il percorso ha sei passaggi.
Dalla compilazione all’invio: sei passaggi
Il sistema trasmette la domanda all’ufficio competente.
1
Accedi
Entra nel portale con SPID o CIE del legale rappresentante.
2
Avvia la richiesta
Dalla home scegli «Richiedi», poi «Iscrizione».
3
Identifica l’ente
Inserisci codice fiscale e denominazione: il sistema crea l’istanza con un codice identificativo univoco.
4
Compila
Completa tutte le sezioni dell’istanza.
5
Allega
Carica i documenti in formato PDF/A, anche firmati con firma CAdES (estensione .p7m).
6
Firma e invia
Scarica la distinta, firmala digitalmente senza rinominarla né spostarla, ricaricala e invia la domanda.
Fonte: pagine ufficiali del Ministero del Lavoro e Regione Toscana sulla procedura. Ottobre 2026.
Due dettagli fanno perdere tempo. La distinta generata dal sistema non va rinominata né spostata prima della firma: se cambia, la firma non corrisponde più al file. E gli allegati vanno convertiti in PDF/A prima del caricamento, non dopo il primo rifiuto.
Se il presidente non usa SPID e firma digitale
Dal decreto del 2026 il caso è regolato in modo esplicito. Il legale rappresentante può nominare un delegato, con una delega che si concede e si revoca online. Le forme sono due:
- solo compilazione e invio: la distinta la firma il delegante;
- compilazione, firma digitale e invio: il delegato firma e risponde direttamente del contenuto.
Il documento di delega finisce automaticamente tra gli allegati della domanda. Vale per iscrizione, variazioni, cancellazione, accreditamento al 5 per mille e deposito dei bilanci. Un consiglio di prudenza: scegli la seconda forma solo se il delegato conosce bene i documenti dell’ente, perché è lui a firmare ciò che dichiara.
Documenti da allegare alla domanda
L’elenco preciso cambia con la sezione e con la storia dell’ente. Il nucleo, per una piccola associazione, è questo (art. 8 del DM 106/2020).
Atto costitutivo
Note:Registrato, in PDF/A.
Statuto
Note:Registrato e conforme al Codice. Se segue un modello standard, dichiaralo nella domanda.
Delega, se la pratica è affidata a un delegato
Note:Si inserisce automaticamente tra gli allegati.
Ultimi bilanci, se l’ente è già operativo
Note:Servono agli enti che esistono da prima della domanda.
Attestazioni di adesione a reti associative, se ci sono
Note:Da allegare quando l’ente aderisce a una rete.
Oltre agli allegati, il portale chiede informazioni obbligatorie sull’ente, tra cui la PEC, e i dati su associati, volontari e lavoratori. Non sono documenti da caricare: si compilano nelle sezioni dell’istanza.
Il canale notarile: quando serve
Se l’ente ha già la personalità giuridica o la vuole ottenere, la strada passa dal notaio. Il notaio deposita atto e documentazione entro 20 giorni dal ricevimento, attestando il patrimonio minimo, e l’ufficio dispone l’iscrizione entro 60 giorni (artt. 16 e 17 del DM 106/2020). Per una piccola associazione non riconosciuta resta la via diretta, che trovi spiegata nella guida alla costituzione di un’APS.
Tempi ed esiti: cosa succede dopo l’invio
Domanda completa
Cosa prevede la norma:L’ufficio decide entro 60 giorni dalla domanda (art. 9, comma 2).
Atto e statuto conformi al modello standard
Cosa prevede la norma:Il termine scende a 30 giorni (art. 9, comma 4).
Domanda incompleta
Cosa prevede la norma:L’ufficio chiede integrazioni: hai al massimo 30 giorni per rispondere. Poi decide entro 60 giorni, o 30 con modello standard (art. 9, comma 3).
Nessun provvedimento
Cosa prevede la norma:Se l’ufficio non decide, la domanda si intende accolta (art. 47 del Codice del Terzo settore).
Diniego
Cosa prevede la norma:Provvedimento motivato. Contro il diniego è ammesso ricorso al giudice amministrativo.
Fonte: DM 106/2020, artt. 9 e 16, testo coordinato con il decreto del 2026; art. 47 del Codice. Ottobre 2026.
Il silenzio-assenso esiste, ma non è una strategia. Segui la pratica sul portale e rispondi alle integrazioni entro i 30 giorni: è lì che si perdono i mesi. Come ordine di grandezza, nei casi lineari servono due o tre mesi dalla domanda; con una richiesta di integrazioni si può arrivare a quattro o cinque (stima).
Associazione già esistente: come iscriversi senza ricominciare
È un caso comune: un’associazione nata anni fa, con uno statuto scritto prima del Codice, che oggi vuole accedere a un bando riservato agli ETS. Non serve rifondarla. Serve adeguare lo statuto e poi presentare la domanda.
- Leggi lo statuto con il Codice davanti. Verifica che ci siano finalità, attività di interesse generale (art. 5), regole di ammissione dei soci, organi e devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento (art. 21).
- Scegli la sezione. Se i soci sono pochi, controlla il minimo: 7 persone fisiche per un’APS.
- Modifica lo statuto con l’assemblea. Segui le regole di modifica del tuo statuto vigente, di norma con un’assemblea straordinaria e le maggioranze previste. Il verbale va registrato come l’atto originale.
- Aggiorna la denominazione. Dopo l’iscrizione deve riportare l’acronimo della sezione. Meglio prevederlo già nella modifica.
- Presenta la domanda con la procedura descritta sopra, allegando gli ultimi bilanci.
Una precisazione per chi veniva dal regime ONLUS: il termine per chiedere l’iscrizione al RUNTS o al Registro delle imprese, senza dover devolvere il patrimonio, era il 31 marzo 2026. Se è il tuo caso e non hai ancora regolarizzato, non rimandare e fatti seguire.
Dopo l’iscrizione: gli adempimenti che mantengono valida la posizione
Essere iscritti non è un traguardo, è una posizione da mantenere. Gli adempimenti sono pochi, ma hanno scadenze che una piccola associazione dimentica facilmente.
Deposito del bilancio (o rendiconto per cassa)
Scadenza:Entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio
Note:Per l’esercizio coincidente con l’anno solare, fine giugno. Solo dal portale, con la pratica «Deposito bilancio»: la PEC agli uffici non vale.
Bilancio sociale
Scadenza:Stessa scadenza del bilancio
Note:Solo per gli enti con entrate superiori a 1 milione di euro.
Dati su associati, volontari e lavoratori
Scadenza:Entro il 30 giugno, riferiti al 31 dicembre
Note:Se ci sono state variazioni.
Modifiche di statuto, cariche, sede e altri atti
Scadenza:Entro 30 giorni dalla modifica
Note:Si depositano dal portale.
Calo degli associati sotto il minimo di legge (APS e ODV)
Scadenza:Entro 30 giorni dall’evento
Note:Comunicazione al Registro.
Revisione periodica
Scadenza:Ogni tre anni, a cura dell’ufficio
Note:Verifica che i requisiti e la sezione di iscrizione siano ancora validi.
Fonte: art. 48 del Codice, artt. 20 e 21 del DM 106/2020 (testo coordinato), pagina del Ministero sul deposito dei bilanci. Ottobre 2026.
Sul bilancio, una buona notizia per le associazioni piccole: gli enti con entrate inferiori a 220.000 euro nell’anno precedente possono redigere il rendiconto per cassa, invece del bilancio per competenza (art. 13 del Codice). Di solito basta e costa meno tempo.
Restano, fuori dal Registro ma legati all’iscrizione, l’assicurazione dei volontari e i libri sociali: ne parlo nella guida alla costituzione dell’APS. L’accreditamento al 5 per mille passa invece dallo stesso portale e, dal decreto del 2026, può essere gestito da un delegato.
Gli errori che fanno tornare indietro la pratica
- PEC intestata a una persona, non all’ente.
- Distinta rinominata o spostata prima della firma digitale.
- Allegati non in formato PDF/A.
- Statuto non conforme: copiato da un’altra forma giuridica, per esempio una ODV o un’associazione sportiva, e portato così alla domanda di un’APS.
- Sezione scelta in base alla sigla e non all’attività reale.
- Atto costitutivo non registrato, o registrato oltre i termini.
- Denominazione già in uso o senza l’acronimo previsto.
- Richiesta di integrazioni ignorata oltre i 30 giorni.
- Il 30 giugno dimenticato dopo l’iscrizione: bilancio non depositato, dati associativi non aggiornati.
La regola che uso per non sbagliare è semplice: nessuna domanda parte finché gli otto prerequisiti non sono tutti spuntati. Sembra rigido. Costa meno di una pratica da rifare.
I numeri del Salento: enti iscritti in provincia di Lecce
Dall’elenco ufficiale degli enti iscritti al RUNTS (Ministero del Lavoro, aggiornato al 16 ottobre 2026) ho estratto i numeri della provincia di Lecce, per sede legale.
Gli enti del Terzo settore in provincia di Lecce
In Italia sono 153.786 gli enti iscritti; in Puglia 9.705, e Lecce è la seconda provincia dopo Bari (2.754).
2.288
enti iscritti in provincia di Lecce
1.153
associazioni di promozione sociale
558
organizzazioni di volontariato
477
enti con sede nel comune di Lecce
Fonte: Ministero del Lavoro, elenco degli enti iscritti al RUNTS al 16 ottobre 2026 (elaborazione propria). Per sede legale. Altri enti: 163; enti filantropici: 4; società di mutuo soccorso: 1.
Cosa ne ricavo? Che il Registro, nel Salento, è già popolato, e che più della metà degli enti iscritti sono APS. Chi si iscrive oggi entra in un elenco affollato: per distinguersi contano le attività documentate e le referenze, non l’iscrizione in sé. Un dato da leggere con prudenza: fotografa chi risulta iscritto oggi, non le associazioni non iscritte né quelle cancellate, quindi non dice nulla sulla crescita del settore.
Fai da te o con supporto? Come ragionare
La domanda in sé è una procedura guidata, e molte associazioni la fanno da sole. Affiancarsi ha senso in tre situazioni: lo statuto va adeguato al Codice e conviene scriverlo bene al primo colpo; nessuno nel gruppo ha SPID, firma digitale e PEC; l’ente è già operativo, con bilanci e storia da riportare nella domanda.
In quei casi lavoro per moduli, ciascuno con un perimetro e un importo definiti prima in un preventivo scritto: verifica dei requisiti, adeguamento dello statuto, preparazione e invio della domanda con delega, gestione delle integrazioni. Trovi il quadro completo nella pagina consulenza per associazioni e terzo settore.
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Domande frequenti
Quanto tempo ci vuole per l’iscrizione al RUNTS?
L’ufficio ha 60 giorni dalla domanda, 30 se atto costitutivo e statuto seguono il modello standard e lo hai dichiarato. Se serve integrare la documentazione hai fino a 30 giorni per rispondere, poi l’ufficio decide entro un nuovo termine.
Serve il notaio per iscriversi al RUNTS?
No, per un’associazione non riconosciuta: la domanda la presenta l’ente, direttamente o con un delegato. Il notaio serve se l’ente ha o vuole la personalità giuridica.
La PEC del presidente va bene per la domanda?
No. Dal 2026 l’ente deve avere una PEC intestata a sé, non a una persona fisica come il legale rappresentante o un socio.
Il presidente può delegare la domanda?
Sì. Può nominare un delegato per la sola compilazione e invio, oppure anche per la firma digitale. La delega si concede online e riguarda iscrizione, variazioni, 5 per mille e deposito dei bilanci.
Cosa succede se l’ufficio non risponde entro 60 giorni?
Se non c’è un provvedimento espresso, la domanda si intende accolta (art. 47 del Codice del Terzo settore e art. 9 del DM 106/2020). Il consiglio pratico è controllare comunque la pratica sul portale e rispondere subito alle richieste.
Quando si deposita il bilancio dopo l’iscrizione?
Entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Per chi chiude al 31 dicembre il termine cade a fine giugno dell’anno successivo. Il deposito si fa solo dal portale.
Un’associazione culturale può iscriversi al RUNTS?
Sì, se ha i requisiti. Può iscriversi come APS, con almeno 7 persone fisiche o 3 APS, oppure nella sezione degli altri enti del Terzo settore. Lo statuto deve essere scritto secondo il Codice.
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Per informazioni ufficiali e aggiornate, si raccomanda di consultare sempre i siti ufficiali degli enti erogatori e la normativa di riferimento. FinanziamentiSalento non si assume alcuna responsabilità per eventuali azioni intraprese sulla base delle informazioni contenute in questa guida.
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