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Fondo Filiera Moda 2026: 100 Milioni per le PMI, 40% al Sud

Cento milioni di euro sul fondo filiera moda. Programmi di investimento da 1 a 20 milioni. Copertura fino al 75% tra fondo perduto e finanziamento agevolato. E una riserva del 40% delle risorse destinata alle otto regioni del Mezzogiorno, Puglia compresa.

Il decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy del 6 agosto 2026 dà attuazione all’articolo 3 della Legge 11 marzo 2026, n. 34 — la Legge annuale sulle piccole e medie imprese — e apre una sezione dedicata del Fondo per la crescita sostenibile per le PMI della filiera della moda.

C’è un però, e va detto subito: lo sportello del fondo filiera moda non è ancora aperto. Il decreto disciplina requisiti, spese, agevolazioni e criteri di selezione, ma rinvia a un successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese sia i termini di presentazione, sia l’individuazione operativa del Soggetto gestore. Questo articolo serve per arrivare a quella data con il piano di sviluppo già costruito, non per presentare domanda domani.

E qui sta il punto che quasi nessuno spiega: il perimetro della “filiera moda” è molto più largo di quanto il nome suggerisca. Occhialeria, oreficeria, bigiotteria, orologeria, cosmetica, progettazione moda, lavorazioni meccaniche per accessori. Molte imprese ammissibili non si riconoscono nella definizione e rischiano di lasciar passare la misura.

Fondo filiera moda: cosa prevede il decreto del 6 agosto 2026

Il fondo filiera moda nasce dall’articolo 3 della Legge 34/2026, che assegna 100 milioni di euro a un’apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile. L’obiettivo dichiarato dalla norma è triplice: valorizzare l’integrazione dei processi produttivi localizzati in Italia lungo l’intera filiera, premiare l’utilizzo prevalente di semilavorati di origine italiana o europea, e sostenere i programmi proposti da aggregazioni di imprese.

Tradotto: non è un incentivo generalista all’investimento. È uno strumento che ha una preferenza esplicita per chi produce in Italia, si rifornisce in Italia o in Europa, e fa sistema con altre imprese della stessa catena del valore. Quelle preferenze non restano nei “considerando”: diventano premialità di punteggio, come vedremo.

ElementoDato
Base normativaArt. 3 L. 11 marzo 2026 n. 34 — DM MIMIT 6 agosto 2026
Dotazione100.000.000 €, a valere sul Fondo per la crescita sostenibile
BeneficiariPMI operanti nella filiera della moda (codici ATECO 2025 in allegato al decreto)
Dimensione programmiSpese ammissibili da 1.000.000 € a 20.000.000 €
Forme di aiutoContributo a fondo perduto + finanziamento agevolato (su richiesta)
Copertura massima75% degli investimenti complessivamente ammissibili
Riserva micro e piccole25% delle risorse
Riserva Mezzogiorno40% delle risorse (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia, Sardegna)
ProceduraValutativa, con graduatoria
Termine di ultimazione36 mesi dalla concessione, prorogabili di 12
Termini di domandaDa definire con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese

Perché la dotazione può crescere

Il decreto prevede espressamente che i 100 milioni possano essere incrementati da successive assegnazioni di risorse, anche di provenienza unionale. È una clausola standard, ma non è irrilevante: significa che la misura è strutturata per durare oltre il primo sportello, e che vale la pena prepararsi anche se il primo giro dovesse chiudersi in fretta.

Chi può accedere: PMI e codici ATECO della filiera moda

Il primo filtro del fondo filiera moda è dimensionale e non ammette scorciatoie: solo micro, piccole e medie imprese, secondo la classificazione dell’allegato I al Regolamento GBER. Le grandi imprese sono fuori, punto.

Il secondo filtro è settoriale. L’impresa deve svolgere almeno una delle attività elencate nell’allegato 1 al decreto, in classificazione ATECO 2025. Ed è qui che conviene leggere con attenzione, perché l’elenco va molto oltre il tessile-abbigliamento-calzaturiero in senso stretto.

Codice ATECO 2025DescrizionePerimetro
13Fabbricazione di tessiliIntera divisione
14Fabbricazione di articoli di abbigliamentoIntera divisione
15Fabbricazione di pelli e cuoi e articoli in pelle e simili di altri materialiIntera divisione
16.27.00Finitura di prodotti in legnoSolo parti per calzature e accessori moda
16.28.19Fabbricazione di altri prodotti in legno n.c.a.Solo forme in legno per calzature e stivali, tendiscarpe, stampelle per abiti, manici di ombrelli, bastoni e simili
18.12.00Altra stampaSolo stampa serigrafica su prodotti tessili e articoli di abbigliamento e incisione laser su prodotti tessili
20.42.00Fabbricazione di profumi e cosmeticiIntero codice
20.59.99Fabbricazione di tutti gli altri prodotti chimici vari n.c.a.Solo attività connesse alla fabbricazione di materiali usati nel finissaggio di prodotti tessili e cuoio
20.60.00Fabbricazione di fibre sintetiche e artificialiIntero codice
22.12.00Fabbricazione di altri prodotti in gommaSolo articoli di abbigliamento in gomma, pettini, spille per capelli, rulli per capelli e simili in gomma dura
22.26.99Fabbricazione di altri prodotti vari in materie plastiche n.c.a.Solo articoli di profumeria, articoli di abbigliamento e forme in plastica per calzature
25.51.00Rivestimento dei metalliSolo trattamenti e rivestimenti di metalli destinati ad accessori moda
25.52.00Trattamento termico dei metalliSolo trattamenti termici e di finitura di metalli destinati ad accessori moda
25.53.00Lavori di meccanica generale dei metalliSolo lavorazioni meccaniche e di finitura di metalli destinati ad accessori moda
25.63.20Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchineSolo stampa di minuteria metallica per accessori
25.93.10Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metalliciSolo fabbricazione di tessuti
25.99.90Fabbricazione di altri prodotti vari in metallo n.c.a.Solo fermagli, fibbie, ganci, ditali da sartoria, arricciacapelli in metallo, manici e telai di ombrelli in metallo, pettini e manici in metallo per spazzole
26.52.00Fabbricazione di orologiSolo orologi di qualsiasi tipo, casse per orologi (incluse quelle in metalli preziosi) e componenti di orologi da polso
32.12.10Lavorazione di pietre preziose e semiprezioseIntero codice
32.12.20Fabbricazione di gioielli e articoli di oreficeria in metalli preziosiIntero codice
32.13.00Fabbricazione di bigiotteria e articoli similiIntero codice
32.50.30Fabbricazione di lenti oftalmicheIntero codice
32.50.40Fabbricazione di montature per occhialiIntero codice
32.99.10Fabbricazione di dispositivi protettivi di sicurezzaSolo dispositivi in cui la componente tessile è l’elemento prevalente
32.99.20Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affiniIntero codice
74.11.20Attività di progettazione di modaIntero codice

Attenzione alla colonna “Perimetro”

Per quattordici dei ventisei codici l’ammissibilità non è automatica: il decreto la limita a specifiche lavorazioni. Un’impresa di meccanica generale con codice 25.53.00 rientra solo se le lavorazioni sono destinate alla produzione di accessori per la moda. Non basta il codice in visura: serve poter documentare la destinazione produttiva effettiva. Ed è un tema che va affrontato prima della domanda, non in istruttoria.

Gli altri requisiti soggettivi

Oltre alla dimensione e all’ATECO, alla data di presentazione della domanda l’impresa deve:

  • essere regolarmente costituita, iscritta e attiva nel Registro delle imprese;
  • non essere sottoposta a procedura concorsuale con finalità liquidatorie o a procedura estintiva equivalente ai sensi del Codice della crisi d’impresa;
  • non essere impresa in difficoltà ai sensi dell’art. 2, punto 18, del Regolamento GBER — ma solo nel caso di aiuti concessi in regime GBER;
  • non aver superato i massimali de minimis, nel caso di aiuti concessi in quel regime;
  • aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
  • non aver effettuato, nei due anni precedenti, una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento, impegnandosi a non farlo per i due anni successivi al completamento — vincolo che opera nel solo caso di aiuti ex art. 14 GBER.

Sono poi esclusi in ogni caso i soggetti colpiti da cause antimafia, da sanzioni interdittive ex d.lgs. 231/2001, con legali rappresentanti condannati per reati ostativi negli appalti pubblici, non in regola con i contributi previdenziali (DURC), decaduti per delocalizzazione o cessazione, revocati per dichiarazione mendace nei due anni precedenti.

Due cause di esclusione meritano una riga in più, perché sono quelle che fanno più danni in silenzio.

La prima: l’obbligo assicurativo contro le calamità naturali. Chi non ha adempiuto all’obbligo di stipula dei contratti assicurativi a copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofali previsto dall’art. 1, comma 101, della Legge 213/2023 è escluso. È un requisito che non c’entra nulla con la moda e proprio per questo viene dimenticato.

La seconda: il controllo, diretto o indiretto, da parte di una società residente in un Paese non cooperativo a fini fiscali. L’esclusione cade solo se il soggetto dimostra una presenza economica sostanziale — personale, attrezzature, attività e locali — e un’attività economica sostanziale in quella giurisdizione.

Quali programmi sono finanziabili con il fondo filiera moda

Il cuore del fondo filiera moda è il programma di investimento produttivo. Il decreto ne ammette cinque tipologie:

  1. creazione di una nuova unità produttiva;
  2. ampliamento della capacità di produzione di un’unità produttiva esistente;
  3. riconversione di un’unità produttiva esistente, intesa come diversificazione della produzione per ottenere prodotti mai fabbricati in precedenza;
  4. ristrutturazione di un’unità produttiva esistente, intesa come cambiamento fondamentale del processo di produzione;
  5. acquisizione di attivi di uno stabilimento esistente.

Le definizioni sono quelle GBER e vanno prese alla lettera. “Riconversione” non significa fare la stessa cosa meglio: significa produrre qualcosa che prima non si produceva. “Ristrutturazione” non è un restyling di reparto: è un cambiamento fondamentale del processo produttivo. Chi presenta un ampliamento travestito da riconversione lo scopre in istruttoria.

La deroga per il rinnovo di impianti e macchinari

C’è una finestra meno nota, e per molte imprese salentine è la più praticabile. I programmi di investimento produttivo di importo non superiore a 1 milione di euro possono riguardare anche interventi finalizzati al semplice rinnovo di impianti, macchinari e attrezzature — quindi fuori dalle cinque fattispecie sopra — purché funzionali al mantenimento o al miglioramento della capacità produttiva.

Il prezzo di questa flessibilità: per questi programmi le agevolazioni sono concesse esclusivamente nei limiti del Regolamento de minimis. Torneremo su cosa comporta.

I progetti complementari: innovazione, formazione, ricerca

Il programma di investimento produttivo può essere completato da tre tipi di progetto, ciascuno con un tetto di incidenza:

Progetto complementareTetto sull’investimento complessivoCondizione di accesso
Innovazione di processo e dell’organizzazione (art. 29 GBER)40%Nessuna condizione ulteriore
Formazione del personale (art. 31 GBER)20%Esclusa la formazione obbligatoria per legge
Ricerca industriale e sviluppo sperimentale (art. 25 GBER)Non fissato dal decretoSolo se il programma di investimento produttivo ha spese ammissibili superiori a 5 milioni di euro

Quel vincolo sulla soglia dei 5 milioni per la R&S è discriminante. Sotto quella cifra, ricerca industriale e sviluppo sperimentale non entrano nel piano — e va progettato di conseguenza, spostando eventualmente contenuti verso l’innovazione di processo, che non ha soglie d’accesso.

Sulla formazione, un’avvertenza: il decreto esclude espressamente i progetti organizzati per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria. La sicurezza sul lavoro obbligatoria non è finanziabile. La formazione su una nuova tecnologia di taglio, sì.

I vincoli temporali e territoriali

  • Ubicazione: unità locale nel territorio nazionale. Non c’è vincolo regionale — la territorialità entra solo attraverso la riserva del 40% e le intensità di aiuto.
  • Dimensione: spese ammissibili complessive non inferiori a 1 milione e non superiori a 20 milioni.
  • Avvio: successivo alla data di presentazione della domanda. Per “data di avvio” si intende l’inizio dei lavori di costruzione oppure il primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale si verifichi prima. Acquisto di terreno e lavori preparatori (permessi, studi di fattibilità) non contano ai fini dell’avvio.
  • Ultimazione: entro 36 mesi dal provvedimento di concessione, con possibile proroga motivata non superiore a 12 mesi. La data di ultimazione è quella dell’ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile.

L’errore che costa la domanda

Un ordine al fornitore firmato prima dell’invio della domanda rende l’investimento non agevolabile. Non è una formalità sanabile: è la regola dell’effetto di incentivazione GBER. Preventivi sì, trattative sì, conferme d’ordine no. Vale la pena mettere per iscritto ai fornitori che nessun impegno è vincolante fino a comunicazione contraria.

Spese ammissibili del fondo filiera moda: cosa entra e con quali tetti

Per il programma di investimento produttivo sono ammissibili le spese per acquisto e realizzazione di immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile:

Voce di spesaLimite
Suolo aziendale e sue sistemazioni10% del programma di investimento produttivo ammissibile
Opere murarie e assimilate, infrastrutture specifiche aziendali40% del programma di investimento produttivo ammissibile
Macchinari, impianti e attrezzature vari, nuovi di fabbrica (inclusi impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati ai fabbisogni dell’unità produttiva, escluse le connesse opere murarie)Nessun limite specifico
Immobilizzazioni immateriali (art. 2, punto 30, Reg. GBER)Nessun limite specifico
Consulenze connesse al programma (art. 18 Reg. GBER)5% dell’importo complessivo ammissibile del programma di investimento produttivo

Notare il dettaglio sul fotovoltaico: gli impianti da fonti rinnovabili rientrano fra macchinari e attrezzature, ma solo se destinati a soddisfare i fabbisogni dell’unità produttiva oggetto di intervento. Le opere murarie connesse all’impianto sono escluse da questa voce — e vanno quindi a erodere il tetto del 40%.

Spese dei progetti complementari

Innovazione di processo e dell’organizzazione: personale dipendente (tecnici, ricercatori, personale ausiliario) nella misura di impiego sul progetto; strumenti e attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo di utilizzo; ricerca contrattuale, conoscenze e brevetti, servizi di consulenza e altri servizi usati esclusivamente per il progetto; spese generali e materiali, nel limite del 20% del progetto ammissibile.

Formazione: personale relativo ai formatori per le ore di partecipazione; costi di esercizio di formatori e partecipanti direttamente connessi (viaggio, alloggio, materiali, ammortamento di strumenti usati esclusivamente per la formazione); consulenze connesse, nel limite del 10% dei costi ammissibili del progetto di formazione.

Ricerca industriale e sviluppo sperimentale: personale (ricercatori, tecnici, ausiliari); strumentazione e attrezzature nuove di fabbrica — se il periodo di utilizzo è inferiore alla vita utile del bene, sono ammissibili solo le quote di ammortamento fiscali ordinarie del periodo di svolgimento; ricerca contrattuale, conoscenze e brevetti acquisiti o in licenza da fonti esterne a condizioni di mercato, consulenze e servizi equivalenti usati esclusivamente per il progetto; spese generali supplementari e altri costi di esercizio in misura forfettaria pari al 20% del totale degli altri costi ammissibili.

Fondo perduto e finanziamento agevolato: quanto si prende davvero

Qui bisogna essere precisi, perché è la domanda che tutti fanno per prima e quella su cui circolano più semplificazioni.

Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo a fondo perduto e, ove richiesto, del finanziamento agevolato. Il decreto non fissa una percentuale unica di fondo perduto: rinvia alle intensità massime previste dal Regolamento GBER, articolo per articolo.

Componente del pianoNorma di riferimento per l’intensità
Investimento produttivo in aree ammesse alla deroga art. 107.3 lett. a) e c) TFUECarta degli aiuti di Stato a finalità regionale applicabile
Investimento produttivo in aree diverseArt. 17 Reg. GBER
Servizi di consulenzaArt. 18 Reg. GBER
Innovazione di processo e dell’organizzazioneArt. 29 Reg. GBER
Formazione del personaleArt. 31 Reg. GBER
Ricerca industriale e sviluppo sperimentaleArt. 25 Reg. GBER

Cosa significa in pratica per un’impresa salentina? Che la percentuale di fondo perduto sull’investimento produttivo dipende dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale per l’Italia 2022-2027, richiamata dal decreto nella versione approvata il 2 dicembre 2021 e modificata con decisione della Commissione del 3 ottobre 2024. La Puglia rientra interamente fra le aree in deroga ex art. 107, paragrafo 3, lettera a), con un’intensità base del 40% per le grandi imprese. Su quella base operano le maggiorazioni per dimensione, che valgono per gli investimenti iniziali con costi ammissibili fino a 50 milioni di euro — quindi per l’intero perimetro di questa misura, che si ferma a 20.

Dimensione d’impresaIntensità massima in Puglia
Piccola impresa40% + 20 punti = 60%
Media impresa40% + 10 punti = 50%
Grande impresa40% — ma le grandi imprese non sono ammesse a questa misura

Quel 60%, però, non è il fondo perduto che finisce sul conto. Qui agiscono due tetti di natura diversa, e conviene tenerli separati.

Il primo è l’intensità della Carta: è un limite all’aiuto in equivalente sovvenzione lordo. Il secondo è quello del decreto: riguarda la somma nominale di contributo a fondo perduto e finanziamento agevolato, e si ferma al 75%. Il finanziamento agevolato, quando richiesto, vale un fisso 20% degli investimenti ammissibili.

Il conto viene da sé. Una piccola impresa che chiede anche il finanziamento agevolato non può portare il fondo perduto al 60%: 60 più 20 fa 80, oltre il tetto. Il fondo perduto si comprime intorno al 55%. Chi rinuncia al finanziamento, invece, può salire al 60% pieno. Sono due architetture finanziarie diverse — una privilegia la liquidità a debito agevolato e senza garanzie, l’altra massimizza la quota che non si restituisce — e la scelta va fatta a tavolino, prima di compilare la domanda.

Un’ultima avvertenza sul metodo: contano le intensità vigenti alla data di concessione, non quelle di oggi. La Carta è già stata modificata una volta in corsa. Prima di chiudere il piano finanziario, il dato va riverificato sulla mappa ufficiale del Dipartimento per le politiche di coesione.

I due tetti che valgono sempre

Tetto complessivo 75%. La somma di contributo a fondo perduto e finanziamento agevolato non può in nessun caso superare il 75% degli investimenti complessivamente ammissibili.

Contributo proprio minimo 25%. Per i programmi di investimento produttivo agevolati ai sensi dell’art. 14 del Regolamento GBER, l’impresa deve garantire la copertura finanziaria apportando risorse proprie o finanziamento esterno, in forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, pari ad almeno il 25% delle spese ammissibili complessive.

Attenzione alla seconda formulazione: “priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico”. Un mutuo assistito da garanzia pubblica non è una forma priva di sostegno pubblico. Il 25% va costruito con mezzi propri o con debito bancario ordinario non garantito da strumenti agevolativi.

Il finanziamento agevolato: come funziona davvero

Su richiesta dell’impresa, al contributo a fondo perduto può affiancarsi un finanziamento agevolato pari al 20% degli investimenti ammissibili. Le condizioni sono definite dal decreto:

  • Durata: massimo dieci anni, oltre un periodo di preammortamento di massimo tre anni commisurato alla durata del programma.
  • Tasso: pari al 20% del tasso di riferimento vigente alla data di concessione, fissato sulla base di quello stabilito dalla Commissione europea. Un quinto del tasso di riferimento, non un quinto del tasso di mercato bancario.
  • Rimborso: piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento si corrispondono alle stesse scadenze.
  • Garanzie: nessuna. Il finanziamento non è assistito da forme di garanzia, ferma restando la natura privilegiata dei crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate.

L’agevolazione insita nel finanziamento — quella che conta ai fini dei massimali — è pari alla differenza tra gli interessi calcolati al tasso di riferimento e quelli effettivamente corrisposti al tasso agevolato. Per la determinazione dell’equivalente sovvenzione lordo si applica la metodologia della comunicazione della Commissione 2008/C 14/02.

Il “nessuna garanzia” merita una sottolineatura. Per una PMI della filiera moda con struttura patrimoniale sottile — situazione tipica del terzismo salentino — un finanziamento decennale senza garanzie reali né personali è una condizione che il sistema bancario ordinario non offre. È spesso il pezzo di valore più alto dell’intero pacchetto, più del fondo perduto stesso.

L’opzione de minimis: quando ha senso

Su richiesta dell’impresa, per i programmi di investimento produttivo del fondo filiera moda le agevolazioni possono essere riconosciute nel rispetto dei limiti del Regolamento de minimis. In quel caso:

  • l’intensità di aiuto non può eccedere il 50% degli investimenti ammissibili;
  • resta fermo il tetto del 75% sulla somma di fondo perduto e finanziamento agevolato;
  • si applica il massimale de minimis: 300.000 euro per impresa unica nell’arco di tre anni, ai sensi dell’art. 3, par. 2, del Regolamento (UE) 2023/2831.

Per i programmi di rinnovo di impianti, macchinari e attrezzature sotto il milione, il de minimis non è un’opzione: è l’unico regime possibile.

Quando conviene scegliere il de minimis per un investimento produttivo ordinario? Quasi mai per un programma da diversi milioni, perché il massimale di 300.000 euro di equivalente sovvenzione lordo si esaurisce troppo presto. Può avere senso in un solo scenario: quando l’impresa vuole evitare gli obblighi e i vincoli propri del regime GBER e il valore dell’aiuto atteso resta comunque sotto il massimale, avendo verificato lo spazio de minimis residuo dell’impresa unica. Il calcolo va fatto prima, non in sede di domanda. Su come funziona il massimale e cosa conta nel triennio, abbiamo una guida dedicata agli incentivi in regime de minimis.

La riserva del 40% per il Mezzogiorno: cosa cambia per una PMI pugliese

È l’elemento che rende il fondo filiera moda particolarmente interessante per il Salento, e anche quello che i portali nazionali liquidano in una riga.

Il decreto stabilisce due riserve sulla dotazione complessiva:

  • 25% delle risorse alle iniziative proposte da imprese di micro e piccola dimensione;
  • 40% delle risorse alle iniziative da realizzare in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna, in conformità all’art. 7-bis, comma 2, del d.l. 243/2016.

Quaranta milioni su cento. Non è una preferenza di punteggio: è un plafond separato. Significa che un’impresa pugliese compete, per quella quota, con le altre imprese del Mezzogiorno — non con l’intero Paese. E considerata la concentrazione della filiera moda nei distretti del Centro-Nord, è una asimmetria che lavora a favore delle PMI del Sud.

Le due riserve possono cumularsi: una micro impresa pugliese rientra in entrambi i perimetri.

C’è però una clausola di salvaguardia da conoscere. Se a esito dell’istruttoria le risorse riservate non fossero integralmente assorbite — per mancata presentazione di un numero adeguato di domande, per esiti istruttori negativi o per rinunce — le risorse inutilizzate vengono destinate al finanziamento delle domande non rientranti nelle riserve. La riserva protegge, ma non congela: se il Sud non presenta abbastanza progetti validi, quei fondi se ne vanno altrove.

Graduatoria: gli indicatori e le premialità che spostano il punteggio

La procedura del fondo filiera moda è valutativa con graduatoria, non a sportello cronologico. Chi arriva primo non ha alcun vantaggio: conta il punteggio.

La graduatoria si forma sulla base di tre indicatori:

  1. Copertura finanziaria del piano di sviluppo: rapporto tra la somma di mezzi propri, debiti a medio termine e altre disponibilità, sul totale degli investimenti e delle spese indicati in domanda.
  2. Margine operativo lordo / totale dell’investimento: rapporto tra EBITDA e totale delle spese ammissibili indicate in domanda.
  3. Certificazioni etico-sociali e tracciabilità della supply chain: possesso di certificazioni di natura etico-sociale e di strumenti volti a garantire la tracciabilità della catena di fornitura.

Due indicatori su tre sono di bilancio. Questo dice molto su come va preparata la domanda: prima ancora del progetto industriale, contano la solidità patrimoniale e la redditività operativa dell’ultimo esercizio. Un’impresa con EBITDA compresso che chiede un investimento sproporzionato parte in svantaggio strutturale, per quanto bello sia il piano.

Al punteggio così ottenuto si applicano poi le maggiorazioni:

PremialitàMaggiorazioneCondizione
Rating di legalità3%Presenza nell’apposito elenco delle imprese con rating di legalità alla data di presentazione dell’istanza
Certificazione della parità di genere3%Possesso della certificazione alla data di presentazione dell’istanza
Semilavorati di origine italiana o UE3%Utilizzo prevalente nel processo produttivo, calcolato sul totale degli approvvigionamenti dell’ultimo esercizio chiuso, con DSAN e documentazione idonea a comprovare l’origine
Piano di sviluppo in forma congiunta3%Solo se le imprese dell’aggregazione concorrono a diverse fasi della catena del valore
Incidenza del costo del personale10%Costo del personale superiore al 15% del fatturato, desumibile dall’ultimo bilancio approvato prima della domanda

La premialità più pesante è anche la più “salentina”

Il 10% per l’incidenza del costo del personale sopra il 15% del fatturato vale più di tutte le altre quattro messe insieme. E premia esattamente il profilo dell’azienda labour-intensive: il terzista, il façonista, il laboratorio di confezione. Chi lavora con molta manodopera e margini industriali contenuti — cioè buona parte del tessuto manifatturiero della moda in provincia di Lecce — si trova per una volta dalla parte giusta del criterio.

È un dato da verificare subito sull’ultimo bilancio approvato: se l’indice è appena sotto il 15%, la premialità non scatta, e non c’è modo di rimediare in sede di domanda.

Le soglie di punteggio minimo per l’accesso alle agevolazioni non sono nel decreto: saranno definite con il provvedimento del Direttore generale che aprirà i termini. Lo stesso provvedimento preciserà i punteggi attribuiti a ciascun criterio e le modalità di calcolo per i progetti congiunti.

I tempi dell’istruttoria

  • Graduatoria pubblicata entro 30 giorni dal termine finale di presentazione delle domande, sul sito del Soggetto gestore e del Ministero.
  • Istruttoria di ciascuna domanda completata entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.
  • L’istruttoria è articolata in due fasi: la prima verifica la disponibilità delle risorse e i requisiti di ammissibilità; la seconda, subordinata all’esito positivo della prima, valuta solidità economico-finanziaria, fattibilità tecnica, cantierabilità del programma (con riferimento alla possibilità di esibire entro 12 mesi la documentazione edilizia) e quantifica le spese ammissibili.
  • Le richieste di chiarimenti e integrazioni possono essere formulate una sola volta, con sospensione dei termini. Documentazione incompleta entro il termine assegnato significa valutazione sulla base degli elementi disponibili.

Sulla valutazione dei progetti di innovazione di processo e di R&S il Soggetto gestore si avvale di esperti esterni selezionati dall’Albo istituito con decreto del Ministero delle attività produttive del 7 aprile 2006, oppure di enti di ricerca convenzionati.

Piani di sviluppo congiunti: la via per chi sta sotto il milione

Il piano di sviluppo del fondo filiera moda può essere realizzato in forma congiunta da più PMI. I numeri sono precisi: non meno di tre e non più di sei imprese partecipanti.

Le condizioni:

  • restano fermi i limiti complessivi di 1 e 20 milioni di spese ammissibili;
  • il progetto della singola PMI partecipante non può essere di importo inferiore a 200.000 euro;
  • le imprese devono rappresentare puntualmente la natura dei collegamenti esistenti o previsti e gli obiettivi comuni posti a base della presentazione congiunta;
  • ciascun soggetto può presentare una sola domanda, sia in forma singola che congiunta.

Questo è probabilmente il passaggio più sottovalutato del decreto. La soglia d’ingresso di 1 milione di euro taglia fuori la stragrande maggioranza delle micro imprese della filiera. Ma in forma congiunta la soglia individuale scende a 200.000 euro: cinque laboratori salentini che investono 200.000 euro ciascuno raggiungono il milione e diventano ammissibili.

E se le imprese dell’aggregazione concorrono a fasi diverse della catena del valore — taglio, confezione, finissaggio, accessori — scatta anche la premialità del 3%. Il decreto è costruito per incentivare proprio questo tipo di aggregazione verticale, non l’unione di imprese identiche.

Il vincolo della domanda unica, però, impone una scelta: si partecipa in forma singola oppure in aggregazione, non entrambe. Va decisa prima, valutando quale delle due strade dà il punteggio migliore.

Fondo filiera moda: cumulabilità con altre agevolazioni

La risposta breve: sì, il fondo filiera moda è cumulabile, ma dentro i limiti della disciplina europea sugli aiuti di Stato. Il decreto è esplicito su due fronti.

Primo: le agevolazioni possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche de minimis, nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento.

Secondo: sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche che non si configurino quali aiuti di Stato, fermo restando il divieto di sovracompensazione delle spese ammissibili.

Per capire cosa significa operativamente serve tenere distinti due concetti che vengono continuamente confusi.

Doppio finanziamento e cumulo non sono la stessa cosa

Divieto di doppio finanziamento: la stessa spesa non può essere coperta oltre il 100% da risorse pubbliche. Vale sempre, senza eccezioni.

Cumulo di aiuti: più aiuti possono insistere sulle stesse spese, purché l’intensità complessiva non superi il massimo consentito per quella categoria di aiuto. È l’art. 8 del Regolamento GBER.

La regola operativa che ne deriva: aiuti su costi ammissibili distinti si cumulano liberamente; aiuti sugli stessi costi ammissibili si cumulano solo entro l’intensità massima applicabile.

SituazioneCumulabile?Condizioni e note
Altro aiuto di Stato su spese distinte✅ SìArt. 8, par. 3, lett. a) Reg. GBER: nessun vincolo di intensità, perché i due aiuti non si sovrappongono
Altro aiuto di Stato sulle stesse spese⚠️ CondizionatoArt. 8, par. 3, lett. b) Reg. GBER: ammesso solo se il cumulo non porta al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati applicabili
Aiuto de minimis sulle stesse spese⚠️ CondizionatoArt. 8, par. 5 Reg. GBER: vietato se il cumulo porta a un’intensità superiore ai livelli del capo III del GBER. Speculare l’art. 5, par. 3, del Reg. 2023/2831
Agevolazioni pubbliche che non sono aiuto di Stato✅ SìEspressamente previsto dal decreto, fermo il divieto di sovracompensazione
Finanziamenti dell’Unione gestiti a livello centralizzato⚠️ CondizionatoArt. 8, par. 2 Reg. GBER: ai fini delle soglie si considerano solo gli aiuti di Stato, purché il finanziamento pubblico totale sulle stesse spese non superi il tasso più favorevole previsto dal diritto dell’Unione
Garanzie pubbliche a copertura del contributo proprio del 25%❌ NoIl decreto richiede che il 25% sia apportato in forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico: una garanzia pubblica su quella quota ne compromette l’ammissibilità

⚠️ Il mancato rispetto dei limiti di cumulo è causa di revoca

Il decreto elenca fra le cause di revoca il mancato rispetto dei limiti di cumulo e del divieto di doppio finanziamento. In quel caso al beneficiario è riconosciuta esclusivamente la parte di agevolazione conforme ai limiti previsti. Non è una revoca totale automatica, ma la rideterminazione avviene a posteriori — quando l’investimento è già stato fatto contando su una copertura che poi non c’è.

Il massimale de minimis: 300.000 euro, non 200.000

Se una parte del piano viaggia in regime de minimis, il tetto rilevante è quello dell’art. 3, par. 2, del Regolamento (UE) 2023/2831: 300.000 euro per impresa unica nell’arco di tre anni.

Due precisazioni che fanno la differenza nei conteggi.

La prima: il vecchio massimale di 200.000 euro del Regolamento 1407/2013 è superato. Chi fa ancora i conti su quella cifra sottostima lo spazio disponibile di un terzo.

La seconda, meno nota: il regolamento del 2023 parla di “tre anni”, non più di “tre esercizi finanziari”. È un periodo mobile calcolato a ritroso dalla data di concessione, non una finestra ancorata agli esercizi di bilancio. Cambia il modo di calcolare il residuo disponibile.

Il concetto di impresa unica resta quello dell’art. 2, par. 2: rientrano tutte le imprese fra le quali intercorre un rapporto di controllo — maggioranza dei diritti di voto, diritto di nominare la maggioranza degli organi di amministrazione, influenza dominante contrattuale o statutaria, controllo della maggioranza dei voti in virtù di accordi con altri soci — anche per il tramite di una o più altre imprese. Per i gruppi familiari con più società, è il punto da verificare per primo.

Fondo filiera moda: come si presenta la domanda e cosa manca ancora

Il decreto del fondo filiera moda definisce l’impianto della procedura ma non la data. Ecco cosa è già stabilito e cosa no.

ElementoStato
Modalità di presentazioneDefinita: esclusivamente per via telematica, tramite procedura informatica sul sito del Soggetto gestore
Numero massimo di domandeDefinito: una sola per soggetto, in forma singola o congiunta
CUPDefinito: assegnato a ciascuna domanda regolarmente trasmessa
Termini iniziale e finaleDa definire con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese
Soggetto gestoreDa individuare: il Ministero può avvalersi di enti in house o di società ed enti selezionati con gara
Schemi di domanda e di piano di sviluppoDa pubblicare sul sito del Soggetto gestore, con congruo anticipo rispetto ai termini
Punteggi per criterio e soglie minimeDa definire con il medesimo provvedimento
Documentazione istruttoria ulterioreDa precisare con il medesimo provvedimento

Le informazioni rilevanti sulla misura saranno pubblicate sulla piattaforma Incentivi.gov.it e sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Cosa fare adesso, concretamente. Verificare l’ammissibilità del codice ATECO e, dove il perimetro è limitato, la documentabilità della destinazione produttiva. Calcolare l’indice costo del personale su fatturato dall’ultimo bilancio approvato, perché è la premialità più pesante e non è modificabile. Verificare rating di legalità e certificazione della parità di genere: entrambi richiedono mesi per essere ottenuti e devono essere posseduti alla data della domanda, non dopo. Impostare il piano finanziario sapendo che il 25% deve essere privo di sostegno pubblico. E, se l’investimento è sotto il milione, valutare seriamente l’aggregazione con altre imprese della filiera.

Tre “bonus moda” diversi: come non confonderli

Nelle ricerche online il termine “bonus moda” sta diventando un’etichetta buona per tutto. Sono strumenti distinti, con regole e platee diverse, e confonderli porta a preparare la domanda sbagliata.

StrumentoCosa èPerimetro
Fondo filiera moda (oggetto di questo articolo)Contributo a fondo perduto + finanziamento agevolato su programmi di sviluppoPMI filiera moda, tutta Italia, programmi 1-20 milioni, 100 milioni di dotazione
Credito d’imposta per design e ideazione esteticaCredito d’imposta su attività di ideazione estetica e realizzazione di campionariMisura fiscale distinta, logica e procedura completamente diverse: non è un bando a graduatoria
Avviso TAC Salento — Legge 181/1989Agevolazioni per il rilancio di aree di crisi industrialeTerritorialmente delimitato all’area di crisi TAC del Salento, gestito da Invitalia, con vincolo occupazionale

La differenza operativa più importante riguarda proprio le ultime due righe. L’Avviso TAC Salento è uno strumento territoriale legato alla disciplina delle aree di crisi industriale, con un impianto di selezione e obblighi occupazionali che il fondo filiera moda non ha. Il fondo filiera moda è nazionale, apre a un perimetro merceologico molto più ampio e seleziona su indicatori di bilancio. Un’impresa salentina del comparto può astrattamente guardare a entrambi, ma la costruzione del piano è diversa fin dall’impostazione.

Erogazione e obblighi dopo la concessione

Gli obblighi che seguono la concessione del fondo filiera moda vale la pena conoscerli prima, perché incidono sulla pianificazione finanziaria quanto l’intensità dell’aiuto.

Come arrivano i soldi

  • Erogazione in non più di 3 stati di avanzamento lavori, ciascuno di importo non inferiore al 25% delle spese ammesse, salvo il SAL a saldo.
  • Ogni richiesta va presentata con i titoli di spesa, anche non quietanzati, purché nel limite del 50% delle spese ammesse.
  • Ogni erogazione successiva alla prima è subordinata alla dimostrazione dell’effettivo pagamento dei titoli presentati per l’erogazione precedente.
  • Possibile un’anticipazione fino al 25% delle agevolazioni concesse, previa fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, sullo schema reso disponibile dal Soggetto gestore.
  • La richiesta di saldo va presentata entro 60 giorni dalla data di ultimazione dell’investimento, con fatture d’acquisto e attestazioni di pagamento.
  • Il Soggetto gestore eroga entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta completa.
  • Il SAL a saldo è subordinato all’esito delle verifiche in loco, finalizzate ad accertare l’avvenuta realizzazione del programma e che il beneficiario sia effettivamente operativo.

Gli obblighi che durano nel tempo

  • Mantenimento delle immobilizzazioni per almeno tre anni dalla data di erogazione dell’ultima quota o, se successiva, dalla data di installazione dell’ultimo bene agevolato, nel territorio della regione in cui è ubicata l’unità produttiva agevolata. I beni divenuti obsoleti o inutilizzabili possono essere sostituiti previa comunicazione.
  • Divieto di alienazione, cessione o distrazione dei beni agevolati prima del decorso di tre anni dal completamento dell’investimento.
  • Divieto di delocalizzazione ai sensi dell’art. 16 del Codice degli incentivi.
  • Comunicazione preventiva di ogni variazione sostanziale: operazioni straordinarie sull’assetto aziendale (fusione, incorporazione, scissione, conferimento o cessione di ramo d’azienda — escluso l’affitto di ramo), variazioni di localizzazione e di tempistica. Il Soggetto gestore risponde entro 30 giorni; l’erogazione resta sospesa fino all’autorizzazione. Le variazioni non possono mai comportare un aumento dell’agevolazione concessa.
  • Richiesta di proroga da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di ultimazione, adeguatamente motivata.
  • Indicazione del CUP su tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti all’iniziativa.

Le cause di revoca

Il decreto elenca quindici fattispecie. Quelle che portano a revoca totale: assenza di requisiti di ammissibilità non sanabili, delocalizzazione, accertamento di un motivo di esclusione, mancata collaborazione ai controlli, rinuncia. La revoca è totale anche quando un elemento premiante dichiarato e risultato non veritiero sia stato determinante per l’ammissione.

Revoca parziale nei casi di mancata realizzazione entro i termini, purché la parte realizzata risulti organica e funzionale — altrimenti è totale. La revoca è commisurata al periodo di mancato rispetto in caso di violazione degli obblighi di mantenimento, ma diventa totale se la violazione si verifica prima dell’ultimazione.

In caso di revoca totale il beneficiario perde il diritto alle erogazioni e deve restituire l’intero ammontare percepito, con le maggiorazioni previste dall’art. 17, comma 4, del Codice degli incentivi. Se il piano di rimborso del finanziamento agevolato è già avviato, è dovuta la restituzione del debito residuo al netto delle rate già rimborsate.

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In sintesi: cosa portare a casa

Il fondo filiera moda è uno strumento serio, con una dotazione significativa e una riserva territoriale che lavora a favore delle imprese del Mezzogiorno. Non è però uno strumento per tutti: la soglia di 1 milione di spese ammissibili seleziona, e la graduatoria premia chi ha bilanci solidi prima ancora di chi ha progetti brillanti.

I tre punti su cui concentrarsi da qui all’apertura dei termini:

  1. Verificare l’ammissibilità reale, non solo formale. Il codice ATECO in visura non basta quando il decreto limita il perimetro a specifiche lavorazioni.
  2. Lavorare sul punteggio, non sul progetto. Due indicatori su tre sono di bilancio e la premialità più pesante dipende da un rapporto già cristallizzato nell’ultimo bilancio approvato. Le certificazioni premianti vanno avviate ora, perché servono mesi.
  3. Valutare l’aggregazione. Per chi sta sotto il milione non è un’opzione di ripiego: è l’unica via d’accesso, e per giunta con una premialità dedicata se le imprese coprono fasi diverse della filiera.

Un’ultima cosa. La misura va a graduatoria, non a sportello: non serve correre il primo giorno. Serve arrivare con un piano di sviluppo costruito, i preventivi in ordine e nessun ordine firmato. Il tempo che manca all’apertura dei termini è il tempo che serve per farlo bene.

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Fonti normative







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Per informazioni ufficiali e aggiornate, si raccomanda di consultare sempre i siti ufficiali degli enti erogatori e la normativa di riferimento. FinanziamentiSalento non si assume alcuna responsabilità per eventuali azioni intraprese sulla base delle informazioni contenute in questa guida.

MicroPrestito Puglia 2026-2027: 40 milioni per le microimprese

Quaranta milioni di euro pubblici, che diventano ottanta grazie al cofinanziamento bancario. Finanziamenti da 10.000 a 100.000 euro per microimprese e lavoratori autonomi pugliesi. Metà del capitale a tasso zero. E un quarto dell’importo che, a certe condizioni, non va restituito affatto.

Questo è il MicroPrestito Puglia 2026-2027, la quarta delle sette misure del piano Puglia Moltiplica presentato dalla Regione il 6 luglio 2026.

C’è però una cosa da dire subito, prima di qualsiasi entusiasmo: l’avviso non esiste ancora. Non è stata pubblicata la scheda di pre-informazione sul Bollettino Ufficiale, non è stata avviata la selezione delle banche e dei Confidi che dovranno erogare, non ci sono moduli né piattaforme. Chi ti dice che “le domande sono aperte” sta sbagliando.

Quello che segue è il quadro di ciò che sappiamo con certezza, di ciò che possiamo ragionevolmente dedurre dalla misura gemella già più avanti nell’iter, e di ciò che resta scoperto. Con l’indicazione di cosa conviene fare adesso, che non è aspettare.

Cos’è il MicroPrestito Puglia e come funziona il meccanismo 50/50

Il MicroPrestito Puglia è uno strumento finanziario, non un contributo a fondo perduto. La differenza conta, perché cambia il modo in cui l’impresa ci arriva e chi decide.

Il meccanismo è quello del prestito a rischio condiviso. Su ogni operazione, il 50% delle risorse arriva dal fondo pubblico gestito da Puglia Sviluppo, a tasso zero. L’altro 50% lo mette un intermediario creditizio — una banca, eventualmente in accordo con un Confidi — a condizioni di mercato. Le due quote confluiscono in un’unica operazione dal punto di vista dell’impresa, che riceve la somma complessiva.

La dotazione pubblica è di 40 milioni di euro. Con il cofinanziamento al 50%, la Regione stima una nuova finanza attivata di 80 milioni: è l’effetto leva 2X dichiarato nella presentazione del piano.

I numeri essenziali

Importo: da 10.000 a 100.000 euro
Durata: 60 mesi
Composizione: 50% risorse pubbliche a tasso 0%, 50% risorse bancarie a tasso di mercato
Premialità: fino al 25% dell’importo può trasformarsi in sovvenzione soggetta a condizione
Dotazione: 40 milioni pubblici, 80 milioni di nuova finanza attesa
Gestore: Puglia Sviluppo, con intermediari creditizi selezionati con procedura pubblica

La logica dichiarata dalla Regione è quella di usare la risorsa pubblica come leva sul capitale privato, invece di erogare direttamente. Un cambio di impostazione che ha conseguenze pratiche molto concrete, e ci arriviamo tra poco.

Non è il Microprestito che conosci

Se hai già avuto a che fare con il Microprestito della Regione Puglia negli anni scorsi, o se ne hai sentito parlare da qualcuno che lo ha ottenuto, metti da parte quel ricordo. Il nome è quasi identico. Lo strumento è un altro.

La misura precedente nasceva dentro la programmazione 2014-2020 ed era pensata per finanziare imprese che il sistema bancario non riusciva a servire. Puglia Sviluppo erogava direttamente, senza intermediari, e le somme servivano a coprire le spese di funzionamento: materie prime, canoni, utenze, personale. Non gli investimenti. Chi chiedeva quel prestito per comprare un macchinario si sentiva rispondere di no.

Il MicroPrestito 2021-2027 ribalta entrambe le cose. Finanzia investimenti — beni materiali, beni immateriali, e il capitale circolante funzionale a quegli investimenti — e passa attraverso il canale bancario. La premialità c’è ancora, ma è più generosa e ha condizioni diverse: non basta più dimostrare di aver usato correttamente le somme.

Aggiungo una precisazione che serve a evitare un secondo equivoco, perché in questi mesi è circolato parecchio. Il MicroPrestito Puglia non ha nulla a che vedere con il microcredito sociale aperto dalla Regione ad aprile 2026: quello si rivolge a persone fisiche in difficoltà economica, con soglie ISEE, e serve a coprire spese familiari. Due mondi diversi, due uffici diversi, due normative diverse.

Il 25% che può non essere restituito

È l’elemento che rende questa misura interessante, ed è anche quello raccontato peggio.

Le ultime 15 rate su 60

Il piano di ammortamento è di 60 rate mensili. Se l’impresa realizza il programma di investimento e raggiunge gli obiettivi di performance previsti, le ultime 15 rate non vanno restituite. Quindici su sessanta fa un quarto: da qui il 25% di cui si parla.

Tecnicamente si chiama “sovvenzione soggetta a condizione”. Non è un contributo che arriva sul conto: è una quota di debito che si estingue se e quando le condizioni si verificano. Se non si verificano, si restituisce tutto.

Nella misura gemella già arrivata alla scheda di pre-informazione — il Finanziamento Taranto JTF, che ha la stessa architettura e lo stesso abbuono di 15 rate — è previsto anche che l’impresa sia regolare nei pagamenti fino alla 45ª rata. Per il MicroPrestito questa condizione non è ancora stata formalizzata, ma è ragionevole attendersela: un’insolvenza nel percorso, se non sanata, fa saltare il beneficio.

L’esempio ufficiale della Regione su un finanziamento da 100.000 €

La Regione ha pubblicato un caso esemplificativo. Un’impresa che chiede l’importo massimo per acquistare beni strumentali, pompe di calore e illuminazione LED.

VoceValore
Quota pubblica50.000 € a tasso 0%
Quota bancaria50.000 € a tasso di mercato
Totale erogato100.000 €
Durata del piano60 rate mensili
Rate effettivamente rimborsate45
Rate non dovute in caso di esito positivo15
Importo non restituito25.000 € (25% del finanziamento)
CondizioneAttestazione di un tecnico sul raggiungimento degli obiettivi di performance

Due precisazioni che nell’esempio ufficiale non ci sono e che invece contano parecchio quando fai i conti sul serio.

La prima. Non è chiarito su quale delle due quote incida l’abbuono. I 25.000 euro corrispondono esattamente a metà della quota pubblica, quindi è verosimile che sia il fondo regionale ad assorbire la rinuncia, mentre la banca viene rimborsata comunque. Ma è una ricostruzione, non un dato: lo dirà l’avviso.

La seconda. Sulla quota bancaria gli interessi si pagano. Su 50.000 euro a cinque anni, ai tassi correnti, parliamo di alcune migliaia di euro di oneri finanziari, che dipenderanno dalle condizioni che il singolo intermediario applicherà e dall’eventuale garanzia del Confidi. Il beneficio netto resta ampiamente positivo. Ma la formula del “costo del denaro sotto lo zero” che è circolata in questi mesi vale solo guardando la metà pubblica dell’operazione.

Gli obiettivi di performance e chi li attesta

Gli obiettivi dichiarati riguardano quattro aree: digitalizzazione, efficientamento produttivo, transizione energetica e sostenibilità. Le soglie quantitative non sono state pubblicate.

Il raggiungimento va certificato da un tecnico. E qui c’è un punto che conviene mettere a fuoco subito, perché è fonte di confusione ricorrente: l’attestazione tecnica sugli obiettivi e la certificazione delle spese sostenute sono due cose diverse. La prima riguarda il risultato — quanto hai ridotto i consumi, quanto hai digitalizzato un processo. La seconda riguarda la documentazione contabile del progetto. Negli avvisi regionali sono quasi sempre due incarichi separati, affidati a professionisti con competenze diverse.

Per l’impresa la conseguenza è concreta e va messa a preventivo dall’inizio: sono due figure professionali da mettere in conto, non una, e il relativo costo fa parte del progetto tanto quanto il macchinario.

Chi può accedere al MicroPrestito Puglia

I requisiti dimensionali sono quelli europei della microimpresa, senza scostamenti.

  • Microimprese e lavoratori autonomi
  • Sede legale e/o operativa in Puglia
  • Meno di 10 occupati
  • Fatturato o totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro

Vale la pena soffermarsi sulla soglia dei 2 milioni, perché è più alta di quanto molti si aspettino. Una microimpresa con nove dipendenti e un milione e mezzo di fatturato rientra pienamente. Nel Salento significa che la platea potenziale comprende gran parte delle attività artigianali strutturate, degli studi professionali organizzati, dei piccoli laboratori di trasformazione agroalimentare, delle strutture ricettive a gestione familiare. Non solo le realtà minime.

Restano da definire: i settori e i codici ATECO eventualmente esclusi, i requisiti di regolarità contributiva e fiscale, l’anzianità minima di attività, la posizione rispetto alle imprese in difficoltà. Tutti elementi che compariranno nell’avviso e che negli strumenti analoghi ci sono sempre.

Rientri nei requisiti?

I parametri dimensionali sembrano semplici, ma il calcolo degli occupati segue le regole europee — media dell’ultimo esercizio, non organico alla data — e la soglia di fatturato va letta insieme al totale di bilancio, non in alternativa. Nelle imprese collegate o associate il conteggio cambia ancora. Se hai un investimento in mente e vuoi sapere se la tua impresa rientra nel perimetro, possiamo verificarlo insieme prima che l’avviso esca: arrivare con la posizione già chiarita fa la differenza su una misura a sportello.

Cosa si può finanziare

Le categorie annunciate sono tre: investimenti materiali, investimenti immateriali e capitale circolante funzionale agli investimenti.

L’aggettivo “funzionale” non è decorativo. Non stiamo parlando di liquidità generica per far fronte alle spese correnti — quello era il vecchio Microprestito — ma di circolante collegato al programma di investimento: scorte necessarie a far girare il nuovo impianto, materie prime per avviare la nuova linea. Quasi certamente l’avviso fisserà una percentuale massima del circolante sul totale, come fanno tutti gli strumenti di questo tipo. Quale sia, oggi non si sa.

L’esempio della Regione, con pompe di calore e LED accanto ai beni strumentali, non è casuale: suggerisce che la componente di efficientamento energetico sia vista come parte naturale del programma, coerentemente con gli obiettivi di performance che sbloccano il 25%.

MicroPrestito Puglia: cumulabilità con altre agevolazioni

La risposta onesta è che le regole di cumulo saranno stabilite dall’avviso, e l’avviso non c’è. Quello che si può dire è come funziona l’impianto.

La misura gemella JTF Taranto opera in regime de minimis, con il plafond di 300.000 euro per impresa unica su tre esercizi finanziari previsto dal Regolamento UE 2023/2831. È molto probabile che il MicroPrestito segua la stessa strada, ma finché non è scritto resta un’aspettativa fondata, non una certezza. Se la conferma arriverà, il vincolo pratico sarà duplice: verificare quanto plafond hai già consumato con altri aiuti — e per questo puoi usare il calcolatore del plafond de minimis — e ricordare che il de minimis si somma agli altri aiuti in regime de minimis, non a quelli in esenzione.

Il principio generale che non cambia mai, invece, è il divieto di doppio finanziamento: la stessa identica spesa non può essere coperta due volte oltre il suo costo. Il cumulo su voci di spesa distinte e tracciabili è normalmente ammesso. Chi sta valutando in parallelo strumenti nazionali come la Nuova Sabatini o il credito d’imposta ZES Unica dovrà ragionare per singola fattura, non per progetto complessivo.

A che punto siamo davvero: il percorso che manca

Qui sta la parte utile per chi deve decidere se muoversi adesso o tra sei mesi.

Il MicroPrestito è stato annunciato il 6 luglio 2026 insieme alle altre sei misure del piano. Da allora, per questa specifica misura, non è stato pubblicato nulla di formale. Il percorso che manca è questo:

  1. Confronto con il Partenariato economico e sociale
  2. Approvazione della scheda di pre-informazione in Giunta e pubblicazione sul BURP
  3. Procedura pubblica per selezionare le banche e i Confidi che gestiranno l’erogazione
  4. Sottoscrizione delle convenzioni con gli intermediari aggiudicatari
  5. Apertura della finestra per le domande delle imprese

Per stimare i tempi conviene guardare come si sono mosse le altre misure dello stesso piano. Il Fondo Minibond, misura apripista, ha avuto il suo avviso sul BURP n. 44 del 4 giugno 2026. Il Finanziamento Taranto JTF ha ricevuto la scheda di pre-informazione con Delibera di Giunta n. 1027 del 21 luglio 2026, pubblicata sul Bollettino il 4 agosto: l’avviso operativo, a inizio settembre, non è ancora uscito.

Il MicroPrestito è indietro rispetto a entrambe, e ha in più un passaggio che le altre non hanno: la gara per selezionare gli intermediari. Non è un dettaglio burocratico, è una procedura di evidenza pubblica con i suoi tempi tecnici.

Cosa non si sa ancora

Data di apertura delle domande. Elenco delle banche e dei Confidi convenzionati. Elenco puntuale delle spese ammissibili e percentuale massima di circolante. Codici ATECO esclusi. Presenza o assenza di un periodo di preammortamento. Garanzie richieste dall’intermediario. Requisiti professionali dell’attestatore. Soglie quantitative degli obiettivi di performance. Piattaforma e modalità di presentazione.

Banche e Confidi: cosa cambia davvero per l’impresa

Questo è il punto scomodo, e preferisco dirlo chiaramente piuttosto che lasciarlo scoprire a domanda respinta.

Il vecchio Microprestito serviva le imprese che la banca non finanziava. Puglia Sviluppo erogava direttamente, assumendosi il rischio pubblico, proprio perché l’obiettivo dichiarato era raggiungere chi restava fuori dal credito ordinario.

Il nuovo MicroPrestito funziona all’opposto. La banca mette il 50% a proprio rischio, e quindi istruisce la pratica secondo i propri criteri. Un’impresa che non supera la valutazione creditizia dell’intermediario non accede alla misura, per quanto valido sia il progetto e per quanto pubblica sia l’altra metà del capitale. La presenza di un Confidi può migliorare le condizioni e facilitare l’accesso attraverso la garanzia, ma non sostituisce il merito creditizio: lo rafforza.

Da qui una conseguenza operativa che vale la pena prendere sul serio. La verifica da fare per prima non riguarda il bando, riguarda te. Segnalazioni in Centrale Rischi, sconfinamenti anche modesti ma ripetuti, ritardi nei pagamenti, rate saltate su altri finanziamenti: sono elementi che l’istruttoria bancaria guarda prima di ogni altra cosa. E sono anche elementi su cui, con qualche mese di anticipo, si può ancora intervenire. A bando aperto, no.

Come prepararsi da adesso

Aspettare la pubblicazione dell’avviso per iniziare a muoversi è la strategia peggiore, soprattutto se — come nella misura gemella — la procedura sarà a sportello e conterà l’ordine di arrivo.

  • Definisci il perimetro dell’investimento. Quali beni, quali fornitori, quali importi. Preventivi datati e coerenti, non stime a memoria.
  • Quantifica la componente green e digitale. Gli obiettivi di performance sbloccano il 25%: sapere già oggi quanta parte dell’investimento incide su energia, efficienza e digitalizzazione ti dice se quel quarto è alla tua portata o no.
  • Verifica la tua posizione creditizia. Centrale Rischi, andamentale bancario, regolarità contributiva. Prima, non dopo.
  • Parla con la tua banca e con un Confidi. Sapere in anticipo chi si candiderà a gestire la misura sul territorio ti fa risparmiare settimane quando le convenzioni saranno firmate.
  • Individua i professionisti. Il tecnico per l’attestazione degli obiettivi e chi curerà la parte documentale e di rendicontazione. Due ruoli, come dicevamo.
  • Controlla il plafond de minimis. Se hai ricevuto altri aiuti negli ultimi tre esercizi, verifica quanto spazio ti resta.

 

In sintesi

Il MicroPrestito Puglia 2021-2027 è uno strumento serio, con un beneficio economico reale: fino a 25.000 euro che non tornano indietro, su un’operazione da 100.000. È rivolto a una platea ampia, molto più ampia di quanto il nome “micro” suggerisca.

Ma è anche uno strumento che non esiste ancora sul piano operativo, che richiederà di superare un’istruttoria bancaria vera, e che lega il pezzo più interessante dell’agevolazione a obiettivi tecnici da dimostrare con un’attestazione professionale.

Il momento per prepararsi è questo. Non perché il bando sia imminente — non lo è — ma perché le cose che servono davvero, dalla posizione in Centrale Rischi alla struttura del progetto di investimento, si sistemano in mesi, non in giorni.

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Fonti istituzionali

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Bando GAL Capo di Leuca 2026: 52.000 euro per nuove attività

Ventimila euro di premio a fondo perduto al 100%, più un contributo in conto capitale fino a 32.000 euro sull’investimento. Totale: 52.000 euro per chi apre una nuova attività in uno dei 22 comuni coperti dal bando GAL Capo di Leuca. La dotazione complessiva è di 1.040.000 euro, divisa tra i due interventi, e basta esattamente per venti progetti al massimale.

L’avviso multintervento SRE04-SRD14 del GAL Capo di Leuca è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 64 del 13 agosto 2026. Le domande si presentano sul portale SIAN dal 21 settembre al 30 ottobre 2026.

Ma i numeri sono la parte facile. Questo bando ha tre vincoli che escludono più domande di quante ne ammettano, e nessuno di questi compare nei comunicati che stanno circolando: la data di apertura della partita IVA, la fascia rigida dell’investimento e la durata del titolo di possesso dell’immobile. Chi li scopre a ottobre non presenta.

Cosa finanzia il bando GAL Capo di Leuca e perché i due interventi viaggiano insieme

Il bando GAL Capo di Leuca attua il sotto-intervento SRG06/A “Sostegno alle Strategie di Sviluppo Locale” nell’ambito del CSR Puglia 2023-2027, dentro la Strategia di Sviluppo Locale “Ricominciando dal C@po: filiere, contrade e turismo rurale”. È denaro FEASR, cioè fondi europei per lo sviluppo rurale, gestiti localmente dal Gruppo di Azione Locale.

L’obiettivo dichiarato è contrastare lo spopolamento delle aree rurali sostenendo la nascita di attività imprenditoriali extra-agricole. Non è un bando per agricoltori. È un bando per chi apre un B&B, un laboratorio artigiano, una gelateria, un servizio alla persona, un noleggio biciclette in un paese del Capo.

SRE04 e SRD14: due misure, una sola domanda

Qui c’è il primo elemento che va capito bene, perché condiziona tutto il resto della progettazione.

SRE04 “Start up non agricole” eroga un premio forfettario per l’avviamento. SRD14 “Investimenti produttivi non agricoli in aree rurali” finanzia l’investimento vero e proprio. Sono due interventi distinti del Piano Strategico della PAC, con basi giuridiche diverse — articolo 75 e articolo 73 del Regolamento UE 2021/2115.

Nel bando GAL Capo di Leuca non si sceglie. Il criterio CR19 stabilisce che la domanda di sostegno deve riguardare obbligatoriamente entrambi gli interventi. E il criterio CR21 aggiunge che l’ammissibilità del premio è condizionata all’ammissibilità dell’investimento SRD14.

Cosa significa in pratica

Non esiste la possibilità di chiedere solo i 20.000 euro di premio senza fare investimenti. Se il progetto di investimento viene dichiarato inammissibile, cade anche il premio. L’intera domanda si regge sulla solidità della parte SRD14.

Le attività che rientrano nell’avviso

L’avviso individua tre macro-aree di attività ammissibili:

  • Attività commerciali volte a migliorare la fruibilità e l’attrattività dei territori rurali: servizi turistici, ospitalità diffusa, ristorazione, vendita di prodotti locali
  • Attività artigianali finalizzate alla valorizzazione dei territori e delle tipicità locali, oltre ai servizi all’agricoltura orientati al miglioramento dell’efficienza tecnica e ambientale
  • Altri servizi alle persone, strumentali al miglioramento delle condizioni di vita nelle zone rurali, e servizi alle imprese

La condizione trasversale è che il prodotto finale sia fuori dal campo di applicazione dell’articolo 42 del TFUE. Tradotto: non deve essere un prodotto agricolo in senso stretto. Si può trasformare e vendere prodotti del territorio, ma il risultato dell’attività deve collocarsi a valle della produzione agricola.

Bando GAL Capo di Leuca: importi, aliquote e tetto reale del contributo

ElementoSRE04 — Start upSRD14 — Investimenti
Forma di sostegnoPremio forfettarioConto capitale a rimborso spese
Aliquota100% del costo ammissibile50% del costo ammissibile
Contributo massimo20.000 €32.000 €
Spesa ammissibileNon richiesta (forfait)Da 40.000 € a 64.000 €
Dotazione400.000 € (di cui FEASR 202.000 €)640.000 € (di cui FEASR 323.200 €)
Totale per progetto52.000 € di contributo pubblico

Il premio forfettario da 20.000 euro

Il premio SRE04 è pagato come somma forfettaria ai sensi dell’articolo 75 paragrafo 4 del Regolamento UE 2021/2115. Questo ha una conseguenza operativa che vale la pena sottolineare: il beneficiario non deve dimostrare congruità e ragionevolezza della spesa. Non servono fatture per giustificare i 20.000 euro.

Nessuna rendicontazione analitica, quindi. Il premio si eroga in due rate del 50%: la prima dopo l’avvenuto insediamento, la seconda a realizzazione completata delle attività previste nel piano aziendale.

La finestra di spesa tra 40.000 e 64.000 euro

Su SRD14 la logica cambia completamente. Qui si rimborsa il 50% delle spese effettivamente sostenute, documentate e quietanzate.

E qui sta uno dei vincoli più fraintesi dell’intero avviso. I criteri CR15 e CR16 non fissano una soglia minima con tetto generoso: definiscono una fascia chiusa. La spesa ammissibile non può essere inferiore a 40.000 euro né superiore a 64.000 euro.

Tre scenari a confronto

Progetto da 30.000 euro: inammissibile. Sotto la soglia minima, la domanda non passa.

Progetto da 55.000 euro: ammissibile. Contributo SRD14 di 27.500 euro, più 20.000 di premio. Totale 47.500 euro.

Progetto da 90.000 euro: il contributo resta fermo a 32.000 euro, ma l’eccedenza rispetto ai 64.000 non è ammissibile. Il progetto va ridimensionato in sede di domanda, non “tagliato” dall’istruttore.

Ho visto più di un imprenditore costruire il piano al contrario: prima il progetto dei sogni, poi la ricerca di un bando che lo copra. Su questo avviso non funziona. La fascia 40.000-64.000 è il perimetro dentro cui va pensata l’idea fin dall’inizio.

Perché i 200.000 euro citati nell’avviso non si applicano

Leggendo la tabella dei criteri di ammissibilità dell’operazione si incontra il criterio CR17, che recita: il contributo pubblico massimo totale concedibile per progetto, sommando SRE04 e SRD14, non può superare 200.000 euro.

Sembra una contraddizione. Non lo è.

CR17 è una clausola di massima ereditata dalla scheda di intervento del Piano Strategico della PAC regionale, che vale come cornice generale per tutti i GAL pugliesi. I criteri CR15 e CR16 sono invece i limiti specifici che questo GAL ha stabilito per il proprio territorio, calibrati sulla dotazione disponibile. Nel rapporto tra norma generale e norma speciale, prevale la seconda.

Il numero operativo è 52.000 euro. Chi progetta ragionando sui 200.000 sta lavorando su un bando diverso.

Chi può partecipare al bando GAL Capo di Leuca: requisiti e la data che esclude

I soggetti ammissibili al bando GAL Capo di Leuca secondo il criterio CR01 sono tre categorie:

  • Microimprese e piccole imprese non agricole, ai sensi dell’allegato I del Regolamento UE 2022/2472 e della Raccomandazione 2003/361/CE
  • Persone fisiche che intendono avviare un’attività
  • Aggregazioni di persone fisiche e/o microimprese o piccole imprese

Il criterio CR02 esclude chi esercita attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile, con un’unica eccezione: le imprese agromeccaniche individuate dal codice ATECO 01.61.00.

La definizione di effettivo insediamento

Ora arriva il punto che merita più attenzione di tutto il resto dell’articolo.

L’avviso prescrive che l’effettivo insediamento non deve essere avvenuto anteriormente alla data di pubblicazione sul BURP, cioè prima del 13 agosto 2026. E fornisce una definizione precisa di cosa significhi “effettivo insediamento”:

  1. l’iscrizione dell’impresa nel Registro delle imprese in stato di non attiva, unitamente all’apertura della partita IVA con codice ATECO coerente con l’intervento;
  2. oppure, nel caso di impresa già costituita, l’attivazione di un nuovo codice ATECO in sede di variazione della partita IVA, che sia contemporaneamente: appartenente a una categoria ATECO diversa da quella dell’attività già svolta, e relativo ad attività mai esercitata fino alla data di pubblicazione dell’avviso.

Il filtro del 13 agosto 2026

Chi ha aperto la partita IVA a luglio 2026 per la nuova attività è fuori. Chi ha attivato il nuovo codice ATECO a giugno è fuori. Non c’è sanatoria, non c’è soccorso istruttorio che tenga: è un requisito di ammissibilità, non un documento integrabile.

Chi invece non ha ancora aperto nulla è nella posizione ideale. L’iscrizione al Registro imprese “in stato di non attiva” è esattamente il passaggio da fare adesso, prima di presentare la domanda.

Imprese già attive: quando è possibile

Un’impresa esistente può partecipare, ma solo per avviare un’attività nuova. Non un ampliamento, non un potenziamento di ciò che già fa.

Il test è doppio. Il nuovo codice ATECO deve appartenere a una categoria diversa da quella dell’attività già esercitata, e deve riguardare un’attività mai svolta prima. Un ristorante che aggiunge il catering probabilmente non passa, perché resta dentro la divisione 56. Lo stesso ristorante che apre un laboratorio di lavorazione di prodotti locali con codice della divisione 10 si colloca su un terreno molto più solido.

Il criterio CR20 chiude il cerchio: l’investimento SRD14 deve riguardare l’attività oggetto di start-up, non altre linee dell’impresa.

Gli altri requisiti di ammissibilità

CodiceRequisitoNota operativa
CR03Nessuna grave infrazione su salute e sicurezza sul lavoro e contrasto al lavoro neroVerificato se non c’è sospensione dell’attività disposta dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro
CR04Assenza di condanne definitive per reati ostativiInclude artt. 416, 416-bis, 316-bis, 316-ter, 603-bis, 640-bis c.p. Partecipazione possibile se sono trascorsi 7 anni dalla condanna irrevocabile
CR05Non essere in liquidazione giudiziale o coatta o concordato preventivoAmmesso il concordato con continuità aziendale, previa autorizzazione del Giudice se non c’è già l’omologa
CR06Regolarità contributivaDURC verificato prima della concessione. In caso di irregolarità, 60 giorni per regolarizzare
CR07Nessuna decadenza totale con revoca conclusa nei 5 anni precedentiRileva solo se gli indebiti percepiti non sono stati restituiti
CR08Nessun aiuto dichiarato illegale o incompatibile non rimborsatoClausola Deggendorf
CR14Almeno una unità locale o operativa nel territorio del GALRequisito distinto dalla sede legale
CR23Rispetto del divieto di pantouflageArt. 53 comma 16-ter D.lgs. 165/2001. Dichiarazione su Allegato 5

Un dettaglio tecnico utile per chi parte da persona fisica: se il richiedente non esercita attività d’impresa alla data della domanda, la verifica della dimensione d’impresa non è eseguibile in istruttoria e viene rinviata alla prima domanda di pagamento. Non è un problema, ma va saputo.

I 22 comuni del GAL Capo di Leuca (e cosa fare se il tuo non c’è)

L’avviso si applica sull’intero territorio del GAL, che comprende:

Alessano, Alliste, Casarano, Castrignano del Capo, Corsano, Gagliano del Capo, Matino, Melissano, Miggiano, Montesano Salentino, Morciano di Leuca, Patù, Presicce-Acquarica, Racale, Ruffano, Salve, Specchia, Taurisano, Taviano, Tiggiano, Tricase e Ugento.

Il criterio CR13 richiede che gli interventi siano finalizzati all’esercizio delle attività sul territorio del GAL, e il CR14 che ci sia almeno un’unità locale o operativa nell’area. Sede legale altrove è possibile, ma l’operatività deve stare qui.

Gli altri bandi GAL aperti in Salento e in Puglia

Questo è il punto dove si concentrano più errori, e vale la pena essere espliciti.

Nell’estate 2026 diversi GAL pugliesi hanno pubblicato avvisi multintervento SRE04-SRD14 in parallelo. Sono bandi distinti, con parametri economici e finestre temporali diverse. Chi cerca informazioni online rischia facilmente di costruire un piano aziendale sui numeri del GAL sbagliato.

GALPremio SRE04Spesa SRD14Finestra SIAN
Capo di Leucafino a 20.000 €40.000 – 64.000 €21 set – 30 ott 2026
Valle della Cupa10.000 €30.000 – 100.000 €21 set – 30 ott 2026

Altri GAL pugliesi hanno pubblicato avvisi analoghi nello stesso periodo, tra cui Gargano e Isola Salento, ciascuno con dotazioni, massimali e finestre temporali propri. Vanno letti sui rispettivi decreti: le differenze tra un GAL e l’altro sono sostanziali e non deducibili per analogia.

Il GAL Valle della Cupa copre Arnesano, Cavallino, Lequile, Lizzanello, Monteroni di Lecce, Novoli, San Cesario di Lecce, San Donato di Lecce, Galatina, San Pietro in Lama, Squinzano, Surbo e Trepuzzi. Chi sta in uno di questi comuni ha un premio dimezzato ma una fascia di investimento molto più ampia. Progetti opposti, quindi, a parità di idea imprenditoriale.

Se il tuo comune non è coperto da nessun GAL

Le alternative nazionali e regionali restano percorribili e in alcuni casi più generose. Vale la pena confrontare questo avviso con NIDI Puglia 2026, che finanzia nuove imprese su tutto il territorio regionale, e con Resto al Sud 2.0, che arriva a 140.000 euro a fondo perduto. Chi è indeciso tra i due può partire dal nostro confronto tra NIDI Puglia e Resto al Sud 2.0.

Codici ATECO e spese ammissibili del bando GAL Capo di Leuca

Il bando GAL Capo di Leuca impone, con il criterio CR12, di individuare un codice ATECO tra quelli elencati. Non è un elenco indicativo: è tassativo. Le divisioni coperte sono 01 (solo 01.61.00), 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 23, 25, 32, 47, 49, 50, 55, 56, 73, 74, 77, 79, 81, 82, 88, 90, 91, 93, 95 e 96.

Le voci di spesa finanziabili

CategoriaCosa comprende
Beni immobiliCostruzione, acquisizione (incluso leasing), miglioramento, ristrutturazione, recupero e ampliamento. Ammodernamento e adeguamento funzionale di immobili preesistenti destinati all’attività. Sistemazione di spazi esterni di pertinenza, solo se direttamente collegati e funzionali
Macchinari e attrezzatureAcquisto o leasing di nuovi macchinari, impianti, attrezzature e allestimenti, inclusa la messa in opera. Attrezzature, strumenti, arredi e impianti funzionali all’attività. Strutture e vetrine fisse e amovibili, rimorchi o carrelli autonegozio, carretti a pedali o elettrici per promozione e degustazione di produzioni locali
Mezzi di locomozionePiccoli mezzi: biciclette, carretti a pedali o elettrici, scooter, ape calessino, natanti e imbarcazioni da diporto. Trasporto turistico: bus elettrici, minibus, van e furgoni per il trasporto di persone da 9 a 19 posti
Spese generaliOnorari di architetti, ingegneri, agronomi e consulenti, compensi per consulenze in sostenibilità ambientale ed economica, studi di fattibilità. Entro i limiti della metodologia approvata con DAdG n. 2 del 30/01/2025
Investimenti immaterialiAcquisizione o sviluppo di programmi informatici, brevetti, licenze, diritti d’autore, marchi commerciali. Hardware, software e realizzazione di siti internet, esclusi i costi di gestione

Per le opere edili serve un computo metrico analitico redatto sul Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche vigente alla data della domanda, timbrato e firmato da tecnico abilitato, con indicazione dei codici di prezzario e suddivisione per categorie di lavoro. Per le altre voci si applica il confronto tra preventivi. Se non si sceglie il preventivo più basso, serve una relazione giustificativa firmata sia dal tecnico sia dal richiedente.

Le inclusioni che sorprendono

Scorrere l’elenco ATECO riserva qualche sorpresa, soprattutto per chi immagina i bandi GAL come strumenti riservati all’artigianato tradizionale.

  • 90.11.02 — attività di blogger indipendenti
  • 73.11.03 — attività di influencer marketing
  • 55.20.41 — bed and breakfast, e 55.30.02 villaggi turistici e alloggi glamping
  • 93.29.20 — gestione di stabilimenti balneari
  • 93.13.01 — studi di yoga, pilates e Tai Chi
  • 96.99.11, 96.99.12, 96.99.13 — pensione, toelettatura e addestramento per animali da compagnia
  • 79.90.02 — servizi di accompagnamento in ambiente naturale

Un altro dettaglio che passa inosservato: il codice 11.01.00 è ammesso, ma limitato alla sola produzione di liquori ottenuti per infusione di vegetali nel distillato. Amari, limoncello, nocino, mirto. Non la distillazione in senso proprio.

Come si costruisce il punteggio: i cinque principi di selezione

La graduatoria del bando GAL Capo di Leuca si forma su 100 punti distribuiti su cinque principi.

PrincipioMaxCriteri e punteggi
1. Qualità del soggetto richiedente30Titolare individuale donna 10 · società a esclusiva partecipazione femminile 10 · società a prevalente partecipazione femminile (51%) 5 · richiedente under 41 10 · società a esclusiva partecipazione under 41 10 · società a prevalente partecipazione under 41 5 · nuova impresa con titolare iscritto alle liste di collocamento da almeno 6 mesi 10
2. Localizzazione geografica10Interventi ricadenti nei centri storici come definiti dagli strumenti urbanistici 10
3. Tipologia di attività economica10Lavorazione, trasformazione, vendita o confezionamento di prodotti locali biologici 10
4. Tipologia di settore20ATECO 10 (industrie alimentari) 20 · ATECO 90, 91, 93, 96 → 20 · ATECO 16, 47, 56, 77, 79 → 10
5. Contenuti del piano aziendale30Spese edili sotto il 40% del totale 5 · spese per macchinari superiori a quelle edili 5 · tecnologie innovative per almeno il 10% delle spese 10 · investimenti per l’accessibilità delle persone con disabilità per almeno il 10% 5 · realizzazione di sito internet 5

Due precisazioni normative che cambiano il calcolo. Sono considerati innovativi solo i beni introdotti sul mercato da non più di 2 anni prima della domanda. E il punteggio per il sito internet si assegna esclusivamente in caso di apertura di un nuovo dominio: rifare il sito esistente non vale.

All’interno del Principio 1 diversi criteri sono alternativi tra loro, contrassegnati nell’avviso da asterischi. Non si sommano i 10 punti da donna con i 10 da under 41 in modo indiscriminato: vanno letti sulle rispettive alternative.

La soglia dei 30 punti e la regola dei due principi

Il punteggio minimo di ammissibilità è 30 punti su 100, da raggiungere con almeno 2 principi. È una condizione di ammissibilità a pena di esclusione, non un semplice elemento di graduatoria.

La seconda parte della regola è quella che fa cadere le domande. Una giovane imprenditrice under 41 che apre in forma individuale prende 10 punti da donna e 10 da under 41: siamo a 20, tutti dentro il Principio 1. Servono altri 10 punti e devono venire da un principio diverso.

Combinazioni che superano la soglia

Le leve più accessibili per aggiungere un secondo principio sono tre: la localizzazione in centro storico (10 punti, richiede certificazione dell’Ufficio tecnico comunale), la scelta del codice ATECO in una divisione premiata a 20 punti, e il Principio 5 sui contenuti del piano.

Il Principio 5 è quello su cui si ha più controllo in fase di progettazione: contenere le spese edili sotto il 40%, prevedere tecnologie innovative per almeno il 10% e aprire un nuovo dominio porta già a 20 punti pieni, con investimenti che si sarebbero fatti comunque.

A parità di punteggio vince chi spende meno

L’avviso stabilisce che, a parità di punteggio tra più beneficiari, la priorità va in primo luogo a chi prevede una spesa minore, e in subordine a chi presenta domande da giovani e/o donne.

È controintuitivo e ribalta l’istinto naturale. Gonfiare il progetto per massimizzare il contributo peggiora la posizione in caso di ex aequo. Con una dotazione tarata su venti progetti e un territorio di 22 comuni, l’ex aequo non è un’ipotesi teorica.

C’è poi un aspetto procedurale da non sottovalutare. La graduatoria iniziale si forma sull’autovalutazione: il punteggio lo dichiara il richiedente, e solo i soggetti in posizione utile passano all’istruttoria tecnico-amministrativa. L’impegno IM10 sul mantenimento del punteggio è sanzionato con la decadenza secca, non con una riduzione graduale. Dichiarare punti che non reggono alla verifica non fa scendere in graduatoria: fa perdere tutto.

Come presentare domanda al bando GAL Capo di Leuca: SIAN e documentazione

La procedura è interamente dematerializzata e passa dal portale SIAN, il Sistema Informativo Agricolo Nazionale. Anche per chi non ha nulla a che fare con l’agricoltura.

Il termine iniziale per compilazione, stampa e rilascio delle domande di sostegno è fissato al 21 settembre 2026. Il termine finale al 30 ottobre 2026.

Il collo di bottiglia dell’abilitazione SIAN

Questo è il punto su cui si perdono le domande di chi si muove tardi.

Per presentare tramite soggetto abilitato, il richiedente deve incaricare il tecnico alla compilazione telematica usando l’Allegato 1. Il tecnico incaricato deve poi inoltrare via PEC a [email protected] la richiesta di accesso al portale. E se si tratta di prima attivazione per misure NON SIGC, il libero professionista deve preventivamente richiedere le credenziali al Responsabile delle Utenze regionali all’indirizzo [email protected].

Il termine nascosto

L’avviso prescrive che queste fasi siano eseguite con estrema tempestività e comunque entro il decimo giorno antecedente il termine di presentazione. Chi cerca un tecnico a metà ottobre, quando l’abilitazione non è ancora partita, con ogni probabilità non presenta la domanda. La scadenza reale non è il 30 ottobre: è la ventina di giorni prima.

Serve inoltre l’aggiornamento del fascicolo aziendale, da costituire o aggiornare presso un Centro di Assistenza Agricola. Sì, anche per un B&B o un negozio di souvenir: è il presupposto tecnico di qualsiasi domanda che transiti dal SIAN. Chi non l’ha mai avuto deve mettere in conto tempi e passaggi aggiuntivi.

I documenti da allegare

La documentazione tecnico-amministrativa richiesta è consistente e in buona parte richiede un professionista abilitato:

  • Piano aziendale sul format dell’Allegato 2, firmato digitalmente dal richiedente e dal libero professionista incaricato
  • Relazione tecnica sulla cantierabilità del progetto, redatta e sottoscritta da professionista abilitato iscritto all’albo
  • Elaborati scritto-grafici: relazione descrittiva con situazione ex ante, obiettivi, localizzazione e dettaglio degli interventi; documentazione fotografica a colori o filmati dello stato dei luoghi; cronoprogramma; quadro economico; elaborati grafici, inquadramento urbanistico, planimetrie, piante, sezioni, prospetti, mappa e visura catastale anche in formato CAD/dwg; layout della sede operativa con impianti, arredi e attrezzature
  • Preventivi per consulenti (con estremi dell’assicurazione professionale) e per opere non a computo metrico
  • Computo metrico su prezzario regionale in caso di opere
  • Allegato 3 dichiarazione sul rispetto di impegni e obblighi, Allegato 5 pantouflage, Allegato 6 clausola di elusione
  • Documentazione dimensione d’impresa per le imprese esistenti: dichiarazioni IVA e dei redditi dell’ultimo anno chiuso e dei due precedenti, prospetto ULA a firma di commercialista o consulente del lavoro, esteso alle imprese associate o collegate
  • Documentazione a supporto dei criteri di selezione dichiarati: autorizzazioni per il biologico, certificazione comunale sul centro storico, schede tecniche sull’innovatività

Il soccorso istruttorio esiste, ma con un limite netto: le osservazioni e le integrazioni non possono in nessun caso riguardare documenti o adempimenti richiesti a pena di esclusione dall’avviso.

Il nodo degli otto anni sul titolo di possesso

Qui va segnalata un’incoerenza interna del testo che ha conseguenze concrete su chi lavora in affitto.

L’impegno IM07 fissa la stabilità dell’operazione a 5 anni dall’erogazione del saldo. Anche l’autorizzazione del proprietario richiesta dal DOC06 parla di un periodo non inferiore a 5 anni. Ma il DOC15, che disciplina il titolo di proprietà o possesso degli immobili, richiede una durata “almeno pari al periodo previsto per la stabilità delle operazioni (almeno otto anni)”, e per la conduzione in affitto pretende che il contratto registrato abbia alla data della domanda una durata residua di otto anni, compreso il periodo di rinnovo automatico.

Come comportarsi

Il DOC15 è il documento che l’istruttore verifica materialmente quando controlla il titolo di possesso. Il consiglio operativo è allinearsi al requisito più stringente e presentare un titolo con durata residua di otto anni, non cinque.

Un contratto 6+6 rinnovato di recente copre il requisito. Un 4+4 in scadenza no. Sui contratti al limite conviene rinegoziare prima della domanda, non dopo. E vale la pena chiedere chiarimento formale al GAL, che pubblica le risposte ai quesiti sul proprio sito.

Un’ultima esclusione da tenere presente: non sono ammessi interventi su fabbricati condotti in comodato d’uso. È una fattispecie frequente nei rapporti familiari e taglia fuori più progetti di quanto si immagini.

Tempi di realizzazione ed erogazione del contributo GAL Capo di Leuca

Una volta ottenuta la concessione sul bando GAL Capo di Leuca, il calendario degli impegni è stretto.

ImpegnoTermineSanzione
Insediamento effettivo (IM02)3 mesi dalla concessioneRiduzione graduale o decadenza
Avvio delle attività (IM03)6 mesi dalla concessioneRiduzione graduale o decadenza
Comunicazione avvio via PEC (IM04)10 giorni dall’avvioRiduzione graduale o decadenza
Completamento investimenti non strutturali12 mesiRiduzione graduale o decadenza
Completamento strutture e impianti18 mesiRiduzione graduale o decadenza
Domanda di saldo (IM06)30 giorni dal completamentoRiduzione graduale o decadenza
Stabilità dell’operazione (IM07)5 anni dal saldoRiduzione graduale o decadenza
Divieto di attività agricola (IM08)Periodo di stabilitàDecadenza

Tutti gli interventi devono comunque concludersi improrogabilmente entro il 30 giugno 2029, per consentire la chiusura del CSR 2023-2027.

Per “avvio delle attività” l’avviso intende l’acquisizione dei titoli abilitativi (SCIA, CILA, permesso di costruire) in caso di opere edili, oppure il primo ordine di acquisto dei beni mobili in assenza di opere.

Sul fronte dei pagamenti, SRD14 ammette domanda di anticipazione fino al 50% del contributo concesso, assistita da garanzia fideiussoria pari al 100% dell’anticipo, più uno o più acconti su stato di avanzamento lavori. Ogni domanda di pagamento in acconto deve valere almeno il 30% del contributo concesso. Anticipazione e acconti complessivi non possono superare il 90% della concessione: il restante 10% arriva a saldo.

Obbligatorio il conto corrente dedicato, su cui devono transitare tutte le risorse dell’investimento, sia pubbliche sia private. Pagamenti ammessi solo tramite bonifico, Ri.Ba., assegno circolare non trasferibile, F24 o bollettino di conto corrente postale. Il CUP va riportato sui giustificativi di spesa.

Si può iniziare a spendere prima della concessione?

Sì, ma con due condizioni. Il criterio CR27 impone che i lavori siano avviati dopo la presentazione della domanda, mai prima: è la regola dell’effetto incentivante. Fanno eccezione le sole attività preparatorie, avviabili anche prima della domanda entro un limite di 24 mesi.

L’avviso consente poi di procedere nelle more dell’istruttoria, mettendo però in chiaro che le spese restano definitivamente a totale carico dell’interessato in caso di esito negativo. Non essendo ancora disponibile il CUP, i documenti contabili devono riportare il numero di domanda di sostegno e il riferimento all’avviso. È una scelta legittima, ma è un rischio d’impresa a tutti gli effetti.

Bando GAL Capo di Leuca: cumulabilità con altre agevolazioni

Il sostegno è qualificato come aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107 del TFUE ed è concesso in esenzione ai sensi dell’articolo 61 del Regolamento UE 2022/2472, il cosiddetto ABER, che disciplina gli aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.

Questo è un dato che va colto nella sua portata pratica. Il bando GAL Capo di Leuca non è de minimis. Non consuma il plafond di 300.000 euro per impresa unica su tre esercizi finanziari previsto dal Regolamento UE 2023/2831. Chi ha già utilizzato parte di quel plafond su altri strumenti non trova qui un ostacolo, e viceversa questo contributo non riduce lo spazio disponibile per agevolazioni de minimis future.

AspettoRegolaNote
Consumo plafond de minimis❌ NoRegime ABER in esenzione, art. 61 Reg. UE 2022/2472
Doppio finanziamento sulla stessa spesa❌ VietatoDivieto assoluto, verificato in sede di domanda di pagamento (CRP05)
Cumulo su voci di spesa distinte⚠️ Da verificareDisciplinato dal par. 16 delle Disposizioni attuative CSR Puglia, non dal singolo avviso
Garanzia Fondo Centrale MCC✅ Generalmente compatibileLe garanzie pubbliche non sono aiuti di Stato in senso stretto
Clausola di elusione⚠️ Dichiarazione obbligatoriaArt. 62 Reg. UE 2021/2116, Allegato 6 e requisito CRP13

Attenzione: il cumulo non è disciplinato nell’avviso

Il testo dell’avviso non contiene regole autonome sul cumulo: rinvia al paragrafo 16 “Cumulo e Doppio Finanziamento” delle Disposizioni attuative e procedurali comuni del CSR Puglia 2023-2027 per gli interventi non connessi a superfici o animali. Prima di impostare un’operazione che combini questo contributo con altri strumenti, quel documento va letto integralmente e, nei casi dubbi, va chiesto un chiarimento formale al GAL.

Sul piano della progettazione, la questione più concreta riguarda la sovrapposizione con gli strumenti nazionali per nuove imprese. Le tempistiche e i vincoli di questo avviso sono difficilmente compatibili con una domanda parallela su misure che richiedono l’impresa già costituita e attiva. Chi valuta più strade dovrebbe confrontare i requisiti a monte: il nostro approfondimento su come avviare un’impresa in tempi rapidi con Resto al Sud 2.0 aiuta a inquadrare le differenze di percorso.

Cosa fare adesso: le prossime tre settimane

Il calendario del bando GAL Capo di Leuca è più corto di quanto sembri. Tra la pubblicazione di questo articolo e l’apertura del SIAN restano poche settimane, e la finestra utile per l’abilitazione al portale si chiude prima del termine formale.

Le priorità, in ordine:

  1. Verificare la posizione sul requisito temporale. Se la partita IVA o il nuovo codice ATECO sono stati aperti prima del 13 agosto 2026, il progetto va ripensato su altri strumenti. È il primo controllo da fare, prima di investire tempo su qualsiasi altra cosa.
  2. Individuare il tecnico e avviare l’abilitazione SIAN. Non è un adempimento formale da sbrigare all’ultimo: coinvolge PEC, credenziali regionali e tempi tecnici di terzi.
  3. Costituire o aggiornare il fascicolo aziendale presso un CAA.
  4. Simulare il punteggio prima di progettare, non dopo. La soglia dei 30 punti su almeno 2 principi condiziona la scelta del codice ATECO, la localizzazione della sede e la composizione delle spese.
  5. Verificare il titolo di possesso dell’immobile sulla durata di otto anni e sull’esclusione del comodato d’uso.
  6. Dimensionare l’investimento dentro la fascia 40.000-64.000 euro, tenendo presente che a parità di punteggio la spesa minore avvantaggia.

Un’osservazione finale sul rapporto tra sforzo e risultato. Questo bando richiede un piano aziendale firmato da un professionista, una relazione tecnica di cantierabilità, elaborati grafici, computo metrico e visure catastali. È un impegno progettuale paragonabile a quello di misure ben più ricche. A fronte di 52.000 euro.

Ha senso? Per chi stava comunque per aprire in uno di quei 22 comuni, con un investimento naturalmente collocato tra i 40 e i 64 mila euro, decisamente sì: il premio forfettario da 20.000 euro al 100% senza obbligo di rendicontazione è una condizione che non si trova altrove. Per chi invece dovrebbe forzare l’idea imprenditoriale dentro il perimetro del bando, molto meno. E in quel caso vale la pena guardare prima alle alternative regionali e nazionali.

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Inizia Oggi

Fonti ufficiali

  • GAL Capo di Leuca — testo integrale del bando, allegati, allegati e risposte ai quesiti
  • Regione Puglia — Tutti i bandi GAL — quadro complessivo degli avvisi LEADER pugliesi
  • Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 64 del 13 agosto 2026 — pubblicazione ufficiale dell’avviso

Per informazioni dirette: Responsabile del procedimento Dott. Giosuè Olla Atzeni, [email protected], tel. 0833 542342. Per le utenze SIAN: [email protected], tel. 080 5406860.

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Voucher Cloud e Cybersecurity 2026: guida per le PMI del Salento

Ci sono 71 milioni di euro riservati alle imprese del Mezzogiorno, e quasi nessuno se ne sta occupando adesso. Il Voucher Cloud e Cybersecurity del MIMIT mette sul tavolo 150 milioni complessivi, di cui 71.065.813,34 euro destinati esclusivamente ai piani di spesa realizzati in Puglia, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Sardegna e Sicilia. Contributo a fondo perduto del 50%, fino a 20.000 euro.

La domanda si precompila dalle ore 12.00 del 20 ottobre 2026 e si invia dalle ore 12.00 del 10 novembre 2026 fino alle ore 12.00 del 20 gennaio 2027. Ordine cronologico, salvo esaurimento anticipato.

Ma il vero filtro non è la data. È l’elenco dei fornitori abilitati, pubblicato il 29 luglio 2026 e ormai chiuso: se il tuo fornitore IT non è dentro, quella spesa non è rimborsabile. Punto. E ci sono almeno cinque esclusioni tecniche che tagliano fuori piani di spesa costruiti in perfetta buona fede.

Qui trovi cosa dicono davvero i decreti, non il comunicato stampa.

Voucher Cloud e Cybersecurity in sintesi

  • Contributo: 50% a fondo perduto, in regime de minimis
  • Spesa minima ammissibile: 4.000 euro
  • Contributo massimo: 20.000 euro per beneficiario
  • Dotazione: 150 milioni di euro (FSC 2014-2020), di cui 71.065.813,34 riservati al Mezzogiorno
  • Beneficiari: PMI e lavoratori autonomi su tutto il territorio nazionale
  • Requisito tecnico: contratto di connettività con velocità minima in download di 30 Mbps
  • Precompilazione: dalle ore 12.00 del 20 ottobre 2026
  • Invio domanda: dalle ore 12.00 del 10 novembre 2026 alle ore 12.00 del 20 gennaio 2027
  • Vincolo assoluto: acquisto solo da fornitori iscritti nell’elenco MIMIT

Cos’è il Voucher Cloud e Cybersecurity e a che punto siamo

La misura nasce dentro la Strategia italiana per la Banda Ultralarga 2023-2026 e si finanzia con le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. L’obiettivo dichiarato è spingere PMI e professionisti verso soluzioni digitali più sicure, sostenendo la domanda anziché l’offerta.

La costruzione normativa è avvenuta per passaggi successivi, e conoscerli serve a leggere correttamente le scadenze.

ProvvedimentoDataCosa stabilisce
Decreto ministeriale18 luglio 2025Disciplina la misura: beneficiari, requisiti, spese ammissibili, intensità 50%, tetto 20.000 €, de minimis, dotazione 150 milioni
Decreto direttoriale21 novembre 2025Definisce come si forma l’elenco dei fornitori abilitati e le certificazioni richieste
Decreto direttoriale di proroga22 aprile 2026Sposta la chiusura dello sportello fornitori dal 23 aprile al 27 maggio 2026
Decreto direttoriale29 luglio 2026Pubblica l’elenco definitivo dei soggetti abilitati alla fornitura
Decreto direttoriale4 agosto 2026Fissa termini e modalità dello sportello per le imprese

Una precisazione che vale la pena fare, perché circola l’informazione sbagliata. Il decreto del 4 agosto 2026 non è stato firmato dal Ministro: è un decreto direttoriale, firmato dal Direttore generale per gli incentivi alle imprese. Cambia poco per l’impresa, ma se qualcuno ti cita “il decreto del Ministro Urso” sappi che sta leggendo il comunicato stampa e non l’atto.

La struttura a doppio sportello

Questa misura funziona diversamente dagli incentivi a cui sei abituato. Prima si è aperto uno sportello per i fornitori, che dovevano accreditarsi dimostrando determinate certificazioni. Solo dopo la pubblicazione dell’elenco si apre lo sportello per le imprese.

La finestra fornitori è andata dal 4 marzo al 27 maggio 2026 e non è stata riaperta. L’elenco approvato il 29 luglio è quello con cui si lavorerà per tutto lo sportello beneficiari. Nessuna integrazione, nessun recupero.

⚠️ Il punto che decide tutto. Se il fornitore con cui lavori da anni non si è accreditato entro il 27 maggio 2026, non puoi finanziare con questo voucher gli acquisti fatti da lui. Non esiste deroga, non esiste sanatoria, e non basta che sia bravo o che il prodotto sia ottimo. Verifica prima di impegnarti.

Chi può accedere davvero: requisiti e settori esclusi

L’articolo 4 del DM 18 luglio 2025 elenca i requisiti soggettivi. Possono accedere le PMI (secondo i parametri della Raccomandazione 2003/361/CE e dell’Allegato I al Regolamento UE 651/2014) e i lavoratori autonomi, su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dalla forma giuridica.

Per le imprese servono, alla data di presentazione della domanda:

  • regolare costituzione e iscrizione al Registro delle imprese, con stato “attiva”;
  • pieno e libero esercizio dei propri diritti: no liquidazione volontaria, no procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
  • regolarità con l’obbligo assicurativo contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali (art. 1, comma 101, L. 213/2023 e DL 39/2025);
  • assenza di aiuti dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea e non rimborsati;
  • non operare nei settori esclusi dall’articolo 1 del regolamento de minimis;
  • assenza di sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001 e di condanne definitive dei legali rappresentanti per reati ostativi ai contratti pubblici.

Per i lavoratori autonomi il quadro è più leggero: chi non è tenuto all’iscrizione al Registro delle imprese deve possedere unicamente la partita IVA, fatta salva l’iscrizione all’ordine professionale dove necessaria. Rientrano sia i professionisti ordinistici sia gli esercenti professioni non organizzate ai sensi della L. 4/2013.

Il regime fiscale non è un criterio di esclusione. Un forfettario con partita IVA attiva e connessione adeguata accede come chiunque altro.

La polizza catastrofale non è un dettaglio

Molte guide la citano di sfuggita. Sbagliano. La regolarità assicurativa è un requisito di ammissibilità ex art. 4, comma 2, lettera c) del DM, va dichiarata in domanda a pena di irricevibilità, e viene riverificata in fase di erogazione ai sensi dell’art. 7, comma 5, lettera d) del decreto del 4 agosto. In più, l’articolo 12 del DM elenca il mancato possesso dei requisiti dell’art. 4 tra le cause di revoca.

Tradotto: se la polizza scade tra la domanda e la rendicontazione, il problema è tuo. E arriva quando i soldi li hai già spesi.

Box debunking: le imprese agricole sono davvero escluse?

✅ Attenzione a questa semplificazione

Diverse guide online scrivono, senza distinzioni, che “le imprese dei settori agricoltura e pesca sono escluse dalla misura”. È una semplificazione che nel Salento costa opportunità concrete.

Il decreto rinvia all’articolo 1 del Regolamento UE 2023/2831, che esclude la produzione primaria di prodotti agricoli, la pesca e l’acquacoltura, e pone limiti specifici (non un divieto generalizzato) alla trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

Un frantoio, un caseificio, una cantina, un pastificio, un’azienda di trasformazione conserviera non sono “produzione primaria”. Sono imprese di trasformazione, e in via generale non ricadono nell’esclusione secca. Nel nostro territorio parliamo di una fetta enorme del tessuto produttivo.

Cosa fare: verificare il proprio codice ATECO e l’attività effettivamente esercitata rispetto all’articolo 1 del regolamento, invece di rinunciare sulla base di un titolo letto di sfuggita. Se hai dubbi sulla classificazione, è una verifica da fare adesso, non a novembre.

L’elenco dei fornitori abilitati: come si consulta e cosa verificare

Qui c’è la parte più mal spiegata di tutta la misura.

L’elenco è stato definito con il decreto direttoriale del 29 luglio 2026 ed è consultabile su una piattaforma telematica dedicata gestita da Invitalia. Non è un PDF che scarichi dal sito del Ministero: l’accesso avviene tramite i sistemi di identificazione previsti (SPID, CIE o CNS), nella sezione dedicata alla misura.

Questo significa che per sapere se il tuo fornitore è dentro devi autenticarti ed entrare. Non puoi cercarlo su Google.

Le cinque categorie e le certificazioni richieste

I fornitori si sono accreditati per categoria, non in blocco. L’abilitazione vale per le categorie coperte dalle certificazioni possedute o dalla qualificazione ACN.

CategoriaCosa comprendeCertificazioni richieste (Allegato 1 DD 21/11/2025)
a) Hardware cybersecurityFirewall, NGFW, router/switch, dispositivi IDS/IPSISO 9001 + ISO/IEC 27001
b) Software cybersecurityAntivirus e antimalware, monitoraggio reti, crittografia dati, SIEM, gestione vulnerabilitàISO 9001 + ISO/IEC 27001
c) Cloud IaaS e PaaSVirtual machine, storage & backup, network & security (VPN, anti-DDoS), databaseISO 9001 + ISO/IEC 27001 con estensione ISO/IEC 27017, oppure CSA STAR Level 2
d) Cloud SaaSContabilità, HRM, ERP e produttività (anche con funzioni di AI), CMS ed e-commerce, CRM, UCC e centralino virtualeISO 9001 + ISO/IEC 27001 con estensione ISO/IEC 27017, oppure CSA STAR Level 2
e) Servizi professionaliConfigurazione, monitoraggio, supporto continuativo — max 30% del pianoISO 9001 + ISO/IEC 27001

In alternativa alle certificazioni, il fornitore poteva accreditarsi presentando servizi con qualifica almeno di livello 1 (QC1) nel catalogo ACN delle infrastrutture digitali e dei servizi cloud. Le due strade sono alternative tra loro, ma i requisiti dentro ciascuna categoria sono cumulativi: servono tutte le certificazioni indicate, non una a scelta.

Trovi girare online tabelle che parlano di “dichiarazione di conformità ENISA” per l’hardware o di “esperienza documentata nel settore” per i servizi professionali. Non esistono nella misura. L’Allegato 1 al decreto del 21 novembre chiede ISO 9001 e ISO/IEC 27001, e basta.

Il caso del fornitore IT sotto casa

È la situazione più comune nelle imprese del Salento: l’informatico di fiducia, il system integrator locale, il rivenditore che ti segue da dieci anni.

Il Ministero ha chiarito il punto nelle FAQ ufficiali. Non basta che sia accreditato il produttore della soluzione: anche il rivenditore deve essere iscritto in proprio, indicando almeno un prodotto o servizio per il quale è qualificato QC1 o certificato. Il system integrator che offre servizi di configurazione di prodotti di terzi si iscrive nella categoria e) con le relative certificazioni.

Il meccanismo funziona così: il vendor censisce i propri prodotti nell’elenco, il rivenditore si accredita per i servizi professionali, e in fase di offerta propone al cliente i prodotti censiti dal vendor. Se invece il rivenditore possiede in proprio le certificazioni per le altre categorie, può integrare nella propria offerta anche prodotti di terzi non presenti in elenco, purché rientrino nelle categorie per cui è certificato.

Fa eccezione il partner puramente commerciale: chi promuove i servizi senza intrattenere rapporti contrattuali né di fatturazione diretti con il beneficiario non deve iscriversi.

I codici identificativi

A ciascun servizio o prodotto ammesso l’elenco attribuisce un codice identificativo. Quel codice va riportato nell’offerta del fornitore, nella domanda di agevolazione e sui titoli di spesa in fase di rendicontazione, insieme al CUP.

Un singolo codice può coprire più servizi della stessa tipologia. Non è un dettaglio burocratico: è l’elemento su cui si regge l’istruttoria, perché il Ministero verifica la corrispondenza tra i codici dichiarati e quelli effettivamente presenti in elenco.

Cosa si può finanziare e cosa no

Il principio guida è nel decreto: sono ammissibili soluzioni nuove e aggiuntive rispetto a quelle già disponibili, oppure soluzioni più avanzate e sicure rispetto a quelle in uso.

Le categorie ammissibili sono le cinque viste sopra. L’elenco dei servizi dentro ogni categoria è esemplificativo, non esaustivo: il Ministero ha confermato, ad esempio, che rientrano nella categoria d) anche le dashboard di business intelligence.

Le esclusioni che tagliano fuori i piani costruiti male

L’articolo 4, comma 3 del decreto del 4 agosto chiude tre porte, e sono quelle che nella pratica si aprono più spesso per abitudine.

Cosa NON è ammissibilePerché
Prodotti o servizi con prestazioni analoghe a quelli già in usoManca il requisito di novità o di miglioramento
Aggiornamento di versione di un prodotto già in usoAmmesso solo se realizza contestualmente un miglioramento sostanziale, ad esempio con nuove funzioni di automazione o di intelligenza artificiale
Estensione di una licenza già posseduta, aumento di postazioni o utenzeEscluso in modo esplicito
Server generico, anche nuovo e con sistemi di virtualizzazioneL’hardware generico non rientra tra le soluzioni di cybersecurity ammissibili
ERP e CRM installati on-premiseERP e CRM sono ammessi solo nella categoria d), cioè in modalità SaaS. L’unica categoria ammessa on-premise è il software di cybersecurity
Corsi di formazione e contenuti formativiEsclusi in tutte le categorie. Le piattaforme di e-learning prive di contenuti formativi, erogate in cloud, restano ammissibili
Consulenza pura e assessment teorici non seguiti da implementazioneI servizi professionali della categoria e) sono servizi operativi e tecnici collegati all’implementazione e gestione delle soluzioni, non consulenza generica
Spese sostenute prima della presentazione della domandaIl piano di spesa deve essere avviato dopo la domanda

Fermiamoci un attimo sulle prime tre righe, perché è lì che si concentra l’equivoco. Rinnovare l’abbonamento del gestionale aggiungendo cinque postazioni non è una spesa ammissibile. Passare alla versione superiore dello stesso software senza che questo porti funzioni realmente nuove, nemmeno. La misura finanzia un salto, non la continuità.

Sull’ERP c’è una seconda insidia. Molte PMI salentine hanno il gestionale installato sul server in azienda e stanno valutando di rinnovarlo. Se resta on-premise, fuori dal voucher. Se migra in SaaS presso un fornitore accreditato, dentro. La differenza non è tecnica: è la modalità di erogazione.

Il tetto del 30% sui servizi accessori

I servizi di configurazione, monitoraggio e supporto continuativo valgono al massimo il 30% del piano di spesa complessivo e devono essere collegati a uno o più servizi delle altre categorie, a loro volta presenti in elenco.

Su un piano da 20.000 euro significa non più di 6.000 euro di servizi professionali. Chi costruisce il progetto partendo dalle giornate di consulenza e ci aggiunge un po’ di licenze fa un errore di impostazione che emerge in istruttoria.

Acquisto diretto o abbonamento: la scelta che vincola tutto il resto

Il decreto prevede tre modalità di acquisizione: acquisto diretto, sottoscrizione di abbonamento, oppure una combinazione delle due. Sembra una scelta amministrativa. Non lo è: determina tempi, importi ammissibili e obblighi di comunicazione.

AspettoAcquisto direttoAbbonamento
Durata del pianoMassimo 12 mesi dalla comunicazione del provvedimento di concessioneMinimo 24 mesi di durata contrattuale
Spese ammissibiliPagamento dei prodotti/servizi, anche con fatture di acconto successive alla domandaSolo i canoni ricadenti nei primi 24 mesi. Quelli oltre il 24° mese non sono ammissibili
Termine di sottoscrizione—Dopo la domanda ed entro 30 giorni dalla comunicazione di concessione
Comunicazione obbligatoria—Entro 60 giorni dalla concessione, a pena di decadenza
Recesso anticipato—Interrompe l’agevolazione e fa perdere il contributo residuo

C’è un chiarimento ministeriale che vale oro e che praticamente nessuno riporta: un contratto di acquisto di servizi Cloud SaaS può essere ricondotto anche alla fattispecie dell’acquisto diretto, non necessariamente all’abbonamento.

Perché conta? Perché cambia completamente l’esposizione. Con l’abbonamento ti vincoli per 24 mesi, devi comunicare la sottoscrizione entro 60 giorni pena decadenza, e se recedi perdi il residuo. Con l’acquisto diretto hai 12 mesi per completare il piano e nessuno di quegli obblighi.

⚠️ Non si torna indietro. L’articolo 8, comma 4 del decreto del 4 agosto vieta espressamente di modificare il sistema di acquisizione da acquisto diretto ad abbonamento e viceversa rispetto a quanto indicato in domanda. La scelta si fa una volta sola, prima di inviare. Valutala con il fornitore prima di compilare.

Come si presenta la domanda: procedura e documenti

La domanda si presenta esclusivamente tramite la procedura informatica resa disponibile sul sito del MIMIT, a pena di invalidità e irricevibilità. Ciascun soggetto può presentare una sola domanda.

Fase 1 — Compilazione, dalle ore 12.00 del 20 ottobre 2026

  1. Accesso alla procedura tramite SPID, Carta nazionale dei servizi o Carta d’identità elettronica
  2. Inserimento dei dati e caricamento degli allegati. Serve una PEC attiva: è obbligatoria
  3. Generazione del modulo di domanda in PDF immodificabile e apposizione della firma digitale
  4. Caricamento della domanda firmata e rilascio del codice di predisposizione domanda

Fase 2 — Presentazione, dalle ore 12.00 del 10 novembre 2026

  1. Accesso alla procedura
  2. Inserimento del codice di predisposizione ottenuto in fase di compilazione
  3. Rilascio dell’attestazione di avvenuta presentazione e assegnazione del CUP, che dovrà comparire su ogni giustificativo di spesa

Le tre settimane tra le due date sono la vera partita. Chi arriva al 10 novembre con il codice di predisposizione già in mano invia in pochi istanti. Chi quel giorno sta ancora raccogliendo preventivi parte in ritardo su una procedura dove conta l’ordine cronologico.

Cosa deve contenere la domanda

La domanda è resa in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio e deve indicare, a pena di irricevibilità:

  • dati anagrafici del richiedente e PEC;
  • ubicazione dell’unità locale dove il piano esplica prevalentemente i propri effetti — è il dato che determina l’accesso alla riserva Mezzogiorno, e il piano può comunque riguardare più unità locali;
  • dichiarazione sul possesso dei requisiti, inclusa la connettività a 30 Mbps;
  • dichiarazione sull’effettivo stato di partenza in termini di soluzioni cloud e cybersecurity già adottate, e sul miglioramento atteso;
  • servizi e prodotti prescelti con i relativi codici identificativi, e modalità di acquisizione;
  • nome dei fornitori, che devono essere in elenco;
  • durata prevista del piano o dell’abbonamento;
  • importo delle spese ammissibili e del contributo richiesto;
  • dichiarazione sull’adempimento dell’obbligo assicurativo catastrofale.

Vanno allegate le offerte di acquisto, che devono riportare i codici identificativi e contenere una descrizione dello stato di partenza dell’impresa e dell’upgrade garantito, oppure attestare che si tratta di un prodotto nuovo non nella disponibilità del richiedente.

Su questo punto insisto, perché è dove si perde tempo. La dichiarazione sullo stato di partenza non è una formalità: è l’elemento su cui il Ministero, con il supporto di Infratel, verifica a campione la validità dei presupposti tecnici. Un’offerta generica che non descrive cosa c’era prima e cosa cambia dopo è un’offerta che espone la domanda.

Istruttoria ed erogazione

L’istruttoria si svolge in ordine cronologico entro 60 giorni dalla presentazione. Verifica completezza documentale, requisiti, presenza dei fornitori in elenco e corrispondenza dei servizi con i codici dichiarati.

L’erogazione avviene su richiesta, in due quote oppure in un’unica soluzione a piano ultimato, e non può comunque essere richiesta prima di 3 mesi dalla comunicazione di concessione. La prima quota si sblocca dopo aver sostenuto almeno il 50% del piano ammesso. La richiesta di saldo va presentata entro 30 giorni dal termine ultimo di ultimazione.

In fase di erogazione servono i titoli di spesa con CUP e codice identificativo, la prova dei pagamenti, copia del contratto di connettività a 30 Mbps e, in caso di abbonamento, copia del contratto sottoscritto. Il Ministero verifica anche il DURC e, di nuovo, la posizione assicurativa catastrofale.

La riserva Mezzogiorno e cosa significa per il Salento

Dei 150 milioni complessivi, 71.065.813,34 euro sono riservati ai piani di spesa realizzati in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. La riserva serve a rispettare la chiave di riparto 80/20 del Fondo Sviluppo e Coesione.

Il criterio di accesso alla riserva è l’ubicazione dell’unità locale dove il piano di spesa esplica in via prevalente i propri effetti, come dichiarato in domanda. Non la sede legale: l’unità locale operativa.

Cosa comporta in pratica. Una PMI di Lecce, Brindisi o Taranto compete su una dotazione proporzionalmente più capiente rispetto a un’impresa del Nord, perché quasi la metà delle risorse è vincolata a un bacino di imprese molto più ristretto. È un vantaggio relativo reale, che però non elimina la logica dello sportello: le risorse restano finite e l’ordine cronologico resta il criterio.

Un’impresa con sede legale a Milano e stabilimento produttivo nel Salento può accedere alla riserva, se il piano di spesa esplica prevalentemente i suoi effetti sull’unità locale pugliese. Vale anche il contrario, ed è il caso a cui prestare attenzione: chi ha la sede a Lecce ma l’unità locale principale altrove dichiara quest’ultima e finisce fuori riserva.

Voucher Cloud e Cybersecurity: cumulabilità con altre agevolazioni

Il contributo è concesso in regime de minimis ai sensi del Regolamento UE 2023/2831 e, secondo l’articolo 6, comma 2 del DM 18 luglio 2025, può essere cumulato con altri aiuti di Stato, anche de minimis, nei limiti previsti dalla disciplina europea di riferimento.

Il massimale de minimis è di 300.000 euro per impresa unica su tre esercizi finanziari. Prima di presentare domanda conviene verificare il plafond residuo sul Registro Nazionale degli Aiuti: se il superamento emerge in istruttoria, il Ministero comunica il mancato accoglimento e la domanda salta. Se vuoi fare un calcolo rapido puoi usare il nostro

Il Voucher Cloud Computing e Cyber Security è il contributo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy per PMI e lavoratori autonomi che acquistano soluzioni di sicurezza informatica e servizi cloud. Copre il 50% delle spese ammissibili, fino a 20.000 euro, a fondo perduto. La dotazione è di 150 milioni di euro a valere sul Fondo sviluppo e coesione 2014-2020, di cui 71.065.813,34 euro riservati ai piani di spesa realizzati in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Le domande si presentano a sportello, in ordine cronologico, dal 10 novembre 2026 al 20 gennaio 2027.

A chi si rivolge

Possono accedere le PMI di qualsiasi forma giuridica e i lavoratori autonomi, compresi i liberi professionisti iscritti a ordini e chi esercita professioni non organizzate. Nessun vincolo territoriale: la misura è nazionale.

Il requisito che fa la differenza è tecnico. Alla data della domanda il richiedente deve avere un contratto di connettività con velocità nominale in download di almeno 30 Mbps: secondo le FAQ ministeriali conta la velocità nominale, non quella minima garantita.

Le imprese devono inoltre essere iscritte e attive nel Registro delle imprese, non in liquidazione né sottoposte a procedure concorsuali liquidatorie, in regola con l’obbligo di polizza contro i rischi catastrofali e non operanti nei settori esclusi dal regolamento de minimis. I lavoratori autonomi non tenuti all’iscrizione al Registro devono avere la partita IVA e, dove richiesto, l’iscrizione all’ordine professionale.

Anche un fornitore iscritto nell’elenco della misura può chiedere il voucher, purché acquisti da un fornitore diverso da sé.

Cosa finanzia

Solo soluzioni nuove rispetto a quelle già in uso, o nettamente più avanzate. Prodotti e servizi devono essere acquistati da fornitori presenti nell’elenco ministeriale e rientrare in queste categorie:

  • Hardware di cybersecurity: firewall, firewall di nuova generazione (NGFW), router e switch, dispositivi IDS/IPS. Un server generico non rientra, anche se dotato di virtualizzazione.
  • Software di cybersecurity: antivirus e antimalware, monitoraggio delle reti, crittografia dei dati, SIEM, gestione delle vulnerabilità. È l’unica categoria ammessa anche in installazione locale.
  • Cloud infrastrutturale (IaaS e PaaS): virtual machine, storage e backup, network e security con VPN e protezione DDoS, database.
  • Servizi Cloud SaaS: contabilità, gestione del personale, ERP anche con funzioni di intelligenza artificiale, CMS ed e-commerce, CRM, collaborazione e centralino virtuale, piattaforme per la formazione (esclusi i contenuti formativi). ERP e CRM sono ammessi solo in modalità SaaS, non on premise.
  • Configurazione, monitoraggio e supporto continuativo: ammessi fino al 30% del piano di spesa e solo se collegati agli altri servizi. Esclusa la formazione del beneficiario.

Non sono ammissibili i prodotti con prestazioni analoghe a quelli in uso, gli aggiornamenti di versione senza miglioramento sostanziale, le estensioni di una licenza già posseduta e l’aumento del numero di postazioni o utenze.

Agevolazioni disponibili

  • Contributo a fondo perduto: 50% delle spese ammissibili.
  • Spesa minima del piano: 4.000 euro.
  • Contributo massimo: 20.000 euro, raggiunto con un piano di 40.000 euro.

L’acquisto può avvenire in tre modi. Con l’acquisto diretto spese e pagamenti vanno chiusi entro 12 mesi dalla comunicazione della concessione. Con l’abbonamento la durata minima è di 24 mesi e sono agevolabili solo i canoni di quei 24 mesi. Le due modalità si possono combinare. Un contratto SaaS può essere trattato anche come acquisto diretto.

Procedura e tempistiche

La domanda si presenta solo online sul portale del Ministero, con accesso tramite SPID, CNS o CIE, firma digitale e PEC attiva. Ogni soggetto può presentarne una sola.

Due fasi distinte: compilazione dalle ore 12:00 del 20 ottobre 2026, con rilascio del codice di predisposizione; invio dalle ore 12:00 del 10 novembre 2026 alle ore 12:00 del 20 gennaio 2027, salvo esaurimento anticipato delle risorse. Lo sportello segue l’ordine cronologico, quindi arrivare il primo giorno con la domanda già predisposta conta.

L’istruttoria dura 60 giorni. Dopo la concessione l’eventuale abbonamento va sottoscritto entro 30 giorni e comunicato entro 60, pena la decadenza. L’erogazione si chiede non prima di 3 mesi dalla concessione, in un’unica soluzione o in due quote (la prima dopo aver sostenuto almeno il 50% delle spese). Il saldo va richiesto entro 30 giorni dal termine del piano.

Cumulabilità

Il contributo è concesso in regime de minimis (Reg. UE 2023/2831): il massimale è di 300.000 euro per impresa unica nell’arco di tre anni, da verificare sul Registro nazionale aiuti prima della domanda. Il decreto ammette il cumulo con altri aiuti di Stato, anche de minimis, nei limiti della disciplina europea. Sugli stessi costi il cumulo non può superare l’intensità massima consentita: un firewall già coperto da un altro contributo va escluso o ridotto nel piano.

Documentazione richiesta

  • Domanda in forma di dichiarazione sostitutiva, firmata digitalmente
  • Dichiarazione sulla connettività, sullo stato di partenza in termini di cloud e cybersecurity e sul miglioramento previsto
  • Offerte dei fornitori con voci di costo e codici identificativi dei prodotti presenti nell’elenco
  • Dichiarazione sulla polizza catastrofale (per le imprese)
  • Eventuali allegati indicati nell’area della misura sul portale ministeriale

Punti di attenzione

Le spese devono essere successive alla domanda. Anche una fattura di acconto emessa prima dell’invio rende la spesa non ammissibile: nella pratica è l’errore più facile, perché molti fornitori chiedono un anticipo per bloccare il prezzo.

C’è poi un disallineamento tra le fonti. Il DM 18 luglio 2025 richiede servizi qualificati QC1 dall’ACN; il decreto del 21 novembre 2025 e le FAQ ammettono anche fornitori non qualificati QC1 ma in possesso di specifiche certificazioni. Fa fede l’elenco pubblicato. Infine, il recesso dall’abbonamento o il cambio di fornitore vanno comunicati: se omessi, portano alla revoca del contributo. Il passaggio da acquisto diretto ad abbonamento, dopo la domanda, non è consentito.

Investimenti Sostenibili 4.0: fino al 75% per le PMI del Sud (fondo perduto + tasso zero)

Il bando precedente ha esaurito 448 milioni di euro in un solo giorno di apertura. Letteralmente. Il 21 maggio 2025 lo sportello di Investimenti Sostenibili 4.0 ha assorbito tutte le risorse poche ore dopo l’avvio. Ora il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato un nuovo decreto — il DM 18 marzo 2026 — che rimette sul piatto 447,6 milioni di euro per le PMI di Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Sicilia e Sardegna.

L’agevolazione copre fino al 75% dell’investimento: 35% a fondo perduto e 40% come finanziamento a tasso zero. Spese ammissibili da 750.000 a 5 milioni di euro. C’è però un dettaglio che cambia tutto rispetto al passato, e una tempistica da capire bene per non arrivare impreparati. Qui trovi importi esatti, requisiti, spese ammesse, settori, procedura e cumulabilità — tutto quello che serve per decidere se muoverti e iniziare a preparare il progetto.

Attenzione alla tempistica

Il DM 18 marzo 2026 è il decreto-quadro: definisce regole, importi e requisiti. Ma i termini esatti di apertura dello sportello saranno fissati con un successivo decreto direttoriale, che ad oggi non è ancora stato adottato. Vista la velocità con cui le risorse si sono esaurite nel 2025, chi vuole partecipare deve preparare il progetto adesso, non quando uscirà la data.

Un segnale che l’apertura si avvicina: il 21 luglio 2026 si è tenuto il webinar ufficiale organizzato da Regione Puglia con MIMIT e Invitalia per presentare il bando. Le tempistiche del precedente ciclo indicano una finestra ragionevole di apertura sportello entro l’autunno 2026.

Cos’è Investimenti Sostenibili 4.0 e perché conviene muoversi adesso

Investimenti Sostenibili 4.0 è la misura del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che finanzia programmi di investimento innovativi, sostenibili e ad alto contenuto tecnologico delle PMI del Mezzogiorno. È la prosecuzione di uno strumento storico: nasceva come “Macchinari Innovativi”, poi è stato riformulato in continuità con i decreti del 2022, 2023 e 2024. Stesso impianto agevolativo, regole aggiornate alle priorità della doppia transizione — digitale e green.

Lo strumento attua l’azione 1.3.2 del Programma Nazionale “Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027” (il cosiddetto PN RIC). Tradotto: soldi europei e nazionali destinati a far crescere le piccole e medie imprese del Sud attraverso le tecnologie del piano Transizione 4.0. Della dotazione complessiva, circa 216 milioni provengono dal PN RIC 2021-2027 e circa 224 milioni da restituzioni di finanziamenti agevolati concessi tra il 2007 e il 2020: risorse già disponibili, non teoriche.

Un elemento di contesto non secondario: il regime europeo di aiuti di Stato (Regolamento GBER) è stato prorogato dalla Commissione europea fino al 31 dicembre 2026. Questo significa che il bando 2026 si colloca tra le ultime occasioni del ciclo di programmazione in corso. Una considerazione che vale la pena mettere sul tavolo quando si valuta se aspettare o muoversi.

La gestione operativa è affidata a Invitalia, che fa da soggetto gestore per conto del MIMIT: raccoglie le domande, istruisce le pratiche, eroga le agevolazioni. La domanda si presenta solo per via telematica, sulla piattaforma dell’Agenzia.

Perché muoversi subito? Per un motivo molto concreto. La procedura è “a sportello”: le domande vengono istruite in ordine cronologico di arrivo, fino a esaurimento fondi. E l’esperienza del 2025 parla chiaro — quando un bando da centinaia di milioni si chiude in un giorno, vuol dire che chi aveva il progetto pronto e la firma digitale funzionante ha vinto, e chi è arrivato dopo è rimasto fuori. Lo stesso meccanismo che ha premiato gli imprenditori organizzati con lo sportello STEP per i progetti di ricerca e sviluppo nel Sud Italia.

A chi si rivolge: le imprese ammissibili

La misura è riservata alle micro, piccole e medie imprese con unità produttiva nelle Regioni meno sviluppate: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. Una quota del 25% delle risorse è riservata specificamente alle micro e piccole imprese — un’attenzione precisa verso il tessuto produttivo più piccolo, che spesso fatica a competere sui bandi nazionali.

I parametri dimensionali, secondo la raccomandazione UE 2003/361/CE, sono questi:

DimensioneDipendenti (ULA)FatturatoTotale bilancio
Microimpresa< 10≤ 2 mln €≤ 2 mln €
Piccola impresa< 50≤ 10 mln €≤ 10 mln €
Media impresa< 250≤ 50 mln €≤ 43 mln €

Nel calcolo della dimensione bisogna considerare i rapporti di collegamento e associazione tra imprese. Se la tua società fa parte di un gruppo, il conteggio non si ferma ai tuoi numeri. È un punto su cui ho visto inciampare diverse aziende: si dichiarano “piccole” guardando solo il proprio bilancio, e poi in istruttoria salta fuori la partecipazione che le rende “medie”.

Quanto si ottiene: 35% fondo perduto + 40% finanziamento a tasso zero

Qui sta la novità più importante del nuovo decreto, e va spiegata con attenzione perché chi conosceva il bando precedente potrebbe sbagliarsi.

L’agevolazione copre il 75% delle spese ammissibili, suddiviso così, per tutte le PMI senza distinzione di dimensione:

  • 35% in conto impianti, ovvero contributo a fondo perduto. Non si restituisce.
  • 40% come finanziamento agevolato, senza interessi, da restituire in un massimo di 7 anni con rate semestrali costanti posticipate (scadenze 31 maggio e 30 novembre di ogni anno).

Cosa cambia rispetto al bando 2025

Nel bando precedente la ripartizione del 75% era differenziata: micro e piccole imprese avevano il 50% a fondo perduto e solo il 25% di finanziamento; le medie il 40% e 35%. Il nuovo decreto uniforma tutto al 35% fondo perduto + 40% finanziamento.

Per le medie imprese cambia poco. Per le micro e piccole, invece, c’è un travaso: meno fondo perduto (dal 50% al 35%), ma più finanziamento a tasso zero (dal 25% al 40%). In valore assoluto l’aiuto resta al 75%, ma la quota “regalata” si riduce e quella “da restituire senza interessi” cresce. Se avevi in mente i numeri vecchi, riallinea le aspettative.

Facciamo un esempio concreto su un investimento da 1.000.000 di euro di spese ammissibili:

VocePercentualeImporto
Contributo a fondo perduto (conto impianti)35%350.000 €
Finanziamento agevolato a tasso zero40%400.000 €
Totale agevolazione75%750.000 €
Quota a carico dell’impresa25%250.000 €

Il finanziamento agevolato non è assistito da garanzie particolari. L’impresa deve poi garantire la copertura di almeno il 25% delle spese ammissibili con risorse proprie o con un finanziamento esterno privo di qualsiasi sostegno pubblico. Su quest’ultimo punto, valutare per tempo le forme di finanza ordinaria per le PMI del Salento è spesso la mossa che rende il piano finanziario credibile in istruttoria.

Requisiti delle PMI per accedere alle agevolazioni

Alla data di presentazione della domanda l’impresa deve essere in possesso di tutti questi requisiti. Niente è negoziabile: l’assenza anche di uno solo comporta l’inammissibilità o, peggio, la revoca successiva.

  • Essere regolarmente costituita, iscritta e “attiva” nel Registro delle imprese.
  • Essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti: non in liquidazione volontaria, non sottoposta a procedure concorsuali con finalità liquidatorie.
  • Trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati (oppure, per imprese individuali e società di persone, due dichiarazioni dei redditi presentate).
  • Essere in regola con normativa edilizia, urbanistica, del lavoro, prevenzione infortuni e tutela ambientale.
  • Aver restituito eventuali somme dovute per revoche di precedenti agevolazioni del Ministero.
  • Non aver effettuato, nei due anni precedenti la domanda, una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento (con impegno a non farlo per i due anni successivi al completamento).
  • Essere in regola con i contributi previdenziali e assistenziali (DURC regolare).
  • Assenza di cause ostative antimafia.
  • Aver adempiuto all’obbligo di stipula dei contratti assicurativi contro le calamità naturali, previsto dalla legge 213/2023.

Il requisito dei due bilanci esclude di fatto le imprese appena costituite. Per chi è in fase di avvio, gli strumenti giusti sono altri — penso a ON Nuove Imprese a Tasso Zero o ai bandi regionali per startup. Investimenti Sostenibili 4.0 è pensato per imprese già operative che vogliono fare un salto.

La verifica preliminare di sostenibilità finanziaria

Prima ancora di entrare nel merito del progetto, Invitalia verifica che l’impresa sia in grado di restituire il finanziamento agevolato. Lo fa con una relazione precisa, basata sull’ultimo bilancio approvato:

Cflow ≥ Cfa / n

Dove Cflow è la somma di risultato di esercizio e ammortamenti/svalutazioni, Cfa è l’importo del finanziamento agevolato e n è il numero di anni di ammortamento indicato in domanda.

In pratica: il flusso di cassa annuo dell’impresa deve coprire la rata media del finanziamento. Se questa relazione non è rispettata, la domanda non passa neppure all’istruttoria. Vale la pena fare il calcolo a tavolino prima di presentare, soprattutto per le imprese con margini stretti. Chi tiene sotto controllo gli indici di equilibrio finanziario parte avvantaggiato.

Quali investimenti sono ammessi: tecnologie 4.0, sostenibilità ed efficienza energetica

Il cuore del programma deve essere tecnologico. Gli investimenti devono essere innovativi, sostenibili e coerenti con il piano Transizione 4.0, attraverso l’utilizzo delle tecnologie abilitanti elencate nell’Allegato 1 del decreto. E qui c’è una condizione vincolante: la spesa per queste tecnologie deve essere preponderante rispetto al totale dei costi ammissibili. Non basta inserire un macchinario “smart” in un progetto fatto soprattutto di muratura.

Le tecnologie abilitanti riconosciute sono undici:

Tecnologia Transizione 4.0In sintesi
Advanced manufacturing solutionsRobot collaborativi e macchine ad alta autonomia
Additive manufacturingStampa 3D e produzione additiva
Realtà aumentataDati digitali sovrapposti alla realtà operativa
SimulationDigital twin e modellazione predittiva
Integrazione orizzontale e verticaleSistemi M2M, EDI, integrazione di filiera
Internet of Things e Industrial InternetSensoristica e oggetti connessi
CloudInfrastruttura IT scalabile e condivisa
CybersecurityProtezione di dati, dispositivi e reti
Big Data e AnalyticsAnalisi predittiva di grandi volumi di dati
Intelligenza artificialeSistemi che svolgono compiti tipici della mente umana
BlockchainRegistri distribuiti su base crittografica

Su questa base tecnologica, il programma può poi orientarsi verso tre linee di azione. Le prime due danno punteggio aggiuntivo in graduatoria.

Linea 1 – Produzione sostenibile ed economia circolare

Programmi che contribuiscono agli obiettivi climatici europei (mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici) o che applicano soluzioni per la transizione verso l’economia circolare: utilizzo efficiente delle risorse, trattamento e riuso dei rifiuti, simbiosi industriale, riciclo dell’acqua, packaging intelligente. Chi lavora con i fondi della doppia transizione conosce bene il vincolo del principio DNSH (Do No Significant Harm): anche qui i programmi che arrecano un danno significativo all’ambiente sono esclusi.

Linea 2 – Efficienza energetica

Programmi che, attraverso le misure dell’Allegato 3, ottengono un risparmio energetico non inferiore al 5% rispetto ai consumi dell’anno precedente, all’interno dell’unità produttiva interessata. Le misure ammesse vanno dall’installazione di impianti ad alta efficienza al recupero di energia dai cicli produttivi, fino al miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici.

Qui c’è una regola tecnica da non sbagliare. Due misure — il monitoraggio dei consumi (misura 1) e l’installazione di impianti da fonte rinnovabile per l’autoconsumo come il fotovoltaico (misura 4) — non sono ammissibili da sole: devono sempre accompagnarsi ad almeno una delle altre misure di efficientamento (numeri 2, 3 o 5). Quindi il fotovoltaico, da solo, non basta a costruire un programma di efficienza energetica. E i programmi energetici valgono solo su unità produttive esistenti, non su nuove unità. Chi sta valutando anche altri canali per l’energia può confrontare con il Conto Termico 3.0.

Linea 3 – Sviluppo e trasformazione digitale della PMI

I programmi che non rientrano nelle prime due linee ricadono in quella generale: investimenti produttivi che favoriscono la trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa. Sono ammissibili, ma non beneficiano del punteggio premiale legato alla sostenibilità ambientale.

In tutti i casi, il programma deve essere diretto a uno di questi obiettivi: ampliamento della capacità produttiva, diversificazione della produzione verso prodotti mai fabbricati prima, cambiamento fondamentale del processo produttivo, oppure realizzazione di una nuova unità produttiva. La durata massima è di 18 mesi dalla notifica del provvedimento di concessione, prorogabili al massimo di altri 6.

Spese ammissibili e spese escluse

Sono ammissibili le spese per nuove immobilizzazioni materiali e immateriali strettamente funzionali al programma. Nel dettaglio:

Spese AMMESSELimiti
Macchinari, impianti e attrezzature (nuovi di fabbrica)Nessun limite specifico
Opere murarieMax 40% dei costi ammissibili
Programmi informatici e licenze correlati ai beni materiali—
Acquisizione di certificazioni ambientali—
Consulenza specialistica sulle tecnologie abilitantiMax 5% delle spese per beni materiali e software
Consulenza per la diagnosi energetica (solo Linea 2)Max 3% delle spese ammissibili

I beni devono essere nuovi, acquistati da fornitori terzi indipendenti (anche una partecipazione dell’1% tra acquirente e fornitore fa decadere l’indipendenza), capitalizzati e mantenuti per almeno tre anni. Le opere murarie richiedono un computo metrico estimativo redatto e firmato da un tecnico abilitato.

Attenzione invece a cosa resta fuori. Queste spese non sono ammesse:

Spese ESCLUSE
Leasing (locazione finanziaria)
Macchinari, impianti e attrezzature usati
Acquisto o locazione di terreni e fabbricati
Spese di funzionamento e scorte (materie prime, semilavorati, prodotti finiti)
Consulenze e prestazioni professionali generiche, spese notarili
Formazione del personale
Imposte e tasse (salvo IVA non recuperabile)
Mezzi di trasporto di merci e persone
Titoli di spesa di importo inferiore a 500 € (netto IVA)

Errore da evitare: i programmi devono essere avviati dopo la presentazione della domanda. Un preventivo firmato per accettazione, una conferma d’ordine, qualsiasi impegno che renda irreversibile l’investimento prima della domanda equivale ad “avvio” del programma e rende la domanda inammissibile. Preventivi sì, ordini no — fino a domanda presentata.

Settori e codici ATECO ammessi

Il programma deve essere finalizzato a una di queste due macro-categorie di attività economica, secondo la classificazione ATECO 2025:

Attività manifatturiere — tutta la sezione C della classificazione ATECO 2025, con le esclusioni previste dalla disciplina sugli aiuti a finalità regionale (settore siderurgico, carbone, costruzione navale, fibre sintetiche, trasporti, produzione e distribuzione di energia).

Servizi alle imprese — un elenco specifico di codici:

Codice ATECO 2025Attività
37.00.0Gestione reti fognarie (solo trattamento acque reflue industriali per riuso)
38.1Raccolta dei rifiuti (solo origine industriale e commerciale)
38.21Recupero dei materiali (solo origine industriale e commerciale)
52Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
56.22Catering su base contrattuale e altri servizi di ristorazione
58.2Edizioni di software
61Telecomunicazioni
62Programmazione, consulenza informatica e attività connesse
63.1Infrastrutture informatiche, elaborazione dati, hosting
70Sedi centrali e consulenza gestionale
71Architettura, ingegneria, collaudi e analisi tecniche
72Ricerca scientifica e sviluppo
73Pubblicità, ricerche di mercato e pubbliche relazioni
82.20 / 82.92Call center / Attività di imballaggio
95.1Riparazione e manutenzione di computer e apparecchiature di comunicazione
96.10.1Lavaggio prodotti tessili per lavanderie industriali

Un dettaglio utile: è possibile presentare un programma finalizzato a un codice ATECO non ancora attivo al Registro delle imprese, purché l’impresa dimostri l’attivazione di quel codice entro 60 giorni dalla richiesta di erogazione a saldo. Le esclusioni riguardano solo l’attività a cui è finalizzato il programma, non le altre attività eventualmente già svolte dall’impresa.

Come e quando si fa domanda: la procedura a sportello

La procedura è valutativa, con procedimento a sportello. Ogni impresa può presentare una sola domanda (salvo ripresentazione in caso di rigetto). Le domande si inviano esclusivamente per via telematica sulla piattaforma di Invitalia, e servono identità digitale (SPID, CNS o CIE) del rappresentante legale e firma digitale.

Utile guardare al precedente ciclo per capire i tempi reali di preparazione. Nel 2025 tra il decreto direttoriale (31 marzo) e l’apertura effettiva dello sportello per l’invio delle domande (20 maggio, ore 10:00) sono passate circa sette settimane. In quel lasso di tempo Invitalia ha attivato la fase di pre-compilazione a fine aprile, così le imprese hanno potuto caricare dati e allegati in anticipo. Con lo stesso schema, chi vuole essere pronto per un’apertura autunnale dovrebbe avere il progetto già impostato nelle prossime settimane, non al momento della pubblicazione del DD.

Il flusso, sulla base dell’impianto consolidato della misura, è questo:

  1. Preparazione del progetto — relazione tecnica, piano economico-finanziario, preventivi dettagliati dei fornitori, ultimi due bilanci, DURC, dichiarazioni antimafia, eventuale perizia giurata per i programmi di sostenibilità ed efficienza energetica.
  2. Compilazione e invio telematico — all’apertura dello sportello (data fissata dal decreto direttoriale), con firma digitale. Conta l’ordine cronologico di arrivo.
  3. Verifica preliminare — Invitalia controlla la sostenibilità finanziaria (Cflow ≥ Cfa/n).
  4. Istruttoria — entro 60 giorni dalla presentazione, con eventuale richiesta di integrazioni (una sola volta).
  5. Concessione e contratto di finanziamento — provvedimento di concessione da sottoscrivere, poi stipula del contratto di finanziamento entro 60 giorni.

La perizia giurata è obbligatoria per ottenere il punteggio dei programmi di sostenibilità: una relazione tecnica firmata da professionista abilitato che attesti il risparmio energetico (almeno 5%) o il contributo agli obiettivi climatici. Senza perizia giurata, niente punteggio sulla sostenibilità ambientale. E senza punteggio, in un bando a sportello competitivo, si rischia di restare indietro nella graduatoria a parità di tempistica.

L’erogazione avviene in non più di tre stati di avanzamento lavori (SAL), ciascuno pari ad almeno il 25% dell’investimento, tranne l’ultimo. La richiesta di saldo va presentata entro 90 giorni dall’ultimazione. Per orientarsi tra i diversi canali di finanziamento europeo e nazionale disponibili nel territorio, può servire la nostra guida ai fondi per le imprese del Salento.

Investimenti Sostenibili 4.0: cumulabilità con altre agevolazioni

È una delle domande che ricevo più spesso: posso sommare Investimenti Sostenibili 4.0 ad altri incentivi? La risposta richiede una distinzione precisa, perché qui si commettono molti errori.

La regola di base (articolo 8 del decreto): le agevolazioni non sono cumulabili, sulle medesime spese, con altri aiuti di Stato — siano essi notificati, rientranti nel Regolamento GBER o concessi in regime de minimis su costi specifici. Fanno eccezione i benefici ottenuti esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzie, e comunque entro i limiti di intensità massima previsti dalla disciplina europea.

StrumentoCumulabile sulle stesse spese?Nota
Crediti d’imposta generalizzati (non aiuti di Stato, es. beni strumentali 4.0)SìEntro il limite del 100% del costo del bene
Garanzie pubbliche (Fondo di Garanzia MCC, SACE)SìLe garanzie non sono aiuti di Stato in senso stretto
Nuova SabatiniNoÈ un aiuto di Stato: non cumulabile sulle stesse spese
Credito d’imposta investimenti Mezzogiorno / ZESNoÈ un aiuto di Stato: non cumulabile sulle stesse spese
Altri bandi GBER o de minimis sulle stesse speseNoPossibile invece su voci di spesa distinte

Il principio chiave è la distinzione tra stesse spese e spese distinte. Sullo stesso macchinario non puoi sommare Investimenti Sostenibili 4.0 e un altro aiuto di Stato. Ma puoi finanziare con questo bando il macchinario e con un altro strumento una voce di spesa diversa, senza sovrapposizione. È un lavoro di pianificazione finanziaria che va fatto a monte, non in corsa.

Da verificare: le FAQ ufficiali del nuovo bando 2026 non sono ancora state pubblicate. Le indicazioni sulla cumulabilità qui riportate si basano sull’articolo 8 del decreto (formulazione identica al bando precedente) e sulle FAQ ufficiali della versione 2023. Inoltre, la vigenza e l’intensità dei singoli crediti d’imposta — a partire dal credito beni strumentali 4.0, in fase di progressiva riduzione — vanno verificate alla data di presentazione della domanda. Per il quadro sui regimi di aiuto, vedi la nostra guida agli incentivi fiscali in regime de minimis.

Come si vincono i punteggi: i criteri di valutazione

In un bando a sportello, l’ordine di arrivo conta. Ma in caso di esaurimento risorse nell’ultimo giorno utile, le domande vengono ammesse all’istruttoria in base a una graduatoria costruita sul punteggio. Il punteggio, quindi, può fare la differenza tra dentro e fuori. Si costruisce su tre criteri (Allegato 5):

  • Caratteristiche del soggetto proponente — solidità finanziaria misurata su quattro indicatori degli ultimi due esercizi: copertura finanziaria delle immobilizzazioni, copertura degli oneri finanziari, indipendenza finanziaria, incidenza della gestione caratteristica sul fatturato.
  • Qualità della proposta — quota di investimento riconducibile alle tecnologie 4.0 sul totale, e sostenibilità economica dell’investimento (rapporto tra margine operativo lordo medio e ammontare degli investimenti).
  • Sostenibilità ambientale del programma — economia circolare, risparmio energetico ≥ 5%, contributo agli obiettivi climatici (comprovato da perizia giurata), adesione a sistemi di gestione ambientale (EMAS, ISO 14001, ISO 50001).

A questi si aggiungono due premialità di punteggio: il possesso del rating di legalità e la certificazione della parità di genere. Quest’ultima, nella versione precedente del bando, valeva 3 punti aggiuntivi. Sono leve concrete su cui un’impresa può lavorare già da ora, indipendentemente dalla data di apertura dello sportello.

Conclusione: prepararsi prima della corsa

Investimenti Sostenibili 4.0 è uno degli strumenti più consistenti a disposizione delle PMI del Sud: 448 milioni, fino al 75% di copertura tra fondo perduto e tasso zero, una platea regionale ben definita. Ma è anche uno strumento competitivo, dove la velocità di accesso e la qualità del progetto contano quanto i requisiti.

Tre cose da fare adesso, senza aspettare la data dello sportello. Verificare i requisiti, a partire dai due bilanci depositati e dalla relazione Cflow ≥ Cfa/n. Impostare un progetto con spesa tecnologica preponderante e un’eventuale componente di sostenibilità documentabile con perizia giurata. Lavorare sulle premialità — rating di legalità e certificazione della parità di genere — che si ottengono in anticipo. Chi nel 2025 era pronto è entrato. Gli altri hanno guardato lo sportello chiudersi in poche ore.

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Investimenti Sostenibili 4.0 è il regime di aiuto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy per i programmi di investimento innovativi, sostenibili e ad alto contenuto tecnologico delle PMI di Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. Il bando 2026, disciplinato dal DM 18 marzo 2026 e dal decreto direttoriale 5 agosto 2026, mette a disposizione 447.595.808,76 euro del PN RIC 2021-2027 (azione 1.3.2), con una riserva del 25% per micro e piccole imprese. L’agevolazione copre fino al 75% delle spese: 35% in conto impianti e 40% di finanziamento a tasso zero. Soggetto gestore è Invitalia.

A chi si rivolge

Micro, piccole e medie imprese, secondo l’Allegato I del Regolamento GBER, che alla data della domanda:

  • sono iscritte e attive nel Registro delle imprese, in contabilità ordinaria, con almeno due bilanci approvati e depositati (due dichiarazioni dei redditi per ditte individuali e società di persone);
  • non sono in liquidazione, in procedure concorsuali liquidatorie o in difficoltà;
  • sono in regola con DURC, edilizia, urbanistica, sicurezza e ambiente;
  • hanno la polizza contro i rischi catastrofali (L. 213/2023);
  • non hanno delocalizzato verso l’unità agevolata nei due anni precedenti.

L’unità produttiva deve trovarsi in una delle sette Regioni meno sviluppate. Startup escluse: il requisito dei due bilanci le taglia fuori.

Cosa finanzia

Programmi basati sulle tecnologie abilitanti di Transizione 4.0 dell’Allegato 1 (IoT, cloud, cybersecurity, intelligenza artificiale e altre), con spesa tecnologica preponderante, diretti ad ampliamento, diversificazione, cambiamento del processo o nuova unità produttiva. Spese tra 750.000 e 5.000.000 euro, entro il 70% del fatturato dell’ultimo bilancio. Attività ammesse (ATECO 2025): manifattura della sezione C, con le esclusioni dell’art. 13 GBER, ed elenco chiuso di servizi alle imprese.

  • Macchinari, impianti e attrezzature nuovi, acquistati da terzi a condizioni di mercato.
  • Opere murarie fino al 40% dei costi ammissibili, con computo metrico firmato da un tecnico abilitato.
  • Programmi informatici e licenze correlati ai beni materiali, oltre alle certificazioni ambientali.
  • Consulenza specialistica sulle tecnologie abilitanti fino al 5% di beni e software; diagnosi energetica fino al 3%, solo se non obbligatoria per l’impresa.
  • Escluse: leasing, beni usati, immobili, scorte, formazione, mezzi di trasporto, fatture sotto 500 euro.

Punteggio aggiuntivo per i programmi di economia circolare (Allegato 2), per quelli che contribuiscono agli obiettivi climatici e per l’efficienza energetica con risparmio di almeno il 5% (Allegato 3). Fotovoltaico in autoconsumo e monitoraggio dei consumi, da soli, non bastano.

Agevolazioni disponibili

  • Contributo in conto impianti: 35% delle spese ammissibili, fino a 1.750.000 euro.
  • Finanziamento agevolato: 40% a tasso zero, fino a 2.000.000 euro, senza garanzie, rimborso in massimo 7 anni con rate semestrali al 31 maggio e al 30 novembre, a partire dall’erogazione a saldo.
  • Intensità nominale massima: 75%, identica per micro, piccole e medie imprese.

Il 25% restante va coperto con mezzi propri o finanziamento privo di sostegno pubblico. Su 1.000.000 di euro di spese: 350.000 a fondo perduto, 400.000 a tasso zero, 250.000 a carico dell’impresa.

Procedura e tempistiche

Procedura valutativa a sportello sulla piattaforma Invitalia, con SPID, CNS o CIE, firma digitale e PEC registrata al Registro delle imprese. Compilazione dalle ore 12:00 del 10/09/2026; invio dalle ore 10:00 del 06/10/2026, nei giorni lavorativi dalle 10:00 alle 17:00. Una sola domanda per impresa.

Le domande dello stesso giorno valgono come arrivate insieme; nel giorno dell’esaurimento decide una graduatoria su solidità del proponente e sostenibilità ambientale. Prima del merito Invitalia verifica la relazione Cflow ≥ Cfa/n. Istruttoria entro 60 giorni (+30 per integrazioni), esito positivo con almeno 35 punti. Rating di legalità e parità di genere valgono 3 punti ciascuno, ma fuori dalla graduatoria di accesso. Programma entro 18 mesi dalla concessione (+6), erogazioni in massimo tre SAL, saldo entro 90 giorni dall’ultimazione.

Cumulabilità

Aiuto concesso ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento GBER (UE 651/2014) e, per le consulenze, dell’art. 18. Non è un aiuto de minimis. Sulle medesime spese non si cumula con altri aiuti di Stato, anche de minimis su costi specifici; fanno eccezione benefici fiscali e garanzie, entro le intensità massime. Spese diverse possono usare altri strumenti. Ma la quota del 25% deve restare priva di sostegno pubblico.

Documentazione richiesta

  • Domanda con dichiarazioni sostitutive (requisiti, DNSH, antiriciclaggio, antimafia)
  • Piano d’investimento con pianificazione dei SAL
  • Dichiarazione dati contabili degli ultimi due esercizi, controfirmata da revisore, collegio sindacale o professionista abilitato
  • Prospetto per la dimensione d’impresa, se associata o collegata
  • Computo metrico estimativo, se sono previste opere murarie
  • Perizia giurata per efficienza energetica e obiettivi climatici; diagnosi energetica per le imprese energivore; certificazioni ambientali e di parità di genere, se possedute

Punti di attenzione

  • Velocità. L’edizione 2025 ha chiuso lo sportello dal 21/05/2025, il giorno dopo l’apertura. Nella pratica conta avere il codice di predisposizione pronto per il 6 ottobre.
  • Soglie preliminari. Cflow ≥ Cfa/n e tetto del 70% del fatturato operano prima del merito.
  • Avvio. Un ordine firmato prima della domanda rende il programma inammissibile.
  • Termini perentori. 30 giorni non prorogabili per i documenti del contratto di finanziamento, pena decadenza.
  • Vincoli. Beni tre anni nella regione, codice ATECO attivato entro 60 giorni dalla richiesta di saldo, pena revoca totale.

Puglia Moltiplica: il nuovo piano di incentivi alle imprese pugliesi

360 milioni di euro pubblici per attivare oltre 2,9 miliardi di euro di investimenti privati. Non è un errore di stampa: è l’obiettivo dichiarato di “Puglia Moltiplica”, il piano che la Regione Puglia ha presentato il 6 luglio 2026 a Bari. E il numero che conta di più, per chi gestisce un’impresa nel Salento, non è la dotazione in sé. È il cambio di logica che ci sta dietro.

Per anni, chi cercava un’agevolazione in Puglia pensava quasi automaticamente al contributo a fondo perduto: una percentuale di spesa che non si restituisce. Con Puglia Moltiplica, la Regione introduce accanto ai bandi tradizionali un pacchetto di sette strumenti che lavorano diversamente: garanzie, prestiti a condizioni agevolate, co-investimenti. Soldi pubblici usati per moltiplicare risorse private, appunto, invece che per finanziarle direttamente. In questa guida trovi cosa cambia davvero, quali sono le sette misure, a chi si rivolgono e cosa conviene fare adesso, prima ancora che tutte siano operative.

Cos’è Puglia Moltiplica: i numeri del nuovo piano

Puglia Moltiplica è il nuovo piano di azione per la crescita del sistema impresa presentato dalla Regione Puglia il 6 luglio 2026, alla presenza del presidente Antonio Decaro e dell’assessore allo Sviluppo economico e Lavoro Eugenio Di Sciascio. Non è un bando singolo, ma un contenitore di sette misure finanziarie distinte, costruite in collaborazione con Puglia Sviluppo (la finanziaria regionale), Confidi, Banca Sella, Sella Investment Banking e Cassa Depositi e Prestiti.

I numeri chiave del piano

Dotazione pubblica: 360 milioni di euro
Investimenti attesi: oltre 2,9 miliardi di euro
Misure previste: 7 strumenti finanziari
Partner: Regione Puglia, Puglia Sviluppo, Confidi, Banca Sella, Sella Investment Banking, Cassa Depositi e Prestiti
Presentazione ufficiale: 6 luglio 2026, Bari

La dotazione arriva da due fonti distinte. Una parte è di provenienza europea, nell’ambito del Programma Regionale Puglia FESR-FSE+ 2021-2027. Un’altra parte, meno scontata, deriva dalla restituzione di mutui erogati in passato: risorse rientrate a Puglia Sviluppo che, su indicazione della Commissione europea, vengono reimmesse nel sistema delle agevolazioni invece di restare ferme. È un dettaglio che dice molto sulla filosofia del piano: usare e riusare le stesse risorse pubbliche, non solo distribuirle una volta e chiuderle in un contributo.

Il cambio di paradigma: perché la Puglia abbandona (in parte) il fondo perduto

Il presidente Decaro lo ha detto senza troppi giri di parole: si passa “da un sistema di incentivi con contributi a fondo perduto a un sistema di agevolazioni di carattere finanziario che aiuta le aziende, con la Regione che fa da garante”. Tradotto in pratica: meno contributi che non tornano indietro, più strumenti dove la Regione mette una garanzia o una quota di capitale e il resto arriva dal sistema bancario o dagli investitori privati.

Perché adesso? Due ragioni, entrambe concrete. La prima: negli ultimi mesi la Regione ha dovuto sospendere diversi bandi europei per eccesso di domande e esaurimento anticipato delle risorse — un problema che chi segue i bandi pugliesi da qualche anno conosce bene. La seconda, più strutturale: da Bruxelles si prospetta una riduzione dei fondi di coesione nel prossimo ciclo di programmazione post-2027. Costruire fin da ora imprese meno dipendenti dal contributo pubblico diretto, e più capaci di dialogare con banche e investitori istituzionali, è la scommessa dichiarata del piano.

Non significa che il fondo perduto sparisca dalla Puglia. NIDI, Resto al Sud 2.0, MiniPIA e Tecnonidi restano bandi attivi e con logiche proprie — ne parliamo più avanti. Significa che, per certi bisogni (capitale di rischio, accesso al mercato dei capitali, liquidità di breve periodo), la Regione ha deciso di affiancare con Puglia Moltiplica uno strumento diverso, pensato per imprese che vogliono crescere restando meno legate al ciclo dei bandi.

Le sette misure di Puglia Moltiplica: una visione d’insieme

Ogni misura ha una propria dotazione, un proprio effetto leva e un proprio target dimensionale. Ecco la tabella riassuntiva, costruita sui dati ufficiali di presentazione del piano.

MisuraDotazione pubblicaEffetto levaTarget
1. Minibond80 mln €4X (320 mln € attesi)PMI (fatturato >5 mln €) e Small MidCap
2. Equity Puglia (Venture Capital)100 mln €2X (200 mln € attesi)Start-up, scale-up, imprese innovative
3. Finanziamento JTF Taranto60 mln €1X (erogazione diretta)Micro e piccole imprese, provincia di Taranto (fatturato max 5 mln €)
4. Microprestito Puglia40 mln €2X (80 mln € attesi)Microimprese e lavoratori autonomi
5. Garanzia breve termine (Short Term Facility)40 mln €17,5X (700 mln €/anno attesi)PMI con fabbisogni di liquidità di breve periodo
6. Venture Debt15 mln €3,3X (43 mln € attesi)Start-up e imprese innovative
7. Rilancio & Crescita25 mln €2X (50 mln € attesi)PMI sane con temporanea difficoltà di credito

Il totale torna: 80+100+60+40+40+15+25 fa esattamente 360 milioni di euro. Non è un caso — è la prova che le sette misure sono state calibrate insieme, non sommate a posteriori.

Perché la garanzia sul breve termine ha l’effetto leva più alto

Salta all’occhio il 17,5X della Garanzia per il breve termine, molto più alto di qualsiasi altra misura. Non è un errore. Qui la Regione non finanzia investimenti, ma smobilizza crediti commerciali già esistenti — fatture, crediti IVA, crediti verso la PA — attraverso factoring e cartolarizzazione. Una PMI agroalimentare, per fare un esempio concreto tratto dal materiale ufficiale, può cedere fatture per 100.000 euro con incasso a 90 giorni e ricevere subito fino al 98% del valore facciale. Meno rischio trattenuto dalla singola operazione, più operazioni finanziabili con la stessa garanzia pubblica: è così che 40 milioni diventano, secondo le stime regionali, 700 milioni l’anno.

Equity Puglia e Venture Debt: due strumenti diversi per le imprese innovative

Chi guarda a startup e imprese innovative trova due strade distinte, non sovrapponibili. Equity Puglia è co-investimento in capitale di rischio: la Regione affianca un fondo di Venture Capital privato, l’impresa cede quote societarie in cambio di capitale — settori indicati esplicitamente sono aerospazio, intelligenza artificiale, biotecnologie, robotica, digitale, energia, agroalimentare, blue economy. Il Venture Debt, invece, è debito e non equity: consente di ottenere liquidità senza cedere ulteriori quote, tipicamente come ponte tra un round di raccolta e il successivo. Per un’impresa innovativa già partecipata da un fondo VC che vuole finanziare la crescita senza diluirsi ulteriormente, è la misura pensata apposta.

Microprestito Puglia e JTF Taranto: una quota può diventare fondo perduto

Non tutte le sette misure abbandonano del tutto la logica del contributo a fondo perduto. Per Microprestito Puglia e per il Finanziamento JTF Taranto, la Regione ha annunciato che fino al 25% del finanziamento può trasformarsi in “sovvenzione soggetta a condizione” — cioè un contributo che non va restituito — se l’impresa rispetta obiettivi di performance su digitalizzazione, efficientamento produttivo, transizione energetica e sostenibilità. È un meccanismo premiale, non automatico: il fondo perduto si guadagna dimostrando risultati, non si ottiene alla firma. Questo dettaglio non era ancora emerso al momento della presentazione del 6 luglio, ma è stato reso pubblico dalla Regione nella campagna informativa successiva. Va comunque considerato un elemento di design della misura già annunciato, non ancora formalizzato in un avviso pubblico con regolamento attuativo.

A chi si rivolge: dalla microimpresa alla Small MidCap

Uno degli aspetti meno raccontati nella cronaca dei primi giorni riguarda l’ampiezza del target. Lo stesso Decaro lo ha precisato: il piano copre le imprese “dalle microimprese alle piccole imprese, dalle start up ai giovani talenti, fino ad arrivare alle aziende un po’ più grandi, con un massimo di 499 dipendenti” — cioè fino alla soglia che, a livello europeo, definisce le Small MidCap.

Non è un dettaglio da poco per chi valuta l’accesso a Puglia Moltiplica. A differenza di molti bandi regionali pensati per fasce dimensionali strette, il piano prova a coprire l’intero spettro: dal lavoratore autonomo che ha bisogno di un microprestito fino all’azienda strutturata che vuole accedere al mercato dei capitali con un minibond. Ogni misura, però, resta pensata per una fascia specifica — non sono strumenti intercambiabili. Una microimpresa con meno di 10 occupati e fatturato entro 2 milioni di euro guarda al Microprestito Puglia, non al Minibond, che parte da un fatturato minimo di 5 milioni.

Un altro elemento a favore dell’accessibilità

Per le misure rivolte alle microimprese, la Regione ha dichiarato l’intenzione di ridurre al minimo le complicazioni legate ai codici ATECO, proprio per evitare che vincoli settoriali eccessivi escludano imprese che altrimenti rientrerebbero nel target dimensionale ed economico previsto.

Cosa è già operativo e cosa deve ancora partire

Qui arriva il punto pratico che più conta per chi legge oggi questo articolo su Puglia Moltiplica. Delle sette misure, una sola è già attiva: il Minibond, la cui call ha aperto il 4 giugno 2026, prima ancora della presentazione ufficiale del piano completo. Le altre sei — Equity Puglia, JTF Taranto, Microprestito, Garanzia breve termine, Venture Debt, Rilancio & Crescita — sono state annunciate ma non hanno ancora un avviso pubblico operativo.

Lo stesso assessore Di Sciascio ha indicato la tempistica: nelle prossime settimane, dopo il confronto con il Partenariato economico e sociale, partirà un percorso di presentazione territoriale nelle diverse province pugliesi, in collaborazione con Puglia Sviluppo, ordini professionali, associazioni di categoria e operatori del credito. Prima che ciascuna misura diventi effettivamente accessibile, insomma, ci sarà ancora un passaggio di dettaglio operativo — bando, requisiti puntuali, modalità di presentazione della domanda.

Per completezza: il Minibond, in questa fase, è gestito con Sella Investment Banking come Arranger e Cassa Depositi e Prestiti e Banca Sella come Anchor Investor, con procedura a sportello secondo ordine cronologico. Non è l’oggetto di questa guida — che riguarda l’impostazione del piano nel suo complesso — ma è utile sapere che è l’unica misura su cui, oggi, un’impresa può già muoversi concretamente.

Puglia Moltiplica e gli altri incentivi pugliesi: si cumula?

Domanda legittima per chi guarda a Puglia Moltiplica insieme agli altri strumenti regionali, e la risposta onesta è: dipende, e in parte non è ancora nota. Il piano non sostituisce i bandi tradizionali a fondo perduto della Regione — NIDI, Resto al Sud 2.0, MiniPIA, Tecnonidi restano strumenti attivi e distinti, con le proprie regole di cumulabilità già consolidate. Puoi approfondire come scegliere tra NIDI Puglia e Resto al Sud 2.0 se stai valutando l’avvio di una nuova attività, oppure la scheda su MiniPIA Ordinario se il tuo profilo è quello di una PMI già costituita che vuole investire.

Per le misure di Puglia Moltiplica il discorso cambia. Il regime di aiuto del Minibond è già definito nel dettaglio dalla scheda tecnica pubblicata: per le PMI, l’elemento di aiuto della garanzia segue il regime de minimis (Regolamento UE 2831/2023) fino al limite di 300.000 euro, mentre le sovvenzioni dirette per i costi di strutturazione seguono l’articolo 24 del Regolamento UE 651/2014 sui costi di esplorazione. Per le MIDCAP, invece, la garanzia è concessa a condizioni di mercato, senza componente di aiuto. Per le altre sei misure, il regime di aiuto specifico non è ancora stato reso pubblico nel dettaglio: lo si conoscerà con la pubblicazione dei singoli avvisi. Chi ha già un plafond de minimis parzialmente utilizzato su altri bandi regionali farà bene a tenerne conto quando quelle misure apriranno, verificando caso per caso con un consulente prima di presentare domanda su più strumenti in parallelo.

Cosa deve fare oggi un’impresa del Salento

Aspettare non è la mossa giusta, ma nemmeno lo è correre a presentare domande su misure che ancora non esistono operativamente. Il primo passo, prima della domanda, è la valutazione tecnica: capire quale delle sette misure — quando sarà attiva — corrisponde davvero al profilo dell’azienda. Una microimpresa non ha le stesse esigenze di una PMI industriale strutturata; una start-up innovativa non ragiona come un’azienda manifatturiera che deve riequilibrare un debito.

Nel frattempo, tre cose concrete da fare: primo, verificare se il proprio profilo aziendale rientra in una delle sette fasce (fatturato, numero di dipendenti, settore, eventuale ubicazione a Taranto per la misura JTF); secondo, monitorare l’apertura degli avvisi delle sei misure non ancora operative, che arriveranno progressivamente nelle prossime settimane; terzo, non interrompere la pianificazione sui bandi a fondo perduto già attivi, perché Puglia Moltiplica si aggiunge, non sostituisce.

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Per approfondire la fonte ufficiale, la Regione Puglia ha pubblicato il comunicato di presentazione del piano Puglia Moltiplica, mentre su Puglia Sviluppo è possibile seguire l’apertura progressiva dei singoli avvisi.

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Per informazioni ufficiali e aggiornate, si raccomanda di consultare sempre i siti ufficiali degli enti erogatori e la normativa di riferimento. FinanziamentiSalento non si assume alcuna responsabilità per eventuali azioni intraprese sulla base delle informazioni contenute in questa guida.






MiniPIA Turismo Puglia 2026: contributi per strutture ricettive

Il MiniPIA Turismo può coprire fino al 55% di un investimento in una struttura ricettiva pugliese, fino al 60% con le premialità. Ma da marzo 2026 lo sportello non accetta nuove domande, e nessun atto della Regione indica una data di riapertura.

C’è poi un dettaglio che molte guide saltano: di quella percentuale, il fondo perduto vero e proprio è una quota (35% per le piccole imprese, 25% per le medie). Il resto arriva dal contributo sugli interessi del mutuo e dal valore della garanzia, e dipende dal finanziamento bancario che riesci a ottenere. Se la banca non delibera, la domanda decade.

In questa guida trovi chi può presentare domanda e chi resta escluso, quali investimenti sono ammessi, le spese che passano e quelle che no, un esempio di calcolo, la procedura, la cumulabilità con altri aiuti e cosa preparare adesso per farsi trovare pronti. I dati vengono dall’avviso consolidato, dalle determine di modifica fino alla DD 485 del 2 luglio 2026 e dalle FAQ ufficiali della Regione.

(altro…)

Il MiniPIA Turismo è l’avviso della Regione Puglia, gestito da Puglia Sviluppo, che finanzia il recupero, la riqualificazione e l’ammodernamento di strutture turistico-ricettive, stabilimenti balneari, campeggi, parchi tematici e impianti sportivi. L’investimento produttivo va sempre abbinato a innovazione digitale o formazione. Dotazione iniziale: 20 milioni di euro del PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027. Dal 3 marzo 2026 lo sportello è sospeso: le nuove domande ripartiranno alla riapertura.

A chi si rivolge

Possono presentare domanda imprese di ogni dimensione e le reti-soggetto o i consorzi composti in maggioranza da operatori turistici, con almeno 5 imprese aderenti e dimensione di PMI. In concreto, però, il pacchetto ruota attorno all’investimento produttivo, che per le grandi imprese non è al momento candidabile: la misura si rivolge di fatto a micro, piccole e medie imprese. Le reti e i consorzi, al contrario, presentano programmi di innovazione, formazione, consulenza e fiere, senza investimento produttivo né tutela ambientale.

L’unità locale deve trovarsi in Puglia e l’attività deve rientrare nei codici ATECO 2025 dell’Allegato 3 (versione della DD 585/2025): alberghi, ostelli, B&B, affittacamere e residence, campeggi, villaggi turistici e glamping, marina resort, approdi turistici, stabilimenti balneari, parchi tematici, orti botanici e riserve naturali, piscine e impianti sportivi, centri termali.

Cosa finanzia

Il pacchetto integrato vale tra 30.000 € e 5 milioni di euro; per reti e consorzi tra 500.000 € e 2 milioni. L’investimento produttivo non può superare il 95% del totale secondo l’avviso consolidato (DD 109/2025, art. 7, comma 2), mentre la pagina della Regione dedicata all’avviso (aggiornata dopo la DD 131/2026) indica il 90%. Restare entro il 90% è compatibile con entrambe le indicazioni. Il resto deve coprire obbligatoriamente innovazione o formazione.

  • Investimenti produttivi: ampliamento e ammodernamento di strutture esistenti; trasformazione di immobili storici, masserie, trulli, torri ed edifici abbandonati da almeno tre anni in strutture ricettive (le extralberghiere con almeno 5 camere); stabilimenti balneari, campeggi, approdi, infrastrutture sportive, parchi tematici. Ammessi suolo (entro il 10%), opere murarie e acquisto dell’immobile, impianti, macchinari e arredi nuovi, software e brevetti, progettazione e direzione lavori (entro il 6% delle opere), costi salariali dei nuovi posti di lavoro su due anni.
  • Innovazione: servizi di consulenza per innovazione digitale, di processo e organizzativa, fino a 500.000 €, erogati da soggetti qualificati (organismi di ricerca, DIH, innovation manager certificati UNI 11814).
  • Formazione del personale su digitale, sostenibilità e competenze manageriali, a costi standard.
  • Tutela ambientale: efficienza energetica e rinnovabili, fino a 1,5 milioni per le PMI.
  • Solo per le PMI: consulenze specialistiche, internazionalizzazione e fiere.

Esclusi: beni usati o di pura sostituzione, biancheria e stoviglie, scorte, spese di funzionamento, fatture sotto 500 € e consulenze per preparare la domanda. Obbligo di CUP su tutte le fatture.

Agevolazioni disponibili

Ogni percentuale somma tre componenti: fondo perduto, contributo in conto impianti calcolato sugli interessi del mutuo (fino al 10%) e ESL della garanzia sul finanziamento (fino al 10%).

  • Investimenti produttivi: piccole imprese 55% (35% fondo perduto), medie 45% (25% fondo perduto), più 5% con le premialità.
  • Innovazione e consulenze: 50% (30% fondo perduto).
  • Formazione: piccole 70%, medie 60%.
  • Tutela ambientale: piccole 65%, medie 55%.

Le premialità comprendono, tra le altre, rating di legalità, parità di genere, incremento occupazionale e recupero di immobili inutilizzati. Il contributo sugli interessi si calcola sull’IRS 10 anni più uno spread fissato ogni anno dalla Giunta, entro il limite di 200 punti base.

Procedura e tempistiche

Sportello valutativo sulla piattaforma PugliaSemplice. L’impresa compila la proposta con il business plan e la inoltra a una banca o a un confidi accreditato; in quel momento nasce il CUP e da quella data si può avviare l’investimento. Entro sei mesi il soggetto finanziatore deve deliberare un mutuo pari ad almeno il 50% dell’investimento e trasmettere la pratica a Puglia Sviluppo, altrimenti la domanda decade.

Segue l’istruttoria di merito, in ordine cronologico. Con la DD 485/2026 all’ammissione segue un atto formale di concessione e impegno di spesa. Il programma va completato in 24 mesi, prorogabili; il contributo si incassa in un’unica soluzione, dopo la rendicontazione finale presentata entro tre mesi dalla chiusura.

Cumulabilità

Aiuti in esenzione ai sensi del Reg. (UE) 651/2014: art. 14 per gli investimenti produttivi, artt. 28 e 29 per l’innovazione, art. 31 per la formazione, artt. 38 e 41 per l’ambiente, artt. 18 e 19 per consulenze e fiere. Il cumulo con altri aiuti di Stato è ammesso su costi diversi oppure, sugli stessi costi, entro le intensità massime della Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. Con il de minimis sugli stessi costi, solo se non si superano i limiti GBER.

Documentazione richiesta

  • Proposta progettuale con business plan e questionario ex ante
  • Titolo di disponibilità dell’immobile e avvio dell’iter per i titoli abilitativi
  • Relazione tecnico-estimativa asseverata di cantierabilità, con computo metrico
  • Scheda DNSH e verifica climatica, oppure DSAN sotto i 250.000 € di investimento produttivo
  • Relazione di sostenibilità ambientale sopra i 250.000 €
  • Preventivi e curricula per innovazione e consulenze, formulario per il piano formativo
  • DSAN su dimensione, antimafia e requisiti

Punti di attenzione

Lo sportello è sospeso dal 3 marzo 2026 per eccesso di domanda: a oggi non c’è una data di riapertura. Nella pratica, conviene usare l’attesa per sbloccare ciò che richiede mesi, come titoli edilizi, progetto e interlocuzione con la banca.

Gli investimenti devono raggiungere il livello 2 del Protocollo ITACA Puglia 2023 e almeno la classe energetica B. Poi i vincoli: mantenimento di beni e attività per tre anni (PMI), delle ULA dei dodici mesi precedenti e, per le iniziative senza dipendenti, almeno una nuova unità. Obbligatoria l’iscrizione a italia.it e dms.puglia.it, pena una riduzione del 3% del contributo per ogni anno di inadempienza.

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