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Fondo Filiera Moda 2026: 100 Milioni per le PMI, 40% al Sud

Il DM MIMIT 6 agosto 2026 apre una sezione dedicata del Fondo per la crescita sostenibile: 100 milioni per le PMI della filiera moda, programmi da 1 a 20 milioni e quaranta milioni riservati al Mezzogiorno. Requisiti, codici ATECO ammessi, intensità di aiuto e criteri di graduatoria, prima che si aprano i termini.

Punti chiave

📌 100 milioni di dotazione, ma 40 sono riservati al Mezzogiorno — Puglia inclusa. Non è una premialità di punteggio: è un plafond separato. Una PMI pugliese compete su quella quota con le altre imprese del Sud, non con i distretti del Centro-Nord. Se però il Sud non presenta abbastanza progetti validi, le risorse non assorbite vengono redistribuite fuori riserva.
⚠️ Il decreto c'è, lo sportello no. Il DM 6 agosto 2026 fissa requisiti, spese e criteri, ma rinvia a un successivo provvedimento del Direttore generale sia i termini di presentazione sia l'individuazione del Soggetto gestore. È il momento di costruire il piano, non di presentare domanda.
✅ La "filiera moda" è molto più larga del tessile-abbigliamento-calzaturiero. L'allegato ATECO comprende occhialeria, oreficeria e bigiotteria, orologeria, cosmetica, progettazione moda e lavorazioni metalliche per accessori. Per quattordici codici su ventisei, però, l'ammissibilità è limitata a specifiche lavorazioni: il codice in visura non basta, serve documentare la destinazione produttiva.
❌ Sotto 1 milione di spese ammissibili, da soli non si entra. La via d'uscita è il piano congiunto: da tre a sei PMI, con un minimo di 200.000 euro a testa. E se le imprese coprono fasi diverse della catena del valore scatta anche una premialità del 3%.
📌 La premialità più pesante vale il 10% e dipende da un numero già scritto nel bilancio: l'incidenza del costo del personale sopra il 15% del fatturato. Vale più delle altre quattro messe insieme e premia il profilo labour-intensive del terzismo. Da verificare subito sull'ultimo bilancio approvato, perché non è più modificabile.
Introduzione
Fondo Filiera Moda 2026: 100 Milioni per le PMI, 40% al Sud Cento milioni di euro sul fondo filiera moda. Programmi di investimento da 1 a 20 milioni. Copertura fino al 75% tra fondo perduto e finanziamento agevolato. E una riserva del 40% delle risorse destinata alle otto regioni del Mezzogiorno, Puglia compresa. Il decreto […]

Fondo Filiera Moda 2026: 100 Milioni per le PMI, 40% al Sud

Cento milioni di euro sul fondo filiera moda. Programmi di investimento da 1 a 20 milioni. Copertura fino al 75% tra fondo perduto e finanziamento agevolato. E una riserva del 40% delle risorse destinata alle otto regioni del Mezzogiorno, Puglia compresa.

Il decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy del 6 agosto 2026 dà attuazione all’articolo 3 della Legge 11 marzo 2026, n. 34 — la Legge annuale sulle piccole e medie imprese — e apre una sezione dedicata del Fondo per la crescita sostenibile per le PMI della filiera della moda.

C’è un però, e va detto subito: lo sportello del fondo filiera moda non è ancora aperto. Il decreto disciplina requisiti, spese, agevolazioni e criteri di selezione, ma rinvia a un successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese sia i termini di presentazione, sia l’individuazione operativa del Soggetto gestore. Questo articolo serve per arrivare a quella data con il piano di sviluppo già costruito, non per presentare domanda domani.

E qui sta il punto che quasi nessuno spiega: il perimetro della “filiera moda” è molto più largo di quanto il nome suggerisca. Occhialeria, oreficeria, bigiotteria, orologeria, cosmetica, progettazione moda, lavorazioni meccaniche per accessori. Molte imprese ammissibili non si riconoscono nella definizione e rischiano di lasciar passare la misura.

Fondo filiera moda: cosa prevede il decreto del 6 agosto 2026

Il fondo filiera moda nasce dall’articolo 3 della Legge 34/2026, che assegna 100 milioni di euro a un’apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile. L’obiettivo dichiarato dalla norma è triplice: valorizzare l’integrazione dei processi produttivi localizzati in Italia lungo l’intera filiera, premiare l’utilizzo prevalente di semilavorati di origine italiana o europea, e sostenere i programmi proposti da aggregazioni di imprese.

Tradotto: non è un incentivo generalista all’investimento. È uno strumento che ha una preferenza esplicita per chi produce in Italia, si rifornisce in Italia o in Europa, e fa sistema con altre imprese della stessa catena del valore. Quelle preferenze non restano nei “considerando”: diventano premialità di punteggio, come vedremo.

ElementoDato
Base normativaArt. 3 L. 11 marzo 2026 n. 34 — DM MIMIT 6 agosto 2026
Dotazione100.000.000 €, a valere sul Fondo per la crescita sostenibile
BeneficiariPMI operanti nella filiera della moda (codici ATECO 2025 in allegato al decreto)
Dimensione programmiSpese ammissibili da 1.000.000 € a 20.000.000 €
Forme di aiutoContributo a fondo perduto + finanziamento agevolato (su richiesta)
Copertura massima75% degli investimenti complessivamente ammissibili
Riserva micro e piccole25% delle risorse
Riserva Mezzogiorno40% delle risorse (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia, Sardegna)
ProceduraValutativa, con graduatoria
Termine di ultimazione36 mesi dalla concessione, prorogabili di 12
Termini di domandaDa definire con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese

Perché la dotazione può crescere

Il decreto prevede espressamente che i 100 milioni possano essere incrementati da successive assegnazioni di risorse, anche di provenienza unionale. È una clausola standard, ma non è irrilevante: significa che la misura è strutturata per durare oltre il primo sportello, e che vale la pena prepararsi anche se il primo giro dovesse chiudersi in fretta.

Chi può accedere: PMI e codici ATECO della filiera moda

Il primo filtro del fondo filiera moda è dimensionale e non ammette scorciatoie: solo micro, piccole e medie imprese, secondo la classificazione dell’allegato I al Regolamento GBER. Le grandi imprese sono fuori, punto.

Il secondo filtro è settoriale. L’impresa deve svolgere almeno una delle attività elencate nell’allegato 1 al decreto, in classificazione ATECO 2025. Ed è qui che conviene leggere con attenzione, perché l’elenco va molto oltre il tessile-abbigliamento-calzaturiero in senso stretto.

Codice ATECO 2025DescrizionePerimetro
13Fabbricazione di tessiliIntera divisione
14Fabbricazione di articoli di abbigliamentoIntera divisione
15Fabbricazione di pelli e cuoi e articoli in pelle e simili di altri materialiIntera divisione
16.27.00Finitura di prodotti in legnoSolo parti per calzature e accessori moda
16.28.19Fabbricazione di altri prodotti in legno n.c.a.Solo forme in legno per calzature e stivali, tendiscarpe, stampelle per abiti, manici di ombrelli, bastoni e simili
18.12.00Altra stampaSolo stampa serigrafica su prodotti tessili e articoli di abbigliamento e incisione laser su prodotti tessili
20.42.00Fabbricazione di profumi e cosmeticiIntero codice
20.59.99Fabbricazione di tutti gli altri prodotti chimici vari n.c.a.Solo attività connesse alla fabbricazione di materiali usati nel finissaggio di prodotti tessili e cuoio
20.60.00Fabbricazione di fibre sintetiche e artificialiIntero codice
22.12.00Fabbricazione di altri prodotti in gommaSolo articoli di abbigliamento in gomma, pettini, spille per capelli, rulli per capelli e simili in gomma dura
22.26.99Fabbricazione di altri prodotti vari in materie plastiche n.c.a.Solo articoli di profumeria, articoli di abbigliamento e forme in plastica per calzature
25.51.00Rivestimento dei metalliSolo trattamenti e rivestimenti di metalli destinati ad accessori moda
25.52.00Trattamento termico dei metalliSolo trattamenti termici e di finitura di metalli destinati ad accessori moda
25.53.00Lavori di meccanica generale dei metalliSolo lavorazioni meccaniche e di finitura di metalli destinati ad accessori moda
25.63.20Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchineSolo stampa di minuteria metallica per accessori
25.93.10Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metalliciSolo fabbricazione di tessuti
25.99.90Fabbricazione di altri prodotti vari in metallo n.c.a.Solo fermagli, fibbie, ganci, ditali da sartoria, arricciacapelli in metallo, manici e telai di ombrelli in metallo, pettini e manici in metallo per spazzole
26.52.00Fabbricazione di orologiSolo orologi di qualsiasi tipo, casse per orologi (incluse quelle in metalli preziosi) e componenti di orologi da polso
32.12.10Lavorazione di pietre preziose e semiprezioseIntero codice
32.12.20Fabbricazione di gioielli e articoli di oreficeria in metalli preziosiIntero codice
32.13.00Fabbricazione di bigiotteria e articoli similiIntero codice
32.50.30Fabbricazione di lenti oftalmicheIntero codice
32.50.40Fabbricazione di montature per occhialiIntero codice
32.99.10Fabbricazione di dispositivi protettivi di sicurezzaSolo dispositivi in cui la componente tessile è l’elemento prevalente
32.99.20Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affiniIntero codice
74.11.20Attività di progettazione di modaIntero codice

Attenzione alla colonna “Perimetro”

Per quattordici dei ventisei codici l’ammissibilità non è automatica: il decreto la limita a specifiche lavorazioni. Un’impresa di meccanica generale con codice 25.53.00 rientra solo se le lavorazioni sono destinate alla produzione di accessori per la moda. Non basta il codice in visura: serve poter documentare la destinazione produttiva effettiva. Ed è un tema che va affrontato prima della domanda, non in istruttoria.

Gli altri requisiti soggettivi

Oltre alla dimensione e all’ATECO, alla data di presentazione della domanda l’impresa deve:

  • essere regolarmente costituita, iscritta e attiva nel Registro delle imprese;
  • non essere sottoposta a procedura concorsuale con finalità liquidatorie o a procedura estintiva equivalente ai sensi del Codice della crisi d’impresa;
  • non essere impresa in difficoltà ai sensi dell’art. 2, punto 18, del Regolamento GBER — ma solo nel caso di aiuti concessi in regime GBER;
  • non aver superato i massimali de minimis, nel caso di aiuti concessi in quel regime;
  • aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
  • non aver effettuato, nei due anni precedenti, una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento, impegnandosi a non farlo per i due anni successivi al completamento — vincolo che opera nel solo caso di aiuti ex art. 14 GBER.

Sono poi esclusi in ogni caso i soggetti colpiti da cause antimafia, da sanzioni interdittive ex d.lgs. 231/2001, con legali rappresentanti condannati per reati ostativi negli appalti pubblici, non in regola con i contributi previdenziali (DURC), decaduti per delocalizzazione o cessazione, revocati per dichiarazione mendace nei due anni precedenti.

Due cause di esclusione meritano una riga in più, perché sono quelle che fanno più danni in silenzio.

La prima: l’obbligo assicurativo contro le calamità naturali. Chi non ha adempiuto all’obbligo di stipula dei contratti assicurativi a copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofali previsto dall’art. 1, comma 101, della Legge 213/2023 è escluso. È un requisito che non c’entra nulla con la moda e proprio per questo viene dimenticato.

La seconda: il controllo, diretto o indiretto, da parte di una società residente in un Paese non cooperativo a fini fiscali. L’esclusione cade solo se il soggetto dimostra una presenza economica sostanziale — personale, attrezzature, attività e locali — e un’attività economica sostanziale in quella giurisdizione.

Quali programmi sono finanziabili con il fondo filiera moda

Il cuore del fondo filiera moda è il programma di investimento produttivo. Il decreto ne ammette cinque tipologie:

  1. creazione di una nuova unità produttiva;
  2. ampliamento della capacità di produzione di un’unità produttiva esistente;
  3. riconversione di un’unità produttiva esistente, intesa come diversificazione della produzione per ottenere prodotti mai fabbricati in precedenza;
  4. ristrutturazione di un’unità produttiva esistente, intesa come cambiamento fondamentale del processo di produzione;
  5. acquisizione di attivi di uno stabilimento esistente.

Le definizioni sono quelle GBER e vanno prese alla lettera. “Riconversione” non significa fare la stessa cosa meglio: significa produrre qualcosa che prima non si produceva. “Ristrutturazione” non è un restyling di reparto: è un cambiamento fondamentale del processo produttivo. Chi presenta un ampliamento travestito da riconversione lo scopre in istruttoria.

La deroga per il rinnovo di impianti e macchinari

C’è una finestra meno nota, e per molte imprese salentine è la più praticabile. I programmi di investimento produttivo di importo non superiore a 1 milione di euro possono riguardare anche interventi finalizzati al semplice rinnovo di impianti, macchinari e attrezzature — quindi fuori dalle cinque fattispecie sopra — purché funzionali al mantenimento o al miglioramento della capacità produttiva.

Il prezzo di questa flessibilità: per questi programmi le agevolazioni sono concesse esclusivamente nei limiti del Regolamento de minimis. Torneremo su cosa comporta.

I progetti complementari: innovazione, formazione, ricerca

Il programma di investimento produttivo può essere completato da tre tipi di progetto, ciascuno con un tetto di incidenza:

Progetto complementareTetto sull’investimento complessivoCondizione di accesso
Innovazione di processo e dell’organizzazione (art. 29 GBER)40%Nessuna condizione ulteriore
Formazione del personale (art. 31 GBER)20%Esclusa la formazione obbligatoria per legge
Ricerca industriale e sviluppo sperimentale (art. 25 GBER)Non fissato dal decretoSolo se il programma di investimento produttivo ha spese ammissibili superiori a 5 milioni di euro

Quel vincolo sulla soglia dei 5 milioni per la R&S è discriminante. Sotto quella cifra, ricerca industriale e sviluppo sperimentale non entrano nel piano — e va progettato di conseguenza, spostando eventualmente contenuti verso l’innovazione di processo, che non ha soglie d’accesso.

Sulla formazione, un’avvertenza: il decreto esclude espressamente i progetti organizzati per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria. La sicurezza sul lavoro obbligatoria non è finanziabile. La formazione su una nuova tecnologia di taglio, sì.

I vincoli temporali e territoriali

  • Ubicazione: unità locale nel territorio nazionale. Non c’è vincolo regionale — la territorialità entra solo attraverso la riserva del 40% e le intensità di aiuto.
  • Dimensione: spese ammissibili complessive non inferiori a 1 milione e non superiori a 20 milioni.
  • Avvio: successivo alla data di presentazione della domanda. Per “data di avvio” si intende l’inizio dei lavori di costruzione oppure il primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale si verifichi prima. Acquisto di terreno e lavori preparatori (permessi, studi di fattibilità) non contano ai fini dell’avvio.
  • Ultimazione: entro 36 mesi dal provvedimento di concessione, con possibile proroga motivata non superiore a 12 mesi. La data di ultimazione è quella dell’ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile.

L’errore che costa la domanda

Un ordine al fornitore firmato prima dell’invio della domanda rende l’investimento non agevolabile. Non è una formalità sanabile: è la regola dell’effetto di incentivazione GBER. Preventivi sì, trattative sì, conferme d’ordine no. Vale la pena mettere per iscritto ai fornitori che nessun impegno è vincolante fino a comunicazione contraria.

Spese ammissibili del fondo filiera moda: cosa entra e con quali tetti

Per il programma di investimento produttivo sono ammissibili le spese per acquisto e realizzazione di immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile:

Voce di spesaLimite
Suolo aziendale e sue sistemazioni10% del programma di investimento produttivo ammissibile
Opere murarie e assimilate, infrastrutture specifiche aziendali40% del programma di investimento produttivo ammissibile
Macchinari, impianti e attrezzature vari, nuovi di fabbrica (inclusi impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati ai fabbisogni dell’unità produttiva, escluse le connesse opere murarie)Nessun limite specifico
Immobilizzazioni immateriali (art. 2, punto 30, Reg. GBER)Nessun limite specifico
Consulenze connesse al programma (art. 18 Reg. GBER)5% dell’importo complessivo ammissibile del programma di investimento produttivo

Notare il dettaglio sul fotovoltaico: gli impianti da fonti rinnovabili rientrano fra macchinari e attrezzature, ma solo se destinati a soddisfare i fabbisogni dell’unità produttiva oggetto di intervento. Le opere murarie connesse all’impianto sono escluse da questa voce — e vanno quindi a erodere il tetto del 40%.

Spese dei progetti complementari

Innovazione di processo e dell’organizzazione: personale dipendente (tecnici, ricercatori, personale ausiliario) nella misura di impiego sul progetto; strumenti e attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo di utilizzo; ricerca contrattuale, conoscenze e brevetti, servizi di consulenza e altri servizi usati esclusivamente per il progetto; spese generali e materiali, nel limite del 20% del progetto ammissibile.

Formazione: personale relativo ai formatori per le ore di partecipazione; costi di esercizio di formatori e partecipanti direttamente connessi (viaggio, alloggio, materiali, ammortamento di strumenti usati esclusivamente per la formazione); consulenze connesse, nel limite del 10% dei costi ammissibili del progetto di formazione.

Ricerca industriale e sviluppo sperimentale: personale (ricercatori, tecnici, ausiliari); strumentazione e attrezzature nuove di fabbrica — se il periodo di utilizzo è inferiore alla vita utile del bene, sono ammissibili solo le quote di ammortamento fiscali ordinarie del periodo di svolgimento; ricerca contrattuale, conoscenze e brevetti acquisiti o in licenza da fonti esterne a condizioni di mercato, consulenze e servizi equivalenti usati esclusivamente per il progetto; spese generali supplementari e altri costi di esercizio in misura forfettaria pari al 20% del totale degli altri costi ammissibili.

Fondo perduto e finanziamento agevolato: quanto si prende davvero

Qui bisogna essere precisi, perché è la domanda che tutti fanno per prima e quella su cui circolano più semplificazioni.

Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo a fondo perduto e, ove richiesto, del finanziamento agevolato. Il decreto non fissa una percentuale unica di fondo perduto: rinvia alle intensità massime previste dal Regolamento GBER, articolo per articolo.

Componente del pianoNorma di riferimento per l’intensità
Investimento produttivo in aree ammesse alla deroga art. 107.3 lett. a) e c) TFUECarta degli aiuti di Stato a finalità regionale applicabile
Investimento produttivo in aree diverseArt. 17 Reg. GBER
Servizi di consulenzaArt. 18 Reg. GBER
Innovazione di processo e dell’organizzazioneArt. 29 Reg. GBER
Formazione del personaleArt. 31 Reg. GBER
Ricerca industriale e sviluppo sperimentaleArt. 25 Reg. GBER

Cosa significa in pratica per un’impresa salentina? Che la percentuale di fondo perduto sull’investimento produttivo dipende dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale per l’Italia 2022-2027, richiamata dal decreto nella versione approvata il 2 dicembre 2021 e modificata con decisione della Commissione del 3 ottobre 2024. La Puglia rientra interamente fra le aree in deroga ex art. 107, paragrafo 3, lettera a), con un’intensità base del 40% per le grandi imprese. Su quella base operano le maggiorazioni per dimensione, che valgono per gli investimenti iniziali con costi ammissibili fino a 50 milioni di euro — quindi per l’intero perimetro di questa misura, che si ferma a 20.

Dimensione d’impresaIntensità massima in Puglia
Piccola impresa40% + 20 punti = 60%
Media impresa40% + 10 punti = 50%
Grande impresa40% — ma le grandi imprese non sono ammesse a questa misura

Quel 60%, però, non è il fondo perduto che finisce sul conto. Qui agiscono due tetti di natura diversa, e conviene tenerli separati.

Il primo è l’intensità della Carta: è un limite all’aiuto in equivalente sovvenzione lordo. Il secondo è quello del decreto: riguarda la somma nominale di contributo a fondo perduto e finanziamento agevolato, e si ferma al 75%. Il finanziamento agevolato, quando richiesto, vale un fisso 20% degli investimenti ammissibili.

Il conto viene da sé. Una piccola impresa che chiede anche il finanziamento agevolato non può portare il fondo perduto al 60%: 60 più 20 fa 80, oltre il tetto. Il fondo perduto si comprime intorno al 55%. Chi rinuncia al finanziamento, invece, può salire al 60% pieno. Sono due architetture finanziarie diverse — una privilegia la liquidità a debito agevolato e senza garanzie, l’altra massimizza la quota che non si restituisce — e la scelta va fatta a tavolino, prima di compilare la domanda.

Un’ultima avvertenza sul metodo: contano le intensità vigenti alla data di concessione, non quelle di oggi. La Carta è già stata modificata una volta in corsa. Prima di chiudere il piano finanziario, il dato va riverificato sulla mappa ufficiale del Dipartimento per le politiche di coesione.

I due tetti che valgono sempre

Tetto complessivo 75%. La somma di contributo a fondo perduto e finanziamento agevolato non può in nessun caso superare il 75% degli investimenti complessivamente ammissibili.

Contributo proprio minimo 25%. Per i programmi di investimento produttivo agevolati ai sensi dell’art. 14 del Regolamento GBER, l’impresa deve garantire la copertura finanziaria apportando risorse proprie o finanziamento esterno, in forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, pari ad almeno il 25% delle spese ammissibili complessive.

Attenzione alla seconda formulazione: “priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico”. Un mutuo assistito da garanzia pubblica non è una forma priva di sostegno pubblico. Il 25% va costruito con mezzi propri o con debito bancario ordinario non garantito da strumenti agevolativi.

Il finanziamento agevolato: come funziona davvero

Su richiesta dell’impresa, al contributo a fondo perduto può affiancarsi un finanziamento agevolato pari al 20% degli investimenti ammissibili. Le condizioni sono definite dal decreto:

  • Durata: massimo dieci anni, oltre un periodo di preammortamento di massimo tre anni commisurato alla durata del programma.
  • Tasso: pari al 20% del tasso di riferimento vigente alla data di concessione, fissato sulla base di quello stabilito dalla Commissione europea. Un quinto del tasso di riferimento, non un quinto del tasso di mercato bancario.
  • Rimborso: piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento si corrispondono alle stesse scadenze.
  • Garanzie: nessuna. Il finanziamento non è assistito da forme di garanzia, ferma restando la natura privilegiata dei crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate.

L’agevolazione insita nel finanziamento — quella che conta ai fini dei massimali — è pari alla differenza tra gli interessi calcolati al tasso di riferimento e quelli effettivamente corrisposti al tasso agevolato. Per la determinazione dell’equivalente sovvenzione lordo si applica la metodologia della comunicazione della Commissione 2008/C 14/02.

Il “nessuna garanzia” merita una sottolineatura. Per una PMI della filiera moda con struttura patrimoniale sottile — situazione tipica del terzismo salentino — un finanziamento decennale senza garanzie reali né personali è una condizione che il sistema bancario ordinario non offre. È spesso il pezzo di valore più alto dell’intero pacchetto, più del fondo perduto stesso.

L’opzione de minimis: quando ha senso

Su richiesta dell’impresa, per i programmi di investimento produttivo del fondo filiera moda le agevolazioni possono essere riconosciute nel rispetto dei limiti del Regolamento de minimis. In quel caso:

  • l’intensità di aiuto non può eccedere il 50% degli investimenti ammissibili;
  • resta fermo il tetto del 75% sulla somma di fondo perduto e finanziamento agevolato;
  • si applica il massimale de minimis: 300.000 euro per impresa unica nell’arco di tre anni, ai sensi dell’art. 3, par. 2, del Regolamento (UE) 2023/2831.

Per i programmi di rinnovo di impianti, macchinari e attrezzature sotto il milione, il de minimis non è un’opzione: è l’unico regime possibile.

Quando conviene scegliere il de minimis per un investimento produttivo ordinario? Quasi mai per un programma da diversi milioni, perché il massimale di 300.000 euro di equivalente sovvenzione lordo si esaurisce troppo presto. Può avere senso in un solo scenario: quando l’impresa vuole evitare gli obblighi e i vincoli propri del regime GBER e il valore dell’aiuto atteso resta comunque sotto il massimale, avendo verificato lo spazio de minimis residuo dell’impresa unica. Il calcolo va fatto prima, non in sede di domanda. Su come funziona il massimale e cosa conta nel triennio, abbiamo una guida dedicata agli incentivi in regime de minimis.

La riserva del 40% per il Mezzogiorno: cosa cambia per una PMI pugliese

È l’elemento che rende il fondo filiera moda particolarmente interessante per il Salento, e anche quello che i portali nazionali liquidano in una riga.

Il decreto stabilisce due riserve sulla dotazione complessiva:

  • 25% delle risorse alle iniziative proposte da imprese di micro e piccola dimensione;
  • 40% delle risorse alle iniziative da realizzare in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna, in conformità all’art. 7-bis, comma 2, del d.l. 243/2016.

Quaranta milioni su cento. Non è una preferenza di punteggio: è un plafond separato. Significa che un’impresa pugliese compete, per quella quota, con le altre imprese del Mezzogiorno — non con l’intero Paese. E considerata la concentrazione della filiera moda nei distretti del Centro-Nord, è una asimmetria che lavora a favore delle PMI del Sud.

Le due riserve possono cumularsi: una micro impresa pugliese rientra in entrambi i perimetri.

C’è però una clausola di salvaguardia da conoscere. Se a esito dell’istruttoria le risorse riservate non fossero integralmente assorbite — per mancata presentazione di un numero adeguato di domande, per esiti istruttori negativi o per rinunce — le risorse inutilizzate vengono destinate al finanziamento delle domande non rientranti nelle riserve. La riserva protegge, ma non congela: se il Sud non presenta abbastanza progetti validi, quei fondi se ne vanno altrove.

Graduatoria: gli indicatori e le premialità che spostano il punteggio

La procedura del fondo filiera moda è valutativa con graduatoria, non a sportello cronologico. Chi arriva primo non ha alcun vantaggio: conta il punteggio.

La graduatoria si forma sulla base di tre indicatori:

  1. Copertura finanziaria del piano di sviluppo: rapporto tra la somma di mezzi propri, debiti a medio termine e altre disponibilità, sul totale degli investimenti e delle spese indicati in domanda.
  2. Margine operativo lordo / totale dell’investimento: rapporto tra EBITDA e totale delle spese ammissibili indicate in domanda.
  3. Certificazioni etico-sociali e tracciabilità della supply chain: possesso di certificazioni di natura etico-sociale e di strumenti volti a garantire la tracciabilità della catena di fornitura.

Due indicatori su tre sono di bilancio. Questo dice molto su come va preparata la domanda: prima ancora del progetto industriale, contano la solidità patrimoniale e la redditività operativa dell’ultimo esercizio. Un’impresa con EBITDA compresso che chiede un investimento sproporzionato parte in svantaggio strutturale, per quanto bello sia il piano.

Al punteggio così ottenuto si applicano poi le maggiorazioni:

PremialitàMaggiorazioneCondizione
Rating di legalità3%Presenza nell’apposito elenco delle imprese con rating di legalità alla data di presentazione dell’istanza
Certificazione della parità di genere3%Possesso della certificazione alla data di presentazione dell’istanza
Semilavorati di origine italiana o UE3%Utilizzo prevalente nel processo produttivo, calcolato sul totale degli approvvigionamenti dell’ultimo esercizio chiuso, con DSAN e documentazione idonea a comprovare l’origine
Piano di sviluppo in forma congiunta3%Solo se le imprese dell’aggregazione concorrono a diverse fasi della catena del valore
Incidenza del costo del personale10%Costo del personale superiore al 15% del fatturato, desumibile dall’ultimo bilancio approvato prima della domanda

La premialità più pesante è anche la più “salentina”

Il 10% per l’incidenza del costo del personale sopra il 15% del fatturato vale più di tutte le altre quattro messe insieme. E premia esattamente il profilo dell’azienda labour-intensive: il terzista, il façonista, il laboratorio di confezione. Chi lavora con molta manodopera e margini industriali contenuti — cioè buona parte del tessuto manifatturiero della moda in provincia di Lecce — si trova per una volta dalla parte giusta del criterio.

È un dato da verificare subito sull’ultimo bilancio approvato: se l’indice è appena sotto il 15%, la premialità non scatta, e non c’è modo di rimediare in sede di domanda.

Le soglie di punteggio minimo per l’accesso alle agevolazioni non sono nel decreto: saranno definite con il provvedimento del Direttore generale che aprirà i termini. Lo stesso provvedimento preciserà i punteggi attribuiti a ciascun criterio e le modalità di calcolo per i progetti congiunti.

I tempi dell’istruttoria

  • Graduatoria pubblicata entro 30 giorni dal termine finale di presentazione delle domande, sul sito del Soggetto gestore e del Ministero.
  • Istruttoria di ciascuna domanda completata entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.
  • L’istruttoria è articolata in due fasi: la prima verifica la disponibilità delle risorse e i requisiti di ammissibilità; la seconda, subordinata all’esito positivo della prima, valuta solidità economico-finanziaria, fattibilità tecnica, cantierabilità del programma (con riferimento alla possibilità di esibire entro 12 mesi la documentazione edilizia) e quantifica le spese ammissibili.
  • Le richieste di chiarimenti e integrazioni possono essere formulate una sola volta, con sospensione dei termini. Documentazione incompleta entro il termine assegnato significa valutazione sulla base degli elementi disponibili.

Sulla valutazione dei progetti di innovazione di processo e di R&S il Soggetto gestore si avvale di esperti esterni selezionati dall’Albo istituito con decreto del Ministero delle attività produttive del 7 aprile 2006, oppure di enti di ricerca convenzionati.

Piani di sviluppo congiunti: la via per chi sta sotto il milione

Il piano di sviluppo del fondo filiera moda può essere realizzato in forma congiunta da più PMI. I numeri sono precisi: non meno di tre e non più di sei imprese partecipanti.

Le condizioni:

  • restano fermi i limiti complessivi di 1 e 20 milioni di spese ammissibili;
  • il progetto della singola PMI partecipante non può essere di importo inferiore a 200.000 euro;
  • le imprese devono rappresentare puntualmente la natura dei collegamenti esistenti o previsti e gli obiettivi comuni posti a base della presentazione congiunta;
  • ciascun soggetto può presentare una sola domanda, sia in forma singola che congiunta.

Questo è probabilmente il passaggio più sottovalutato del decreto. La soglia d’ingresso di 1 milione di euro taglia fuori la stragrande maggioranza delle micro imprese della filiera. Ma in forma congiunta la soglia individuale scende a 200.000 euro: cinque laboratori salentini che investono 200.000 euro ciascuno raggiungono il milione e diventano ammissibili.

E se le imprese dell’aggregazione concorrono a fasi diverse della catena del valore — taglio, confezione, finissaggio, accessori — scatta anche la premialità del 3%. Il decreto è costruito per incentivare proprio questo tipo di aggregazione verticale, non l’unione di imprese identiche.

Il vincolo della domanda unica, però, impone una scelta: si partecipa in forma singola oppure in aggregazione, non entrambe. Va decisa prima, valutando quale delle due strade dà il punteggio migliore.

Fondo filiera moda: cumulabilità con altre agevolazioni

La risposta breve: sì, il fondo filiera moda è cumulabile, ma dentro i limiti della disciplina europea sugli aiuti di Stato. Il decreto è esplicito su due fronti.

Primo: le agevolazioni possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche de minimis, nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento.

Secondo: sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche che non si configurino quali aiuti di Stato, fermo restando il divieto di sovracompensazione delle spese ammissibili.

Per capire cosa significa operativamente serve tenere distinti due concetti che vengono continuamente confusi.

Doppio finanziamento e cumulo non sono la stessa cosa

Divieto di doppio finanziamento: la stessa spesa non può essere coperta oltre il 100% da risorse pubbliche. Vale sempre, senza eccezioni.

Cumulo di aiuti: più aiuti possono insistere sulle stesse spese, purché l’intensità complessiva non superi il massimo consentito per quella categoria di aiuto. È l’art. 8 del Regolamento GBER.

La regola operativa che ne deriva: aiuti su costi ammissibili distinti si cumulano liberamente; aiuti sugli stessi costi ammissibili si cumulano solo entro l’intensità massima applicabile.

SituazioneCumulabile?Condizioni e note
Altro aiuto di Stato su spese distinte✅ SìArt. 8, par. 3, lett. a) Reg. GBER: nessun vincolo di intensità, perché i due aiuti non si sovrappongono
Altro aiuto di Stato sulle stesse spese⚠️ CondizionatoArt. 8, par. 3, lett. b) Reg. GBER: ammesso solo se il cumulo non porta al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati applicabili
Aiuto de minimis sulle stesse spese⚠️ CondizionatoArt. 8, par. 5 Reg. GBER: vietato se il cumulo porta a un’intensità superiore ai livelli del capo III del GBER. Speculare l’art. 5, par. 3, del Reg. 2023/2831
Agevolazioni pubbliche che non sono aiuto di Stato✅ SìEspressamente previsto dal decreto, fermo il divieto di sovracompensazione
Finanziamenti dell’Unione gestiti a livello centralizzato⚠️ CondizionatoArt. 8, par. 2 Reg. GBER: ai fini delle soglie si considerano solo gli aiuti di Stato, purché il finanziamento pubblico totale sulle stesse spese non superi il tasso più favorevole previsto dal diritto dell’Unione
Garanzie pubbliche a copertura del contributo proprio del 25%❌ NoIl decreto richiede che il 25% sia apportato in forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico: una garanzia pubblica su quella quota ne compromette l’ammissibilità

⚠️ Il mancato rispetto dei limiti di cumulo è causa di revoca

Il decreto elenca fra le cause di revoca il mancato rispetto dei limiti di cumulo e del divieto di doppio finanziamento. In quel caso al beneficiario è riconosciuta esclusivamente la parte di agevolazione conforme ai limiti previsti. Non è una revoca totale automatica, ma la rideterminazione avviene a posteriori — quando l’investimento è già stato fatto contando su una copertura che poi non c’è.

Il massimale de minimis: 300.000 euro, non 200.000

Se una parte del piano viaggia in regime de minimis, il tetto rilevante è quello dell’art. 3, par. 2, del Regolamento (UE) 2023/2831: 300.000 euro per impresa unica nell’arco di tre anni.

Due precisazioni che fanno la differenza nei conteggi.

La prima: il vecchio massimale di 200.000 euro del Regolamento 1407/2013 è superato. Chi fa ancora i conti su quella cifra sottostima lo spazio disponibile di un terzo.

La seconda, meno nota: il regolamento del 2023 parla di “tre anni”, non più di “tre esercizi finanziari”. È un periodo mobile calcolato a ritroso dalla data di concessione, non una finestra ancorata agli esercizi di bilancio. Cambia il modo di calcolare il residuo disponibile.

Il concetto di impresa unica resta quello dell’art. 2, par. 2: rientrano tutte le imprese fra le quali intercorre un rapporto di controllo — maggioranza dei diritti di voto, diritto di nominare la maggioranza degli organi di amministrazione, influenza dominante contrattuale o statutaria, controllo della maggioranza dei voti in virtù di accordi con altri soci — anche per il tramite di una o più altre imprese. Per i gruppi familiari con più società, è il punto da verificare per primo.

Fondo filiera moda: come si presenta la domanda e cosa manca ancora

Il decreto del fondo filiera moda definisce l’impianto della procedura ma non la data. Ecco cosa è già stabilito e cosa no.

ElementoStato
Modalità di presentazioneDefinita: esclusivamente per via telematica, tramite procedura informatica sul sito del Soggetto gestore
Numero massimo di domandeDefinito: una sola per soggetto, in forma singola o congiunta
CUPDefinito: assegnato a ciascuna domanda regolarmente trasmessa
Termini iniziale e finaleDa definire con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese
Soggetto gestoreDa individuare: il Ministero può avvalersi di enti in house o di società ed enti selezionati con gara
Schemi di domanda e di piano di sviluppoDa pubblicare sul sito del Soggetto gestore, con congruo anticipo rispetto ai termini
Punteggi per criterio e soglie minimeDa definire con il medesimo provvedimento
Documentazione istruttoria ulterioreDa precisare con il medesimo provvedimento

Le informazioni rilevanti sulla misura saranno pubblicate sulla piattaforma Incentivi.gov.it e sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Cosa fare adesso, concretamente. Verificare l’ammissibilità del codice ATECO e, dove il perimetro è limitato, la documentabilità della destinazione produttiva. Calcolare l’indice costo del personale su fatturato dall’ultimo bilancio approvato, perché è la premialità più pesante e non è modificabile. Verificare rating di legalità e certificazione della parità di genere: entrambi richiedono mesi per essere ottenuti e devono essere posseduti alla data della domanda, non dopo. Impostare il piano finanziario sapendo che il 25% deve essere privo di sostegno pubblico. E, se l’investimento è sotto il milione, valutare seriamente l’aggregazione con altre imprese della filiera.

Tre “bonus moda” diversi: come non confonderli

Nelle ricerche online il termine “bonus moda” sta diventando un’etichetta buona per tutto. Sono strumenti distinti, con regole e platee diverse, e confonderli porta a preparare la domanda sbagliata.

StrumentoCosa èPerimetro
Fondo filiera moda (oggetto di questo articolo)Contributo a fondo perduto + finanziamento agevolato su programmi di sviluppoPMI filiera moda, tutta Italia, programmi 1-20 milioni, 100 milioni di dotazione
Credito d’imposta per design e ideazione esteticaCredito d’imposta su attività di ideazione estetica e realizzazione di campionariMisura fiscale distinta, logica e procedura completamente diverse: non è un bando a graduatoria
Avviso TAC Salento — Legge 181/1989Agevolazioni per il rilancio di aree di crisi industrialeTerritorialmente delimitato all’area di crisi TAC del Salento, gestito da Invitalia, con vincolo occupazionale

La differenza operativa più importante riguarda proprio le ultime due righe. L’Avviso TAC Salento è uno strumento territoriale legato alla disciplina delle aree di crisi industriale, con un impianto di selezione e obblighi occupazionali che il fondo filiera moda non ha. Il fondo filiera moda è nazionale, apre a un perimetro merceologico molto più ampio e seleziona su indicatori di bilancio. Un’impresa salentina del comparto può astrattamente guardare a entrambi, ma la costruzione del piano è diversa fin dall’impostazione.

Erogazione e obblighi dopo la concessione

Gli obblighi che seguono la concessione del fondo filiera moda vale la pena conoscerli prima, perché incidono sulla pianificazione finanziaria quanto l’intensità dell’aiuto.

Come arrivano i soldi

  • Erogazione in non più di 3 stati di avanzamento lavori, ciascuno di importo non inferiore al 25% delle spese ammesse, salvo il SAL a saldo.
  • Ogni richiesta va presentata con i titoli di spesa, anche non quietanzati, purché nel limite del 50% delle spese ammesse.
  • Ogni erogazione successiva alla prima è subordinata alla dimostrazione dell’effettivo pagamento dei titoli presentati per l’erogazione precedente.
  • Possibile un’anticipazione fino al 25% delle agevolazioni concesse, previa fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, sullo schema reso disponibile dal Soggetto gestore.
  • La richiesta di saldo va presentata entro 60 giorni dalla data di ultimazione dell’investimento, con fatture d’acquisto e attestazioni di pagamento.
  • Il Soggetto gestore eroga entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta completa.
  • Il SAL a saldo è subordinato all’esito delle verifiche in loco, finalizzate ad accertare l’avvenuta realizzazione del programma e che il beneficiario sia effettivamente operativo.

Gli obblighi che durano nel tempo

  • Mantenimento delle immobilizzazioni per almeno tre anni dalla data di erogazione dell’ultima quota o, se successiva, dalla data di installazione dell’ultimo bene agevolato, nel territorio della regione in cui è ubicata l’unità produttiva agevolata. I beni divenuti obsoleti o inutilizzabili possono essere sostituiti previa comunicazione.
  • Divieto di alienazione, cessione o distrazione dei beni agevolati prima del decorso di tre anni dal completamento dell’investimento.
  • Divieto di delocalizzazione ai sensi dell’art. 16 del Codice degli incentivi.
  • Comunicazione preventiva di ogni variazione sostanziale: operazioni straordinarie sull’assetto aziendale (fusione, incorporazione, scissione, conferimento o cessione di ramo d’azienda — escluso l’affitto di ramo), variazioni di localizzazione e di tempistica. Il Soggetto gestore risponde entro 30 giorni; l’erogazione resta sospesa fino all’autorizzazione. Le variazioni non possono mai comportare un aumento dell’agevolazione concessa.
  • Richiesta di proroga da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di ultimazione, adeguatamente motivata.
  • Indicazione del CUP su tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti all’iniziativa.

Le cause di revoca

Il decreto elenca quindici fattispecie. Quelle che portano a revoca totale: assenza di requisiti di ammissibilità non sanabili, delocalizzazione, accertamento di un motivo di esclusione, mancata collaborazione ai controlli, rinuncia. La revoca è totale anche quando un elemento premiante dichiarato e risultato non veritiero sia stato determinante per l’ammissione.

Revoca parziale nei casi di mancata realizzazione entro i termini, purché la parte realizzata risulti organica e funzionale — altrimenti è totale. La revoca è commisurata al periodo di mancato rispetto in caso di violazione degli obblighi di mantenimento, ma diventa totale se la violazione si verifica prima dell’ultimazione.

In caso di revoca totale il beneficiario perde il diritto alle erogazioni e deve restituire l’intero ammontare percepito, con le maggiorazioni previste dall’art. 17, comma 4, del Codice degli incentivi. Se il piano di rimborso del finanziamento agevolato è già avviato, è dovuta la restituzione del debito residuo al netto delle rate già rimborsate.

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In sintesi: cosa portare a casa

Il fondo filiera moda è uno strumento serio, con una dotazione significativa e una riserva territoriale che lavora a favore delle imprese del Mezzogiorno. Non è però uno strumento per tutti: la soglia di 1 milione di spese ammissibili seleziona, e la graduatoria premia chi ha bilanci solidi prima ancora di chi ha progetti brillanti.

I tre punti su cui concentrarsi da qui all’apertura dei termini:

  1. Verificare l’ammissibilità reale, non solo formale. Il codice ATECO in visura non basta quando il decreto limita il perimetro a specifiche lavorazioni.
  2. Lavorare sul punteggio, non sul progetto. Due indicatori su tre sono di bilancio e la premialità più pesante dipende da un rapporto già cristallizzato nell’ultimo bilancio approvato. Le certificazioni premianti vanno avviate ora, perché servono mesi.
  3. Valutare l’aggregazione. Per chi sta sotto il milione non è un’opzione di ripiego: è l’unica via d’accesso, e per giunta con una premialità dedicata se le imprese coprono fasi diverse della filiera.

Un’ultima cosa. La misura va a graduatoria, non a sportello: non serve correre il primo giorno. Serve arrivare con un piano di sviluppo costruito, i preventivi in ordine e nessun ordine firmato. Il tempo che manca all’apertura dei termini è il tempo che serve per farlo bene.

Fonti normative







⚠️ Disclaimer

Le informazioni contenute in questa guida sono fornite a scopo puramente informativo e non costituiscono una consulenza professionale. Nonostante l’impegno per garantire l’accuratezza delle informazioni, non possiamo assicurare che siano complete, aggiornate o prive di errori.

Per informazioni ufficiali e aggiornate, si raccomanda di consultare sempre i siti ufficiali degli enti erogatori e la normativa di riferimento. FinanziamentiSalento non si assume alcuna responsabilità per eventuali azioni intraprese sulla base delle informazioni contenute in questa guida.

Scopri tutto

Fondo Filiera Moda 2026: 100 Milioni per le PMI, 40% al Sud

Cento milioni di euro sul fondo filiera moda. Programmi di investimento da 1 a 20 milioni. Copertura fino al 75% tra fondo perduto e finanziamento agevolato. E una riserva del 40% delle risorse destinata alle otto regioni del Mezzogiorno, Puglia compresa.

Il decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy del 6 agosto 2026 dà attuazione all’articolo 3 della Legge 11 marzo 2026, n. 34 — la Legge annuale sulle piccole e medie imprese — e apre una sezione dedicata del Fondo per la crescita sostenibile per le PMI della filiera della moda.

C’è un però, e va detto subito: lo sportello del fondo filiera moda non è ancora aperto. Il decreto disciplina requisiti, spese, agevolazioni e criteri di selezione, ma rinvia a un successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese sia i termini di presentazione, sia l’individuazione operativa del Soggetto gestore. Questo articolo serve per arrivare a quella data con il piano di sviluppo già costruito, non per presentare domanda domani.

E qui sta il punto che quasi nessuno spiega: il perimetro della “filiera moda” è molto più largo di quanto il nome suggerisca. Occhialeria, oreficeria, bigiotteria, orologeria, cosmetica, progettazione moda, lavorazioni meccaniche per accessori. Molte imprese ammissibili non si riconoscono nella definizione e rischiano di lasciar passare la misura.

Fondo filiera moda: cosa prevede il decreto del 6 agosto 2026

Il fondo filiera moda nasce dall’articolo 3 della Legge 34/2026, che assegna 100 milioni di euro a un’apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile. L’obiettivo dichiarato dalla norma è triplice: valorizzare l’integrazione dei processi produttivi localizzati in Italia lungo l’intera filiera, premiare l’utilizzo prevalente di semilavorati di origine italiana o europea, e sostenere i programmi proposti da aggregazioni di imprese.

Tradotto: non è un incentivo generalista all’investimento. È uno strumento che ha una preferenza esplicita per chi produce in Italia, si rifornisce in Italia o in Europa, e fa sistema con altre imprese della stessa catena del valore. Quelle preferenze non restano nei “considerando”: diventano premialità di punteggio, come vedremo.

Elemento
Base normativa
Art. 3 L. 11 marzo 2026 n. 34 — DM MIMIT 6 agosto 2026
Dotazione
100.000.000 €, a valere sul Fondo per la crescita sostenibile
Beneficiari
PMI operanti nella filiera della moda (codici ATECO 2025 in allegato al decreto)
Dimensione programmi
Spese ammissibili da 1.000.000 € a 20.000.000 €
Forme di aiuto
Contributo a fondo perduto + finanziamento agevolato (su richiesta)
Copertura massima
75% degli investimenti complessivamente ammissibili
Riserva micro e piccole
25% delle risorse
Riserva Mezzogiorno
40% delle risorse (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia, Sardegna)
Procedura
Valutativa, con graduatoria
Termine di ultimazione
36 mesi dalla concessione, prorogabili di 12
Termini di domanda
Da definire con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese

Perché la dotazione può crescere

Il decreto prevede espressamente che i 100 milioni possano essere incrementati da successive assegnazioni di risorse, anche di provenienza unionale. È una clausola standard, ma non è irrilevante: significa che la misura è strutturata per durare oltre il primo sportello, e che vale la pena prepararsi anche se il primo giro dovesse chiudersi in fretta.

Chi può accedere: PMI e codici ATECO della filiera moda

Il primo filtro del fondo filiera moda è dimensionale e non ammette scorciatoie: solo micro, piccole e medie imprese, secondo la classificazione dell’allegato I al Regolamento GBER. Le grandi imprese sono fuori, punto.

Il secondo filtro è settoriale. L’impresa deve svolgere almeno una delle attività elencate nell’allegato 1 al decreto, in classificazione ATECO 2025. Ed è qui che conviene leggere con attenzione, perché l’elenco va molto oltre il tessile-abbigliamento-calzaturiero in senso stretto.

Codice ATECO 2025
13
Fabbricazione di tessili — Intera divisione
14
Fabbricazione di articoli di abbigliamento — Intera divisione
15
Fabbricazione di pelli e cuoi e articoli in pelle e simili di altri materiali — Intera divisione
16.27.00
Finitura di prodotti in legno — Solo parti per calzature e accessori moda
16.28.19
Fabbricazione di altri prodotti in legno n.c.a. — Solo forme in legno per calzature e stivali, tendiscarpe, stampelle per abiti, manici di ombrelli, bastoni e simili
18.12.00
Altra stampa — Solo stampa serigrafica su prodotti tessili e articoli di abbigliamento e incisione laser su prodotti tessili
20.42.00
Fabbricazione di profumi e cosmetici — Intero codice
20.59.99
Fabbricazione di tutti gli altri prodotti chimici vari n.c.a. — Solo attività connesse alla fabbricazione di materiali usati nel finissaggio di prodotti tessili e cuoio
20.60.00
Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali — Intero codice
22.12.00
Fabbricazione di altri prodotti in gomma — Solo articoli di abbigliamento in gomma, pettini, spille per capelli, rulli per capelli e simili in gomma dura
22.26.99
Fabbricazione di altri prodotti vari in materie plastiche n.c.a. — Solo articoli di profumeria, articoli di abbigliamento e forme in plastica per calzature
25.51.00
Rivestimento dei metalli — Solo trattamenti e rivestimenti di metalli destinati ad accessori moda
25.52.00
Trattamento termico dei metalli — Solo trattamenti termici e di finitura di metalli destinati ad accessori moda
25.53.00
Lavori di meccanica generale dei metalli — Solo lavorazioni meccaniche e di finitura di metalli destinati ad accessori moda
25.63.20
Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine — Solo stampa di minuteria metallica per accessori
25.93.10
Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici — Solo fabbricazione di tessuti
25.99.90
Fabbricazione di altri prodotti vari in metallo n.c.a. — Solo fermagli, fibbie, ganci, ditali da sartoria, arricciacapelli in metallo, manici e telai di ombrelli in metallo, pettini e manici in metallo per spazzole
26.52.00
Fabbricazione di orologi — Solo orologi di qualsiasi tipo, casse per orologi (incluse quelle in metalli preziosi) e componenti di orologi da polso
32.12.10
Lavorazione di pietre preziose e semipreziose — Intero codice
32.12.20
Fabbricazione di gioielli e articoli di oreficeria in metalli preziosi — Intero codice
32.13.00
Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili — Intero codice
32.50.30
Fabbricazione di lenti oftalmiche — Intero codice
32.50.40
Fabbricazione di montature per occhiali — Intero codice
32.99.10
Fabbricazione di dispositivi protettivi di sicurezza — Solo dispositivi in cui la componente tessile è l’elemento prevalente
32.99.20
Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini — Intero codice
74.11.20
Attività di progettazione di moda — Intero codice

Attenzione alla colonna “Perimetro”

Per quattordici dei ventisei codici l’ammissibilità non è automatica: il decreto la limita a specifiche lavorazioni. Un’impresa di meccanica generale con codice 25.53.00 rientra solo se le lavorazioni sono destinate alla produzione di accessori per la moda. Non basta il codice in visura: serve poter documentare la destinazione produttiva effettiva. Ed è un tema che va affrontato prima della domanda, non in istruttoria.

Gli altri requisiti soggettivi

Oltre alla dimensione e all’ATECO, alla data di presentazione della domanda l’impresa deve:

  • essere regolarmente costituita, iscritta e attiva nel Registro delle imprese;
  • non essere sottoposta a procedura concorsuale con finalità liquidatorie o a procedura estintiva equivalente ai sensi del Codice della crisi d’impresa;
  • non essere impresa in difficoltà ai sensi dell’art. 2, punto 18, del Regolamento GBER — ma solo nel caso di aiuti concessi in regime GBER;
  • non aver superato i massimali de minimis, nel caso di aiuti concessi in quel regime;
  • aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
  • non aver effettuato, nei due anni precedenti, una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento, impegnandosi a non farlo per i due anni successivi al completamento — vincolo che opera nel solo caso di aiuti ex art. 14 GBER.

Sono poi esclusi in ogni caso i soggetti colpiti da cause antimafia, da sanzioni interdittive ex d.lgs. 231/2001, con legali rappresentanti condannati per reati ostativi negli appalti pubblici, non in regola con i contributi previdenziali (DURC), decaduti per delocalizzazione o cessazione, revocati per dichiarazione mendace nei due anni precedenti.

Due cause di esclusione meritano una riga in più, perché sono quelle che fanno più danni in silenzio.

La prima: l’obbligo assicurativo contro le calamità naturali. Chi non ha adempiuto all’obbligo di stipula dei contratti assicurativi a copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofali previsto dall’art. 1, comma 101, della Legge 213/2023 è escluso. È un requisito che non c’entra nulla con la moda e proprio per questo viene dimenticato.

La seconda: il controllo, diretto o indiretto, da parte di una società residente in un Paese non cooperativo a fini fiscali. L’esclusione cade solo se il soggetto dimostra una presenza economica sostanziale — personale, attrezzature, attività e locali — e un’attività economica sostanziale in quella giurisdizione.

Quali programmi sono finanziabili con il fondo filiera moda

Il cuore del fondo filiera moda è il programma di investimento produttivo. Il decreto ne ammette cinque tipologie:

  1. creazione di una nuova unità produttiva;
  2. ampliamento della capacità di produzione di un’unità produttiva esistente;
  3. riconversione di un’unità produttiva esistente, intesa come diversificazione della produzione per ottenere prodotti mai fabbricati in precedenza;
  4. ristrutturazione di un’unità produttiva esistente, intesa come cambiamento fondamentale del processo di produzione;
  5. acquisizione di attivi di uno stabilimento esistente.

Le definizioni sono quelle GBER e vanno prese alla lettera. “Riconversione” non significa fare la stessa cosa meglio: significa produrre qualcosa che prima non si produceva. “Ristrutturazione” non è un restyling di reparto: è un cambiamento fondamentale del processo produttivo. Chi presenta un ampliamento travestito da riconversione lo scopre in istruttoria.

La deroga per il rinnovo di impianti e macchinari

C’è una finestra meno nota, e per molte imprese salentine è la più praticabile. I programmi di investimento produttivo di importo non superiore a 1 milione di euro possono riguardare anche interventi finalizzati al semplice rinnovo di impianti, macchinari e attrezzature — quindi fuori dalle cinque fattispecie sopra — purché funzionali al mantenimento o al miglioramento della capacità produttiva.

Il prezzo di questa flessibilità: per questi programmi le agevolazioni sono concesse esclusivamente nei limiti del Regolamento de minimis. Torneremo su cosa comporta.

I progetti complementari: innovazione, formazione, ricerca

Il programma di investimento produttivo può essere completato da tre tipi di progetto, ciascuno con un tetto di incidenza:

Progetto complementare
Innovazione di processo e dell’organizzazione (art. 29 GBER)
40% — Nessuna condizione ulteriore
Formazione del personale (art. 31 GBER)
20% — Esclusa la formazione obbligatoria per legge
Ricerca industriale e sviluppo sperimentale (art. 25 GBER)
Non fissato dal decreto — Solo se il programma di investimento produttivo ha spese ammissibili superiori a 5 milioni di euro

Quel vincolo sulla soglia dei 5 milioni per la R&S è discriminante. Sotto quella cifra, ricerca industriale e sviluppo sperimentale non entrano nel piano — e va progettato di conseguenza, spostando eventualmente contenuti verso l’innovazione di processo, che non ha soglie d’accesso.

Sulla formazione, un’avvertenza: il decreto esclude espressamente i progetti organizzati per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria. La sicurezza sul lavoro obbligatoria non è finanziabile. La formazione su una nuova tecnologia di taglio, sì.

I vincoli temporali e territoriali

  • Ubicazione: unità locale nel territorio nazionale. Non c’è vincolo regionale — la territorialità entra solo attraverso la riserva del 40% e le intensità di aiuto.
  • Dimensione: spese ammissibili complessive non inferiori a 1 milione e non superiori a 20 milioni.
  • Avvio: successivo alla data di presentazione della domanda. Per “data di avvio” si intende l’inizio dei lavori di costruzione oppure il primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale si verifichi prima. Acquisto di terreno e lavori preparatori (permessi, studi di fattibilità) non contano ai fini dell’avvio.
  • Ultimazione: entro 36 mesi dal provvedimento di concessione, con possibile proroga motivata non superiore a 12 mesi. La data di ultimazione è quella dell’ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile.

L’errore che costa la domanda

Un ordine al fornitore firmato prima dell’invio della domanda rende l’investimento non agevolabile. Non è una formalità sanabile: è la regola dell’effetto di incentivazione GBER. Preventivi sì, trattative sì, conferme d’ordine no. Vale la pena mettere per iscritto ai fornitori che nessun impegno è vincolante fino a comunicazione contraria.

Spese ammissibili del fondo filiera moda: cosa entra e con quali tetti

Per il programma di investimento produttivo sono ammissibili le spese per acquisto e realizzazione di immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile:

Voce di spesa
Suolo aziendale e sue sistemazioni
10% del programma di investimento produttivo ammissibile
Opere murarie e assimilate, infrastrutture specifiche aziendali
40% del programma di investimento produttivo ammissibile
Macchinari, impianti e attrezzature vari, nuovi di fabbrica (inclusi impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati ai fabbisogni dell’unità produttiva, escluse le connesse opere murarie)
Nessun limite specifico
Immobilizzazioni immateriali (art. 2, punto 30, Reg. GBER)
Nessun limite specifico
Consulenze connesse al programma (art. 18 Reg. GBER)
5% dell’importo complessivo ammissibile del programma di investimento produttivo

Notare il dettaglio sul fotovoltaico: gli impianti da fonti rinnovabili rientrano fra macchinari e attrezzature, ma solo se destinati a soddisfare i fabbisogni dell’unità produttiva oggetto di intervento. Le opere murarie connesse all’impianto sono escluse da questa voce — e vanno quindi a erodere il tetto del 40%.

Spese dei progetti complementari

Innovazione di processo e dell’organizzazione: personale dipendente (tecnici, ricercatori, personale ausiliario) nella misura di impiego sul progetto; strumenti e attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo di utilizzo; ricerca contrattuale, conoscenze e brevetti, servizi di consulenza e altri servizi usati esclusivamente per il progetto; spese generali e materiali, nel limite del 20% del progetto ammissibile.

Formazione: personale relativo ai formatori per le ore di partecipazione; costi di esercizio di formatori e partecipanti direttamente connessi (viaggio, alloggio, materiali, ammortamento di strumenti usati esclusivamente per la formazione); consulenze connesse, nel limite del 10% dei costi ammissibili del progetto di formazione.

Ricerca industriale e sviluppo sperimentale: personale (ricercatori, tecnici, ausiliari); strumentazione e attrezzature nuove di fabbrica — se il periodo di utilizzo è inferiore alla vita utile del bene, sono ammissibili solo le quote di ammortamento fiscali ordinarie del periodo di svolgimento; ricerca contrattuale, conoscenze e brevetti acquisiti o in licenza da fonti esterne a condizioni di mercato, consulenze e servizi equivalenti usati esclusivamente per il progetto; spese generali supplementari e altri costi di esercizio in misura forfettaria pari al 20% del totale degli altri costi ammissibili.

Fondo perduto e finanziamento agevolato: quanto si prende davvero

Qui bisogna essere precisi, perché è la domanda che tutti fanno per prima e quella su cui circolano più semplificazioni.

Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo a fondo perduto e, ove richiesto, del finanziamento agevolato. Il decreto non fissa una percentuale unica di fondo perduto: rinvia alle intensità massime previste dal Regolamento GBER, articolo per articolo.

Componente del piano
Investimento produttivo in aree ammesse alla deroga art. 107.3 lett. a) e c) TFUE
Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale applicabile
Investimento produttivo in aree diverse
Art. 17 Reg. GBER
Servizi di consulenza
Art. 18 Reg. GBER
Innovazione di processo e dell’organizzazione
Art. 29 Reg. GBER
Formazione del personale
Art. 31 Reg. GBER
Ricerca industriale e sviluppo sperimentale
Art. 25 Reg. GBER

Cosa significa in pratica per un’impresa salentina? Che la percentuale di fondo perduto sull’investimento produttivo dipende dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale per l’Italia 2022-2027, richiamata dal decreto nella versione approvata il 2 dicembre 2021 e modificata con decisione della Commissione del 3 ottobre 2024. La Puglia rientra fra le aree in deroga ex art. 107, paragrafo 3, lettera a). L’intensità applicabile va letta sulla Carta vigente alla data di concessione e varia per dimensione d’impresa: prima di costruire il piano finanziario, quel dato va verificato sulla fonte ufficiale, perché è il numero da cui dipende tutto il resto.

I due tetti che valgono sempre

Tetto complessivo 75%. La somma di contributo a fondo perduto e finanziamento agevolato non può in nessun caso superare il 75% degli investimenti complessivamente ammissibili.

Contributo proprio minimo 25%. Per i programmi di investimento produttivo agevolati ai sensi dell’art. 14 del Regolamento GBER, l’impresa deve garantire la copertura finanziaria apportando risorse proprie o finanziamento esterno, in forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, pari ad almeno il 25% delle spese ammissibili complessive.

Attenzione alla seconda formulazione: “priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico”. Un mutuo assistito da garanzia pubblica non è una forma priva di sostegno pubblico. Il 25% va costruito con mezzi propri o con debito bancario ordinario non garantito da strumenti agevolativi.

Il finanziamento agevolato: come funziona davvero

Su richiesta dell’impresa, al contributo a fondo perduto può affiancarsi un finanziamento agevolato pari al 20% degli investimenti ammissibili. Le condizioni sono definite dal decreto:

  • Durata: massimo dieci anni, oltre un periodo di preammortamento di massimo tre anni commisurato alla durata del programma.
  • Tasso: pari al 20% del tasso di riferimento vigente alla data di concessione, fissato sulla base di quello stabilito dalla Commissione europea. Un quinto del tasso di riferimento, non un quinto del tasso di mercato bancario.
  • Rimborso: piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento si corrispondono alle stesse scadenze.
  • Garanzie: nessuna. Il finanziamento non è assistito da forme di garanzia, ferma restando la natura privilegiata dei crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate.

L’agevolazione insita nel finanziamento — quella che conta ai fini dei massimali — è pari alla differenza tra gli interessi calcolati al tasso di riferimento e quelli effettivamente corrisposti al tasso agevolato. Per la determinazione dell’equivalente sovvenzione lordo si applica la metodologia della comunicazione della Commissione 2008/C 14/02.

Il “nessuna garanzia” merita una sottolineatura. Per una PMI della filiera moda con struttura patrimoniale sottile — situazione tipica del terzismo salentino — un finanziamento decennale senza garanzie reali né personali è una condizione che il sistema bancario ordinario non offre. È spesso il pezzo di valore più alto dell’intero pacchetto, più del fondo perduto stesso.

L’opzione de minimis: quando ha senso

Su richiesta dell’impresa, per i programmi di investimento produttivo del fondo filiera moda le agevolazioni possono essere riconosciute nel rispetto dei limiti del Regolamento de minimis. In quel caso:

  • l’intensità di aiuto non può eccedere il 50% degli investimenti ammissibili;
  • resta fermo il tetto del 75% sulla somma di fondo perduto e finanziamento agevolato;
  • si applica il massimale de minimis: 300.000 euro per impresa unica nell’arco di tre anni, ai sensi dell’art. 3, par. 2, del Regolamento (UE) 2023/2831.

Per i programmi di rinnovo di impianti, macchinari e attrezzature sotto il milione, il de minimis non è un’opzione: è l’unico regime possibile.

Quando conviene scegliere il de minimis per un investimento produttivo ordinario? Quasi mai per un programma da diversi milioni, perché il massimale di 300.000 euro di equivalente sovvenzione lordo si esaurisce troppo presto. Può avere senso in un solo scenario: quando l’impresa vuole evitare gli obblighi e i vincoli propri del regime GBER e il valore dell’aiuto atteso resta comunque sotto il massimale, avendo verificato lo spazio de minimis residuo dell’impresa unica. Il calcolo va fatto prima, non in sede di domanda. Su come funziona il massimale e cosa conta nel triennio, abbiamo una guida dedicata agli incentivi in regime de minimis.

La riserva del 40% per il Mezzogiorno: cosa cambia per una PMI pugliese

È l’elemento che rende il fondo filiera moda particolarmente interessante per il Salento, e anche quello che i portali nazionali liquidano in una riga.

Il decreto stabilisce due riserve sulla dotazione complessiva:

  • 25% delle risorse alle iniziative proposte da imprese di micro e piccola dimensione;
  • 40% delle risorse alle iniziative da realizzare in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna, in conformità all’art. 7-bis, comma 2, del d.l. 243/2016.

Quaranta milioni su cento. Non è una preferenza di punteggio: è un plafond separato. Significa che un’impresa pugliese compete, per quella quota, con le altre imprese del Mezzogiorno — non con l’intero Paese. E considerata la concentrazione della filiera moda nei distretti del Centro-Nord, è una asimmetria che lavora a favore delle PMI del Sud.

Le due riserve possono cumularsi: una micro impresa pugliese rientra in entrambi i perimetri.

C’è però una clausola di salvaguardia da conoscere. Se a esito dell’istruttoria le risorse riservate non fossero integralmente assorbite — per mancata presentazione di un numero adeguato di domande, per esiti istruttori negativi o per rinunce — le risorse inutilizzate vengono destinate al finanziamento delle domande non rientranti nelle riserve. La riserva protegge, ma non congela: se il Sud non presenta abbastanza progetti validi, quei fondi se ne vanno altrove.

Graduatoria: gli indicatori e le premialità che spostano il punteggio

La procedura del fondo filiera moda è valutativa con graduatoria, non a sportello cronologico. Chi arriva primo non ha alcun vantaggio: conta il punteggio.

La graduatoria si forma sulla base di tre indicatori:

  1. Copertura finanziaria del piano di sviluppo: rapporto tra la somma di mezzi propri, debiti a medio termine e altre disponibilità, sul totale degli investimenti e delle spese indicati in domanda.
  2. Margine operativo lordo / totale dell’investimento: rapporto tra EBITDA e totale delle spese ammissibili indicate in domanda.
  3. Certificazioni etico-sociali e tracciabilità della supply chain: possesso di certificazioni di natura etico-sociale e di strumenti volti a garantire la tracciabilità della catena di fornitura.

Due indicatori su tre sono di bilancio. Questo dice molto su come va preparata la domanda: prima ancora del progetto industriale, contano la solidità patrimoniale e la redditività operativa dell’ultimo esercizio. Un’impresa con EBITDA compresso che chiede un investimento sproporzionato parte in svantaggio strutturale, per quanto bello sia il piano.

Al punteggio così ottenuto si applicano poi le maggiorazioni:

Premialità
Rating di legalità
3% — Presenza nell’apposito elenco delle imprese con rating di legalità alla data di presentazione dell’istanza
Certificazione della parità di genere
3% — Possesso della certificazione alla data di presentazione dell’istanza
Semilavorati di origine italiana o UE
3% — Utilizzo prevalente nel processo produttivo, calcolato sul totale degli approvvigionamenti dell’ultimo esercizio chiuso, con DSAN e documentazione idonea a comprovare l’origine
Piano di sviluppo in forma congiunta
3% — Solo se le imprese dell’aggregazione concorrono a diverse fasi della catena del valore
Incidenza del costo del personale
10% — Costo del personale superiore al 15% del fatturato, desumibile dall’ultimo bilancio approvato prima della domanda

La premialità più pesante è anche la più “salentina”

Il 10% per l’incidenza del costo del personale sopra il 15% del fatturato vale più di tutte le altre quattro messe insieme. E premia esattamente il profilo dell’azienda labour-intensive: il terzista, il façonista, il laboratorio di confezione. Chi lavora con molta manodopera e margini industriali contenuti — cioè buona parte del tessuto manifatturiero della moda in provincia di Lecce — si trova per una volta dalla parte giusta del criterio.

È un dato da verificare subito sull’ultimo bilancio approvato: se l’indice è appena sotto il 15%, la premialità non scatta, e non c’è modo di rimediare in sede di domanda.

Le soglie di punteggio minimo per l’accesso alle agevolazioni non sono nel decreto: saranno definite con il provvedimento del Direttore generale che aprirà i termini. Lo stesso provvedimento preciserà i punteggi attribuiti a ciascun criterio e le modalità di calcolo per i progetti congiunti.

I tempi dell’istruttoria

  • Graduatoria pubblicata entro 30 giorni dal termine finale di presentazione delle domande, sul sito del Soggetto gestore e del Ministero.
  • Istruttoria di ciascuna domanda completata entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.
  • L’istruttoria è articolata in due fasi: la prima verifica la disponibilità delle risorse e i requisiti di ammissibilità; la seconda, subordinata all’esito positivo della prima, valuta solidità economico-finanziaria, fattibilità tecnica, cantierabilità del programma (con riferimento alla possibilità di esibire entro 12 mesi la documentazione edilizia) e quantifica le spese ammissibili.
  • Le richieste di chiarimenti e integrazioni possono essere formulate una sola volta, con sospensione dei termini. Documentazione incompleta entro il termine assegnato significa valutazione sulla base degli elementi disponibili.

Sulla valutazione dei progetti di innovazione di processo e di R&S il Soggetto gestore si avvale di esperti esterni selezionati dall’Albo istituito con decreto del Ministero delle attività produttive del 7 aprile 2006, oppure di enti di ricerca convenzionati.

Piani di sviluppo congiunti: la via per chi sta sotto il milione

Il piano di sviluppo del fondo filiera moda può essere realizzato in forma congiunta da più PMI. I numeri sono precisi: non meno di tre e non più di sei imprese partecipanti.

Le condizioni:

  • restano fermi i limiti complessivi di 1 e 20 milioni di spese ammissibili;
  • il progetto della singola PMI partecipante non può essere di importo inferiore a 200.000 euro;
  • le imprese devono rappresentare puntualmente la natura dei collegamenti esistenti o previsti e gli obiettivi comuni posti a base della presentazione congiunta;
  • ciascun soggetto può presentare una sola domanda, sia in forma singola che congiunta.

Questo è probabilmente il passaggio più sottovalutato del decreto. La soglia d’ingresso di 1 milione di euro taglia fuori la stragrande maggioranza delle micro imprese della filiera. Ma in forma congiunta la soglia individuale scende a 200.000 euro: cinque laboratori salentini che investono 200.000 euro ciascuno raggiungono il milione e diventano ammissibili.

E se le imprese dell’aggregazione concorrono a fasi diverse della catena del valore — taglio, confezione, finissaggio, accessori — scatta anche la premialità del 3%. Il decreto è costruito per incentivare proprio questo tipo di aggregazione verticale, non l’unione di imprese identiche.

Il vincolo della domanda unica, però, impone una scelta: si partecipa in forma singola oppure in aggregazione, non entrambe. Va decisa prima, valutando quale delle due strade dà il punteggio migliore.

Fondo filiera moda: cumulabilità con altre agevolazioni

La risposta breve: sì, il fondo filiera moda è cumulabile, ma dentro i limiti della disciplina europea sugli aiuti di Stato. Il decreto è esplicito su due fronti.

Primo: le agevolazioni possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche de minimis, nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento.

Secondo: sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche che non si configurino quali aiuti di Stato, fermo restando il divieto di sovracompensazione delle spese ammissibili.

Per capire cosa significa operativamente serve tenere distinti due concetti che vengono continuamente confusi.

Doppio finanziamento e cumulo non sono la stessa cosa

Divieto di doppio finanziamento: la stessa spesa non può essere coperta oltre il 100% da risorse pubbliche. Vale sempre, senza eccezioni.

Cumulo di aiuti: più aiuti possono insistere sulle stesse spese, purché l’intensità complessiva non superi il massimo consentito per quella categoria di aiuto. È l’art. 8 del Regolamento GBER.

La regola operativa che ne deriva: aiuti su costi ammissibili distinti si cumulano liberamente; aiuti sugli stessi costi ammissibili si cumulano solo entro l’intensità massima applicabile.

Situazione
Altro aiuto di Stato su spese distinte
✅ Sì — Art. 8, par. 3, lett. a) Reg. GBER: nessun vincolo di intensità, perché i due aiuti non si sovrappongono
Altro aiuto di Stato sulle stesse spese
⚠️ Condizionato — Art. 8, par. 3, lett. b) Reg. GBER: ammesso solo se il cumulo non porta al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati applicabili
Aiuto de minimis sulle stesse spese
⚠️ Condizionato — Art. 8, par. 5 Reg. GBER: vietato se il cumulo porta a un’intensità superiore ai livelli del capo III del GBER. Speculare l’art. 5, par. 3, del Reg. 2023/2831
Agevolazioni pubbliche che non sono aiuto di Stato
✅ Sì — Espressamente previsto dal decreto, fermo il divieto di sovracompensazione
Finanziamenti dell’Unione gestiti a livello centralizzato
⚠️ Condizionato — Art. 8, par. 2 Reg. GBER: ai fini delle soglie si considerano solo gli aiuti di Stato, purché il finanziamento pubblico totale sulle stesse spese non superi il tasso più favorevole previsto dal diritto dell’Unione
Garanzie pubbliche a copertura del contributo proprio del 25%
❌ No — Il decreto richiede che il 25% sia apportato in forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico: una garanzia pubblica su quella quota ne compromette l’ammissibilità

⚠️ Il mancato rispetto dei limiti di cumulo è causa di revoca

Il decreto elenca fra le cause di revoca il mancato rispetto dei limiti di cumulo e del divieto di doppio finanziamento. In quel caso al beneficiario è riconosciuta esclusivamente la parte di agevolazione conforme ai limiti previsti. Non è una revoca totale automatica, ma la rideterminazione avviene a posteriori — quando l’investimento è già stato fatto contando su una copertura che poi non c’è.

Il massimale de minimis: 300.000 euro, non 200.000

Se una parte del piano viaggia in regime de minimis, il tetto rilevante è quello dell’art. 3, par. 2, del Regolamento (UE) 2023/2831: 300.000 euro per impresa unica nell’arco di tre anni.

Due precisazioni che fanno la differenza nei conteggi.

La prima: il vecchio massimale di 200.000 euro del Regolamento 1407/2013 è superato. Chi fa ancora i conti su quella cifra sottostima lo spazio disponibile di un terzo.

La seconda, meno nota: il regolamento del 2023 parla di “tre anni”, non più di “tre esercizi finanziari”. È un periodo mobile calcolato a ritroso dalla data di concessione, non una finestra ancorata agli esercizi di bilancio. Cambia il modo di calcolare il residuo disponibile.

Il concetto di impresa unica resta quello dell’art. 2, par. 2: rientrano tutte le imprese fra le quali intercorre un rapporto di controllo — maggioranza dei diritti di voto, diritto di nominare la maggioranza degli organi di amministrazione, influenza dominante contrattuale o statutaria, controllo della maggioranza dei voti in virtù di accordi con altri soci — anche per il tramite di una o più altre imprese. Per i gruppi familiari con più società, è il punto da verificare per primo.

Fondo filiera moda: come si presenta la domanda e cosa manca ancora

Il decreto del fondo filiera moda definisce l’impianto della procedura ma non la data. Ecco cosa è già stabilito e cosa no.

Elemento
Modalità di presentazione
Definita: esclusivamente per via telematica, tramite procedura informatica sul sito del Soggetto gestore
Numero massimo di domande
Definito: una sola per soggetto, in forma singola o congiunta
CUP
Definito: assegnato a ciascuna domanda regolarmente trasmessa
Termini iniziale e finale
Da definire con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese
Soggetto gestore
Da individuare: il Ministero può avvalersi di enti in house o di società ed enti selezionati con gara
Schemi di domanda e di piano di sviluppo
Da pubblicare sul sito del Soggetto gestore, con congruo anticipo rispetto ai termini
Punteggi per criterio e soglie minime
Da definire con il medesimo provvedimento
Documentazione istruttoria ulteriore
Da precisare con il medesimo provvedimento

Le informazioni rilevanti sulla misura saranno pubblicate sulla piattaforma Incentivi.gov.it e sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Cosa fare adesso, concretamente. Verificare l’ammissibilità del codice ATECO e, dove il perimetro è limitato, la documentabilità della destinazione produttiva. Calcolare l’indice costo del personale su fatturato dall’ultimo bilancio approvato, perché è la premialità più pesante e non è modificabile. Verificare rating di legalità e certificazione della parità di genere: entrambi richiedono mesi per essere ottenuti e devono essere posseduti alla data della domanda, non dopo. Impostare il piano finanziario sapendo che il 25% deve essere privo di sostegno pubblico. E, se l’investimento è sotto il milione, valutare seriamente l’aggregazione con altre imprese della filiera.

Tre “bonus moda” diversi: come non confonderli

Nelle ricerche online il termine “bonus moda” sta diventando un’etichetta buona per tutto. Sono strumenti distinti, con regole e platee diverse, e confonderli porta a preparare la domanda sbagliata.

Strumento
Fondo filiera moda (oggetto di questo articolo)
Contributo a fondo perduto + finanziamento agevolato su programmi di sviluppo — PMI filiera moda, tutta Italia, programmi 1-20 milioni, 100 milioni di dotazione
Credito d’imposta per design e ideazione estetica
Credito d’imposta su attività di ideazione estetica e realizzazione di campionari — Misura fiscale distinta, logica e procedura completamente diverse: non è un bando a graduatoria
Avviso TAC Salento — Legge 181/1989
Agevolazioni per il rilancio di aree di crisi industriale — Territorialmente delimitato all’area di crisi TAC del Salento, gestito da Invitalia, con vincolo occupazionale

La differenza operativa più importante riguarda proprio le ultime due righe. L’Avviso TAC Salento è uno strumento territoriale legato alla disciplina delle aree di crisi industriale, con un impianto di selezione e obblighi occupazionali che il fondo filiera moda non ha. Il fondo filiera moda è nazionale, apre a un perimetro merceologico molto più ampio e seleziona su indicatori di bilancio. Un’impresa salentina del comparto può astrattamente guardare a entrambi, ma la costruzione del piano è diversa fin dall’impostazione.

Erogazione e obblighi dopo la concessione

Gli obblighi che seguono la concessione del fondo filiera moda vale la pena conoscerli prima, perché incidono sulla pianificazione finanziaria quanto l’intensità dell’aiuto.

Come arrivano i soldi

  • Erogazione in non più di 3 stati di avanzamento lavori, ciascuno di importo non inferiore al 25% delle spese ammesse, salvo il SAL a saldo.
  • Ogni richiesta va presentata con i titoli di spesa, anche non quietanzati, purché nel limite del 50% delle spese ammesse.
  • Ogni erogazione successiva alla prima è subordinata alla dimostrazione dell’effettivo pagamento dei titoli presentati per l’erogazione precedente.
  • Possibile un’anticipazione fino al 25% delle agevolazioni concesse, previa fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, sullo schema reso disponibile dal Soggetto gestore.
  • La richiesta di saldo va presentata entro 60 giorni dalla data di ultimazione dell’investimento, con fatture d’acquisto e attestazioni di pagamento.
  • Il Soggetto gestore eroga entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta completa.
  • Il SAL a saldo è subordinato all’esito delle verifiche in loco, finalizzate ad accertare l’avvenuta realizzazione del programma e che il beneficiario sia effettivamente operativo.

Gli obblighi che durano nel tempo

  • Mantenimento delle immobilizzazioni per almeno tre anni dalla data di erogazione dell’ultima quota o, se successiva, dalla data di installazione dell’ultimo bene agevolato, nel territorio della regione in cui è ubicata l’unità produttiva agevolata. I beni divenuti obsoleti o inutilizzabili possono essere sostituiti previa comunicazione.
  • Divieto di alienazione, cessione o distrazione dei beni agevolati prima del decorso di tre anni dal completamento dell’investimento.
  • Divieto di delocalizzazione ai sensi dell’art. 16 del Codice degli incentivi.
  • Comunicazione preventiva di ogni variazione sostanziale: operazioni straordinarie sull’assetto aziendale (fusione, incorporazione, scissione, conferimento o cessione di ramo d’azienda — escluso l’affitto di ramo), variazioni di localizzazione e di tempistica. Il Soggetto gestore risponde entro 30 giorni; l’erogazione resta sospesa fino all’autorizzazione. Le variazioni non possono mai comportare un aumento dell’agevolazione concessa.
  • Richiesta di proroga da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di ultimazione, adeguatamente motivata.
  • Indicazione del CUP su tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti all’iniziativa.

Le cause di revoca

Il decreto elenca quindici fattispecie. Quelle che portano a revoca totale: assenza di requisiti di ammissibilità non sanabili, delocalizzazione, accertamento di un motivo di esclusione, mancata collaborazione ai controlli, rinuncia. La revoca è totale anche quando un elemento premiante dichiarato e risultato non veritiero sia stato determinante per l’ammissione.

Revoca parziale nei casi di mancata realizzazione entro i termini, purché la parte realizzata risulti organica e funzionale — altrimenti è totale. La revoca è commisurata al periodo di mancato rispetto in caso di violazione degli obblighi di mantenimento, ma diventa totale se la violazione si verifica prima dell’ultimazione.

In caso di revoca totale il beneficiario perde il diritto alle erogazioni e deve restituire l’intero ammontare percepito, con le maggiorazioni previste dall’art. 17, comma 4, del Codice degli incentivi. Se il piano di rimborso del finanziamento agevolato è già avviato, è dovuta la restituzione del debito residuo al netto delle rate già rimborsate.

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In sintesi: cosa portare a casa

Il fondo filiera moda è uno strumento serio, con una dotazione significativa e una riserva territoriale che lavora a favore delle imprese del Mezzogiorno. Non è però uno strumento per tutti: la soglia di 1 milione di spese ammissibili seleziona, e la graduatoria premia chi ha bilanci solidi prima ancora di chi ha progetti brillanti.

I tre punti su cui concentrarsi da qui all’apertura dei termini:

  1. Verificare l’ammissibilità reale, non solo formale. Il codice ATECO in visura non basta quando il decreto limita il perimetro a specifiche lavorazioni.
  2. Lavorare sul punteggio, non sul progetto. Due indicatori su tre sono di bilancio e la premialità più pesante dipende da un rapporto già cristallizzato nell’ultimo bilancio approvato. Le certificazioni premianti vanno avviate ora, perché servono mesi.
  3. Valutare l’aggregazione. Per chi sta sotto il milione non è un’opzione di ripiego: è l’unica via d’accesso, e per giunta con una premialità dedicata se le imprese coprono fasi diverse della filiera.

Un’ultima cosa. La misura va a graduatoria, non a sportello: non serve correre il primo giorno. Serve arrivare con un piano di sviluppo costruito, i preventivi in ordine e nessun ordine firmato. Il tempo che manca all’apertura dei termini è il tempo che serve per farlo bene.

Fonti normative







⚠️ Disclaimer

Le informazioni contenute in questa guida sono fornite a scopo puramente informativo e non costituiscono una consulenza professionale. Nonostante l’impegno per garantire l’accuratezza delle informazioni, non possiamo assicurare che siano complete, aggiornate o prive di errori.

Per informazioni ufficiali e aggiornate, si raccomanda di consultare sempre i siti ufficiali degli enti erogatori e la normativa di riferimento. FinanziamentiSalento non si assume alcuna responsabilità per eventuali azioni intraprese sulla base delle informazioni contenute in questa guida.

Vantaggi / Svantaggi/Confronto
Vantaggi
Svantaggi
Riserva del 40% al Mezzogiorno come plafond separato, non come premialità di punteggio
Soglia minima di 1 milione di spese ammissibili: taglia fuori le micro imprese in forma singola
Finanziamento agevolato decennale al 20% del tasso di riferimento, senza alcuna garanzia
Il 25% di contributo proprio deve essere privo di qualsiasi sostegno pubblico: niente garanzia MCC su quella quota
Perimetro ATECO ampio: occhialeria, oreficeria e bigiotteria, orologeria, cosmetica, progettazione moda
Per quattordici codici su ventisei l'ammissibilità è limitata a lavorazioni specifiche da documentare
Procedura a graduatoria, non a sportello: nessuna corsa al clic il giorno di apertura
Due indicatori su tre sono di bilancio: chi ha EBITDA compresso parte indietro, per quanto buono sia il piano
Premialità del 10% per costo del personale sopra il 15% del fatturato: premia il terzismo labour-intensive
Quella premialità dipende dall'ultimo bilancio approvato e non è più modificabile in sede di domanda
Forma congiunta da tre a sei PMI, con soglia individuale abbassata a 200.000 euro
Una sola domanda per soggetto: o in forma singola o in aggregazione, va deciso prima
Dotazione incrementabile con successive assegnazioni di risorse, anche di provenienza unionale
Termini di sportello e Soggetto gestore non ancora definiti: impossibile pianificare una data
Cosa fare se...
Situazione
Azioni utili
Il mio investimento è da 400.000 euro
Cercare da due a cinque partner della filiera per un piano congiunto: minimo 200.000 euro a testa, totale non inferiore a 1 milione. Se le imprese coprono fasi diverse della catena del valore scatta anche la premialità del 3%.
Ho il codice ATECO 25.53.00, meccanica generale dei metalli
Preparare la documentazione che prova la destinazione delle lavorazioni ad accessori per la moda. Il codice in visura da solo non basta: il decreto limita l'ammissibilità a quella specifica destinazione produttiva.
Il costo del personale è al 14,2% del fatturato
Verificare il dato sull'ultimo bilancio approvato prima della domanda. Sotto il 15% la premialità del 10% non scatta, ed è la più pesante delle cinque: non c'è modo di recuperarla in sede di domanda.
Ho già firmato la conferma d'ordine dei macchinari
L'investimento non è agevolabile: l'avvio deve essere successivo alla presentazione della domanda. Verificare se l'impegno è revocabile prima di impostare il piano, perché non è una irregolarità sanabile.
Non ho il rating di legalità né la certificazione della parità di genere
Avviare subito entrambe le pratiche. Valgono 3% ciascuna e devono essere possedute alla data di presentazione della domanda, non ottenute dopo: i tempi di rilascio si misurano in mesi.
Voglio finanziare solo il rinnovo di impianti e macchinari
È possibile in deroga per programmi fino a 1 milione, ma esclusivamente in regime de minimis. Verificare prima lo spazio residuo dell'impresa unica sul massimale di 300.000 euro nell'arco di tre anni.
Ho già ottenuto altri contributi sullo stesso investimento
Distinguere se insistono sulle stesse voci di spesa o su voci distinte. Su voci distinte il cumulo è libero; sulle stesse voci il limite è l'intensità massima GBER applicabile. Il mancato rispetto dei limiti di cumulo è causa di revoca.
Non ho stipulato la polizza contro le calamità naturali della L. 213/2023
Regolarizzare prima di presentare domanda: il mancato adempimento dell'obbligo assicurativo è una causa di esclusione autonoma, indipendente dalla qualità del progetto.
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FAQ - Domande frequenti Fondo Filiera Moda 2026: 100 Milioni per le PMI, 40% al Sud

Solo micro, piccole e medie imprese secondo la classificazione dell'allegato I al Regolamento GBER, regolarmente costituite e attive nel Registro delle imprese, che svolgono almeno una delle attività elencate nell'allegato 1 al decreto in classificazione ATECO 2025. Le grandi imprese sono escluse. Servono inoltre l'assenza di procedure concorsuali liquidatorie, la regolarità contributiva e l'adempimento dell'obbligo assicurativo contro le calamità naturali previsto dalla Legge 213/2023.
I termini iniziale e finale non sono ancora stati fissati. Il decreto li rinvia a un successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, che sarà pubblicato sul sito del Ministero e su quello del Soggetto gestore. Lo stesso provvedimento definirà i punteggi per ciascun criterio, le eventuali soglie minime di accesso e gli schemi di domanda.
Il decreto non fissa una percentuale unica: rinvia alle intensità massime del Regolamento GBER, diverse per ciascuna componente del piano. Per l'investimento produttivo in Puglia si applica la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale: la regione è interamente in deroga art. 107.3 lett. a), con intensità base del 40%, che sale al 50% per le medie imprese e al 60% per le piccole. Valgono però due tetti ulteriori previsti dal decreto: la somma di contributo a fondo perduto e finanziamento agevolato non può superare il 75% degli investimenti ammissibili, e l'impresa deve apportare almeno il 25% delle spese con risorse proprie o finanziamento esterno privo di qualsiasi sostegno pubblico. In concreto, una piccola impresa che chiede anche il finanziamento agevolato del 20% vede il fondo perduto compresso intorno al 55%; chi vi rinuncia può arrivare al 60% pieno. Le intensità rilevanti sono quelle vigenti alla data di concessione, quindi vanno riverificate sulla mappa ufficiale prima di chiudere il piano.
Non in forma singola: la soglia minima di spese ammissibili è 1 milione di euro. Esistono due vie. La prima è il piano di sviluppo congiunto, presentato da un minimo di tre e un massimo di sei PMI, dove il progetto della singola impresa non può essere inferiore a 200.000 euro. La seconda riguarda i soli programmi di rinnovo di impianti, macchinari e attrezzature di importo non superiore a 1 milione, ammessi in deroga ma esclusivamente in regime de minimis.
L'allegato 1 al decreto elenca ventisei voci in classificazione ATECO 2025. Tre sono divisioni intere (13 tessili, 14 abbigliamento, 15 pelli e cuoio). Per le altre occorre leggere la colonna delle note, perché quattordici codici sono ammessi solo entro un perimetro limitato: ad esempio la meccanica generale dei metalli (25.53.00) rientra solo per le lavorazioni destinate alla produzione di accessori per la moda. In quei casi non basta il codice in visura: serve poter documentare la destinazione produttiva effettiva.
Sì. Il decreto prevede espressamente la cumulabilità con altri aiuti di Stato, anche de minimis, nei limiti della disciplina europea, e con agevolazioni pubbliche che non si configurano come aiuti di Stato, fermo il divieto di sovracompensazione. In pratica: su costi ammissibili distinti il cumulo è libero; sugli stessi costi è ammesso solo entro l'intensità massima applicabile, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento GBER. Attenzione a un punto specifico: il contributo proprio del 25% deve essere privo di qualsiasi sostegno pubblico, quindi non può essere coperto con debito assistito da garanzia pubblica.
No. Il programma deve essere avviato successivamente alla data di presentazione della domanda. Per data di avvio si intende l'inizio dei lavori di costruzione oppure il primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale si verifichi prima. Preventivi e trattative non fanno scattare l'avvio; una conferma d'ordine sì. Fanno eccezione l'acquisto del terreno e i lavori preparatori come permessi e studi di fattibilità, che non rilevano.
No. La procedura è valutativa con graduatoria, non a sportello cronologico. La posizione dipende dal punteggio, formato su tre indicatori — copertura finanziaria del piano, rapporto tra margine operativo lordo e totale dell'investimento, certificazioni etico-sociali e tracciabilità della supply chain — a cui si applicano le maggiorazioni per rating di legalità, certificazione della parità di genere, uso prevalente di semilavorati italiani o UE, forma congiunta e incidenza del costo del personale.

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