Bando STEP Puglia: 471,5 milioni per le tecnologie critiche, requisiti e contributi 2026
Quattrocentosettantuno milioni e mezzo di euro. È la dotazione dell’Avviso STEP della Regione Puglia, il bando più ricco mai attivato dalla Sezione Competitività per l’innovazione industriale. Sportello aperto dal 5 agosto 2025, nessuna scadenza fissa, valutazione in ordine cronologico di arrivo.
Ma c’è un dettaglio che quasi nessuno racconta: l’Avviso è stato modificato due volte. Una prima a marzo 2026, dopo gli approfondimenti con i Servizi della Commissione europea. Una seconda ad agosto 2026, con la Determina n. 636, che ha cambiato il meccanismo stesso di concessione delle agevolazioni. Chi si è documentato leggendo articoli usciti nella primavera 2026 sta lavorando su una procedura che non esiste più.
In questa guida trovi il quadro completo aggiornato al testo vigente: chi può partecipare davvero, quale livello di maturità tecnologica serve, quanto vale il contributo tra intensità base e premialità, quali spese passano e quali no, come funziona l’iter in due fasi e cosa è cambiato con le ultime modifiche.
Cos’è il bando STEP Puglia e da dove nasce
STEP sta per Strategic Technologies for Europe Platform. È la piattaforma istituita dall’Unione europea con il Regolamento (UE) 2024/795 per sostenere le tecnologie strategiche critiche e le relative catene di approvvigionamento. L’obiettivo dichiarato è ridurre la dipendenza europea da fornitori extra-UE in settori considerati vitali.
La Regione Puglia ha aderito modificando il proprio Programma Regionale FESR-FSE+ 2021-2027 e attivando due nuovi assi: l’Asse XII (Azione 12.1) per le tecnologie critiche digitali e le biotecnologie, e l’Asse XIII (Azione 13.1) per le tecnologie a zero emissioni, pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse.
La gestione è della Sezione Competitività del Dipartimento Sviluppo Economico. L’attuazione operativa passa da Puglia Sviluppo S.p.A., che opera come Organismo Intermedio ai sensi dell’articolo 71 comma 3 del Regolamento (UE) 2021/1060.
Come sono ripartite le risorse
Azione 12.1
Ambito:
Investimenti coerenti con lo sviluppo di tecnologie di produzione (digitali, deep tech, biotech)
Dotazione:
€ 342.829.431,00
Azione 13.1
Ambito:
Investimenti in tecnologie pulite, incluse le tecnologie a zero emissioni
Dotazione:
€ 128.701.236,00
Totale dotazione: € 471.530.667,00
Le due dotazioni non sono vasi comunicanti. Un progetto che ricade nel perimetro clean tech attinge dai 128,7 milioni dell’Azione 13.1, non dai 342,8 dell’Azione 12.1. È un dettaglio che pesa sulla stima delle probabilità: le risorse per il digitale e il biotech sono quasi il triplo.
La differenza tra STEP europeo e Avviso STEP regionale
Qui si concentra il primo grosso equivoco. STEP europeo è la cornice che orienta i fondi verso le tecnologie strategiche. L’Avviso STEP pugliese è lo strumento concreto a cui si candida un investimento localizzato in Puglia.
Rientrare nel perimetro tecnologico STEP non significa automaticamente essere ammissibili all’avviso regionale. Sono due verifiche distinte e sequenziali: prima la coerenza tecnologica con il Regolamento 2024/795, poi l’ammissibilità sostanziale rispetto ai requisiti dell’avviso — beneficiario, soglie economiche, TRL, unità locale, copertura finanziaria.
Quali tecnologie sono considerate “critiche”
Una tecnologia è critica se soddisfa almeno una di due condizioni: apporta al mercato interno un elemento innovativo, emergente e all’avanguardia con un notevole potenziale economico, oppure contribuisce a ridurre o prevenire le dipendenze strategiche dell’Unione.
I settori prioritari sono tre:
- Tecnologie digitali e deep tech — semiconduttori avanzati, intelligenza artificiale e machine learning, tecnologie quantistiche, connettività avanzata e cybersecurity, rilevamento avanzato, robotica e sistemi autonomi.
- Biotecnologie — applicazioni della scienza e della tecnologia a organismi viventi, inclusi i medicinali dell’Elenco dell’Unione dei medicinali critici.
- Clean tech — tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse, incluse quelle a zero emissioni nette.
Attenzione a una asimmetria: le tecnologie pulite possono essere ricomprese in progetti integrati che riguardano anche il digitale o il biotech, ma costituiscono anche una linea autonoma finanziata dall’Azione 13.1.
L’elenco puntuale delle tecnologie ammesse è nell’Allegato 3 dell’Avviso, articolato in quattro liste: Elenco A (tecnologie), Elenco B (medicinali critici con classificazione ATC), Elenco C (materie prime critiche — dal litio al niobio, dal fosforo ai metalli del gruppo del platino), Elenco D (servizi critici e specifici: camera bianca per semiconduttori, cloud ed edge computing, calcolo ad alte prestazioni, prova e sperimentazione, cibersicurezza, IoT spaziale e connettività sicura, monitoraggio e gestione delle sperimentazioni cliniche).
Gli elenchi sono indicativi e non esaustivi. Gli aggiornamenti li fa la Commissione europea, non la Regione.
Sulle materie prime critiche vale la pena essere concreti, perché l’Elenco C letto da solo è un’astrazione. Il glossario dell’Avviso spiega perché quei materiali contano: il silicio è fondamentale per produrre semiconduttori, le terre rare per la robotica, il litio, il nichel e il cobalto per le batterie, il platino per gli elettrolizzatori, il rame per la rete elettrica. Anche la ricerca biotecnologica ne dipende — le terre rare servono per i magneti permanenti delle risonanze magnetiche, il platino e il titanio per i dispositivi medici impiantabili.
Il punto non è quindi estrarre materie prime critiche, ma produrre, trasformare o riciclare ciò che le rende disponibili alle filiere strategiche europee.
Chi può partecipare al bando STEP Puglia
La platea è ampia sulla carta, molto più selettiva nei fatti. Possono presentare istanza, singolarmente o in associazione con altre imprese:
Grandi imprese
Requisito di accesso:
Almeno due bilanci approvati alla data di presentazione della domanda (definizione Allegato I GBER)
Medie imprese
Requisito di accesso:
Almeno due bilanci approvati alla data di presentazione della domanda
Micro e piccole imprese
Requisito di accesso:
Fatturato medio nell’ultimo triennio di almeno € 1 milione
Imprese innovative e start up innovative
Requisito di accesso:
Dimostrazione di fondi destinati al cofinanziamento tali da assicurare l’industrializzazione, su progetto con TRL almeno pari a 5, anche tramite open innovation
Imprese non attive e imprese attive controllate
Requisito di accesso:
Devono essere controllate da grande o media impresa con due bilanci approvati, oppure da piccola impresa con fatturato medio triennale di almeno € 1 milione
Imprese aderenti al Programma STEP
Requisito di accesso:
In possesso dei requisiti di una delle categorie precedenti. L’impresa proponente assume la responsabilità della coerenza tecnica e industriale
Il filtro più duro è quello sulle micro e piccole imprese: un milione di fatturato medio triennale. Non è il fatturato dell’ultimo esercizio, è la media dei tre. Molte realtà tecnologiche giovani e promettenti restano fuori proprio qui.
Per le start up innovative il requisito è diverso ma non più morbido: serve dimostrare l’effettiva disponibilità di fondi per il cofinanziamento. Lo status di start up innovativa iscritta alla sezione speciale del Registro Imprese, da solo, non apre nessuna porta.
La novità dell’open innovation
Con le modifiche di marzo 2026 è stato aggiunto un inciso apparentemente minimo all’articolo 4 lettera d): il TRL 5 può essere conseguito “anche tramite open innovation”. Significa che una start up può valorizzare un percorso di maturazione tecnologica costruito in collaborazione con altri soggetti, non necessariamente sviluppato interamente in casa. Per l’ecosistema pugliese, dove molte tecnologie nascono da spin-off universitari e collaborazioni con centri di ricerca, è un’apertura concreta.
Settori esclusi
Il FESR non sostiene lo smantellamento o la costruzione di centrali nucleari, gli investimenti per ridurre le emissioni da attività già soggette alla direttiva ETS, la filiera del tabacco, le infrastrutture aeroportuali, lo smaltimento in discarica, l’aumento di capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti residui (eccetto le tecnologie di recupero materiali per l’economia circolare) e la filiera dei combustibili fossili, con limitate eccezioni sulla sostituzione di impianti di riscaldamento a combustibili solidi.
Il GBER esclude poi gli aiuti all’esportazione, quelli subordinati all’uso di prodotti nazionali, pesca e acquacoltura, produzione primaria agricola e — in casi specifici — trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Per gli investimenti produttivi valgono inoltre le esclusioni dell’articolo 13 GBER: trasporti e relative infrastrutture, siderurgia, lignite e carbone.
Il filtro TRL: quale maturità tecnologica serve davvero
Il TRL — Technology Readiness Level — è la metrica europea che misura la maturità di una tecnologia su una scala da 1 (ricerca di base) a 9 (prima produzione). Nell’Avviso STEP non è un elemento decorativo del formulario: è una condizione di ammissibilità che cambia a seconda della tipologia di progetto.
Ricerca industriale e sviluppo sperimentale
Riferimento:
Art. 7 c.1 lett. i
Requisito TRL:
Partenza da TRL non inferiore a 5, conseguimento del TRL 8
Investimenti produttivi dopo R&S già svolta
Riferimento:
Art. 7 c.1 lett. ii
Requisito TRL:
R&S già svolta e certificabile nei settori STEP
Investimenti produttivi con attività di R&S
Riferimento:
Art. 7 c.1 lett. iii
Requisito TRL:
Progetti che abbiano già conseguito un TRL almeno pari a 5
Investimenti produttivi per la tecnologia critica
Riferimento:
Art. 7 c.1 lett. iv
Requisito TRL:
Nessun requisito TRL esplicito
Cosa significa in pratica il TRL 5? Che la tecnologia è stata validata in un ambiente rilevante, non più solo in laboratorio. Non è un concept, non è una demo su slide. Deve esistere qualcosa di testato in condizioni che approssimano l’uso reale.
La dimostrazione richiede documentazione di supporto e una relazione a firma dell’esperto scientifico o del responsabile del progetto, in possesso di adeguate competenze. Non è un’autodichiarazione.
Un caso interessante è previsto per la lettera iii: rientra nell’ammissibilità anche l’acquisto di risultati dell’attività di R&S, a condizione che rispettino almeno una delle condizioni di innovazione STEP o di riduzione delle dipendenze strategiche, e che il proponente introduca miglioramenti anziché replicare lo stesso progetto. È un’apertura all’acquisizione esterna di tecnologia che molte guide non menzionano.
Quali progetti finanzia STEP e cosa ci si può associare
Le tipologie ammissibili sono quattro, elencate all’articolo 7 comma 1:
- Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nei settori STEP, con il percorso TRL 5 → 8. Possono essere presentati anche in assenza di investimenti produttivi collegati.
- Investimenti produttivi successivi a R&S già svolta dal proponente e certificabile.
- Investimenti produttivi con attività di R&S finalizzata ad apportare significativi miglioramenti allo stato dell’arte dell’investimento industriale connesso.
- Investimenti produttivi in linea con le finalità strategiche del Regolamento STEP, esplicitamente connessi alla produzione della tecnologia critica.
A questi programmi si possono associare due componenti accessorie: programmi di formazione finalizzati a rafforzare la competitività del sistema economico regionale, e servizi ausiliari e consulenze — inclusa la partecipazione a fiere — ma solo se formano parte integrante del costo di investimento del Programma STEP.
Gli investimenti produttivi devono riguardare lo sviluppo o la fabbricazione di tecnologie critiche. Per “sviluppo” si intende il passaggio dalla dimostrazione di fattibilità alla produzione su scala commerciale: perfezionamento dei prototipi, garanzia che le tecnologie soddisfino norme rigorose di prestazione e scalabilità, progressi tecnologici, miglioramento di efficienza e affidabilità. Per “fabbricazione”: creazione di linee di produzione e impianti primi nel loro genere, ampliamento o cambio di destinazione di impianti esistenti, espansione dei processi e implementazione di meccanismi di controllo qualità.
C’è poi un vincolo che si legge poco e pesa molto: i Programmi STEP devono includere la salvaguardia e il rafforzamento delle intere catene del valore, con la finalità di ridurre le problematiche di approvvigionamento e autonomizzare il mercato interno. Non è retorica da premessa. È un criterio di valutazione sostanziale su cui Puglia Sviluppo si esprime.
Quanto vale il contributo: intensità, premialità e la trappola del “fino all’80%”
L’agevolazione è un contributo a fondo perduto. In conto impianti per gli investimenti produttivi, sotto forma di sovvenzione per le altre componenti. Niente prestiti, niente credito d’imposta.
Le percentuali che circolano — “dal 25% all’80%” — sono corrette ma inutili se non si capisce a cosa si applicano. Ecco il quadro reale, voce per voce.
Investimenti produttivi
Importo ammissibile inferiore a € 55 milioni
Grande impresa: 45%
Media impresa: 55%
Piccola impresa: 65%
Ricerca industriale
Grande impresa: 50%
Media impresa: 60%
Piccola impresa: 70%
Sviluppo sperimentale
Grande impresa: 25%
Media impresa: 35%
Piccola impresa: 45%
Interventi formativi
Grande impresa: 50%
Media impresa: 60%
Piccola impresa: 70%
Consulenze, servizi ausiliari e fiere
Grande impresa: Non ammissibile
Media e piccola impresa: 50%
Sopra i 55 milioni di euro di investimento produttivo, per le grandi imprese l’agevolazione è concessa nel limite del 30% in base al tasso di aiuto corretto calcolato secondo la formula del punto 20 dell’articolo 2 del GBER. Il meccanismo penalizza progressivamente i grandi progetti.
Il glossario dell’Avviso riporta la formula per esteso, ed è più leggibile di quanto sembri: importo di aiuto corretto = R × (A + 0,50 × B + 0 × C). Dove R è l’intensità massima applicabile nella zona, A è la parte di costi ammissibili fino a 55 milioni, B quella compresa tra 55 e 110 milioni, C quella oltre i 110 milioni.
Tradotto: la prima fetta da 55 milioni è agevolata piena, la seconda a metà, tutto ciò che supera i 110 milioni non riceve nulla. Non è una riduzione lineare dell’intensità, è una scala a tre gradini. Chi progetta un investimento da 130 milioni deve sapere che gli ultimi venti pesano interamente sulle risorse proprie.
Le premialità: dieci voci, cinque punti percentuali
Sugli investimenti produttivi le percentuali base possono essere aumentate fino al 5% in ragione delle premialità previste dall’Allegato 2. Sono cinque punti percentuali, non un incremento relativo del 5%: una piccola impresa passa dal 65% al 70%, non dal 65% al 68,25%.
Vale la pena essere espliciti su questo, perché la formulazione dell’articolo 9 comma 3 si presta all’equivoco e ho visto stime di contributo sbagliate per questo motivo.
Ma c’è un secondo aspetto, ancora più rilevante sul piano pratico, che si legge solo nella modulistica. Il modulo di dettaglio spese dell’Allegato 5 intesta la sezione così: “Elenco premialità per investimenti produttivi (5% per ciascuna opzione fino a un max di 5%)”.
Le premialità non si sommano. Ciascuna vale cinque punti, ma il tetto complessivo resta cinque. Soddisfarne una sola produce esattamente lo stesso effetto che soddisfarne otto.
Questo ribalta la logica di preparazione della domanda. Non serve costruire un impianto di impegni pluriennali onerosi per massimizzare il contributo: conviene individuare la condizione meno costosa da soddisfare e da mantenere nel tempo, e concentrarsi su quella. Per una PMI il Rating di Legalità è spesso la strada più rapida — si ottiene con istanza all’AGCM, non comporta obblighi occupazionali e non espone a revoca parziale per mancato raggiungimento di target di assunzione.
Le condizioni premianti sono dieci, ciascuna con peso pari a 5:
Le dieci condizioni premianti
- Acquisto e recupero di immobili esistenti e non utilizzati, ove acquisibili e restaurabili
- Acquisizione di personale da imprese in crisi per almeno il 30% dell’incremento occupazionale
- Conseguire o aver conseguito la certificazione per la Parità di Genere
- Adottare politiche Environmental, Social e Governance (ESG)
- Essere o diventare società benefit iscritta all’albo della Regione Puglia (L.R. 18/2022) oppure essere una B Corp
- Essere in possesso del Rating di Legalità (solo PMI)
- Obbligarsi all’incremento occupazionale di almeno 1 ULA per ogni € 300.000,00 di contributo ricevuto
- Raggiungere il 50% di donne occupate in almeno una categoria di lavoratori nell’esercizio a regime e nei tre successivi
- Raggiungere il 50% di giovani under 35 in almeno una categoria di lavoratori nell’esercizio a regime e nei tre successivi
- Ricadute occupazionali con coinvolgimento e assunzione di giovani ricercatori, anche in termini di reshoring
Il divario di onerosità tra queste dieci opzioni è enorme, e vale la pena soppesarlo proprio perché il beneficio è identico. Alcune si ottengono prima della domanda con costi contenuti e senza strascichi: il Rating di Legalità, l’iscrizione all’albo regionale delle società benefit. Altre sono impegni pluriennali che vincolano l’assetto occupazionale.
La premialità n. 7 è quella su cui invito a fare i conti con più attenzione: un’ULA aggiuntiva ogni 300.000 euro di contributo significa, su un contributo da 2 milioni, l’impegno a sette unità lavorative in più. Per cinque punti percentuali ottenibili anche in altro modo.
⚠️ Attenzione — L’articolo 19 comma 5 lettera c prevede la revoca parziale limitatamente alla quota incrementale se le attività o le condizioni previste per la concessione delle premialità non risultano realizzate. La premialità non è un bonus acquisito: è una promessa che va mantenuta, altrimenti quella quota va restituita con interessi.
La maggiorazione sulla R&S fino all’80%
L’intensità per ricerca industriale e sviluppo sperimentale può essere aumentata di 15 punti percentuali, fino a un massimo dell’80% dei costi ammissibili, se è soddisfatta una di due condizioni: il progetto prevede collaborazione effettiva tra imprese di cui almeno una PMI, senza che una singola impresa sostenga da sola più del 70% dei costi ammissibili; oppure i risultati sono ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source.
L’80% esiste. Ma vale sulla ricerca industriale di una piccola impresa in collaborazione effettiva, non sull’investimento produttivo. Sono cose molto diverse e la confusione tra le due genera aspettative che poi si sgonfiano in istruttoria.
La riserva datacenter da 100 milioni
Questo passaggio dell’articolo 9 comma 5 merita attenzione perché viene raccontato male quasi ovunque.
L’intensità di aiuto relativa alla voce investimenti produttivi, per i datacenter, è ridotta del 50%. Non “ridotta al 50%”. Significa dimezzata: una piccola impresa che investe in un datacenter non prende il 65%, prende il 32,5%. Su un investimento da dieci milioni la differenza sfiora i tre milioni e mezzo.
Contestualmente l’Avviso riserva una quota di 100 milioni di euro per questa tipologia di investimenti. “Riserva” significa che quella quota non sarà usata per altre tipologie, salvo diversa decisione della Giunta regionale — per esempio se dovesse constatarsi una bassa richiesta di sostegno pubblico nel settore. E se le richieste dovessero superare i 100 milioni riservati, non sarà possibile concedere ulteriori finanziamenti per tali impianti a valere sull’Avviso.
Importi minimi e massimi: le soglie che decidono tutto
STEP non è un bando per piccoli investimenti. La soglia minima è il primo filtro e taglia fuori la maggior parte del tessuto produttivo salentino.
Grandi imprese
Investimento minimo: € 3.000.000
Massimale investimenti produttivi: € 110.000.000
Medie imprese
Investimento minimo: € 1.000.000
Massimale investimenti produttivi: € 50.000.000
Piccole imprese
Investimento minimo: € 1.000.000
Massimale investimenti produttivi: € 40.000.000
Start up innovative
Investimento minimo: € 1.000.000
Massimale investimenti produttivi: € 20.000.000
Sulle altre componenti valgono tetti autonomi:
- Ricerca industriale e sviluppo sperimentale: massimo € 30 milioni per le grandi imprese, € 20 milioni per PMI, start up tecnologiche e imprese innovative. Il limite di 30 milioni può salire a 40 solo nel caso in cui la grande impresa opti per il punto iii dell’articolo 7 comma 1 e consegua, partendo da un TRL almeno pari a 5, il TRL 9, assicurando l’industrializzazione nell’unità locale pugliese.
- Formazione: massimo € 4 milioni per la grande impresa, € 2 milioni per PMI, start up tecnologiche e imprese innovative.
- Servizi di consulenza e internazionalizzazione: massimo € 0,5 milioni, solo PMI.
- Partecipazione a fiere: massimo € 0,5 milioni, solo PMI.
Su quel passaggio dei 40 milioni è utile fermarsi. Circola l’idea che le modifiche di marzo 2026 abbiano “innalzato i tetti a 30 e 20 milioni”. Non è così: 30 e 20 erano già i valori dell’Avviso di luglio 2025. La modifica reale è l’introduzione della soglia condizionata a 40 milioni, subordinata a tre condizioni cumulative — punto iii, TRL 9, industrializzazione nell’unità locale pugliese.
Spese ammissibili e spese escluse
Gli investimenti produttivi devono configurare un “investimento iniziale” secondo il GBER: creazione di un nuovo stabilimento, ampliamento della capacità di uno esistente, diversificazione della produzione per ottenere prodotti o servizi non fabbricati precedentemente in quello stabilimento, oppure cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo.
Attivi materiali
- Acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni, entro il 10% dell’importo dell’investimento produttivo; il limite sale al 15% per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici.
- Opere murarie e assimilabili, incluso l’acquisto dell’immobile e le spese per impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili o di cogenerazione nei limiti dell’autoconsumo dell’unità produttiva, purché non preponderanti rispetto all’investimento complessivo.
- Macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica. Sono ammissibili mezzi mobili solo se strettamente necessari al ciclo di produzione e dimensionati sull’effettiva capacità produttiva; esclusi in ogni caso i mezzi di trasporto di merci o persone e i mezzi targati.
- Studi preliminari di fattibilità, solo PMI, entro il 2% dell’importo complessivo ammissibile del programma.
- Progettazione e direzione lavori, solo PMI, entro il 6% dell’importo ammissibile delle opere murarie e assimilabili.
Attivi immateriali
Programmi informatici, brevetti, licenze, know how e conoscenze tecniche non brevettate, nuove tecnologie di prodotti e processi, per la parte utilizzata nell’unità produttiva interessata dal programma.
Devono essere utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario, essere ammortizzabili, essere acquistati a condizioni di mercato da terzi senza relazioni con l’acquirente, figurare all’attivo dell’impresa e restare associati al progetto per almeno cinque anni (grandi imprese) o tre anni (PMI) dal completamento dell’investimento.
Un limite asimmetrico che conviene conoscere: per le grandi imprese gli attivi immateriali sono ammissibili non oltre il 50% dei costi totali di investimento ammissibili. Per le PMI può essere ammissibile il 100%. Per un’impresa software di piccole dimensioni è una differenza strutturale.
Ricerca industriale e sviluppo sperimentale
Personale impiegato nelle attività di R&S, strumentazioni e attrezzature nella misura e per il periodo di utilizzo sul progetto, costi di immobili e terreni per quota e durata di utilizzo, ricerca contrattuale e acquisizione di conoscenze e brevetti, servizi di consulenza equivalenti, spese generali e altri costi di esercizio.
Due precisazioni operative che emergono dalla modulistica e che cambiano il modo di costruire il budget:
- Le spese generali sono tetto al 20% delle altre voci di R&S. Il modulo le definisce come “spese generali, as a service, cloud e altri costi di esercizio” — la menzione esplicita dei servizi cloud e as a service è rilevante per i progetti software e AI, dove l’infrastruttura di calcolo può pesare parecchio. Sopra quella soglia non c’è capienza.
- Personale e consulenze si rendicontano a costi standard unitari, non a costo reale. Il costo del personale segue la tabella N.1, quello delle consulenze la tabella N.2, entrambe nell’Allegato 2 dell’Avviso. Chi imposta il piano economico partendo dai costi effettivi aziendali arriva a un numero che non corrisponderà mai a quello riconosciuto.
C’è poi una regola di deduzione che vale la pena conoscere in anticipo: se nei cinque anni precedenti sono stati concessi aiuti per l’acquisizione dell’immobile o del fabbricato, quegli aiuti vanno dedotti dall’importo richiesto. Riguarda le imprese che hanno già beneficiato di agevolazioni immobiliari e che ripresentano lo stesso cespite in un nuovo programma.
Formazione
Ammissibili gli interventi formativi connessi al progetto e rivolti al personale coinvolto, attinenti ai settori STEP. Non sono concessi aiuti per le formazioni obbligatorie per legge. I costi si calcolano tramite opzioni semplificate: due costi standard unitari ora/partecipante previsti dal Regolamento delegato (UE) 1676/2023.
Il Costo unitario 2 — tariffa oraria della retribuzione del dipendente in formazione — non può essere riconosciuto se lo stesso partecipante è contemporaneamente rendicontato nei costi del personale impegnato in R&S. Doppio conteggio escluso.
⚠️ Attenzione — Chi inserisce una componente formativa deve allegare obbligatoriamente un accordo preliminare sottoscritto tra l’impresa e le organizzazioni sindacali, le associazioni datoriali territoriali o le federazioni di categoria firmatarie del CCNL applicato nell’unità produttiva. È un adempimento che richiede una trattativa con le parti sociali e va avviato con largo anticipo: non si risolve nei giorni finali di preparazione dell’istanza.
Spese non ammissibili
Cosa resta fuori dal piano agevolato
- Spese di pura sostituzione — non configurano investimento iniziale
- Spese notarili, imposte e tasse
- Macchinari e attrezzature usati — richiesti beni nuovi di fabbrica
- Titoli di spesa regolati in contanti
- Spese di funzionamento
- Acquisto di scorte
- Commesse interne di lavorazione, anche se capitalizzate, in qualsiasi settore
- Titoli di spesa con beni agevolabili sotto € 500,00
- Consulenza per la domanda di contributo e per la rendicontazione
- Mezzi mobili non strettamente funzionali all’attività
- IVA e ogni altro tributo od onere fiscale, salvo non recuperabilità
- Spese non capitalizzate, eccetto R&S, formazione e acquisizione di servizi
Non sono ammesse le forniture “chiavi in mano” che non rispettino le condizioni di ammissibilità previste dall’Allegato 2.
Come si presenta la domanda: le due fasi dell’iter STEP
La procedura è a sportello valutativo, ai sensi dell’articolo 5 comma 3 del D.Lgs. 123/1998. Le istanze vengono istruite in ordine cronologico di invio telematico, fino a esaurimento delle risorse. Nessuna graduatoria a punti, nessuna finestra da rispettare.
Fase 1 — Istanza di accesso
Le istanze si inoltrano esclusivamente in via telematica attraverso la procedura on line “Programma STEP” sulla piattaforma SMART della Regione Puglia. All’invio vengono assegnati un protocollo regionale e un CUP per ogni impresa.
Un elemento che conviene sfruttare: i Programmi STEP possono essere avviati successivamente all’invio dell’istanza di accesso. Non bisogna aspettare la concessione. Attenzione però al rovescio della medaglia — l’eventuale avvio prima della concessione non determina alcun diritto a favore dell’impresa né obbligo di impegno o di spesa per la Regione. Si anticipa a proprio rischio.
Cosa conta come “avvio dei lavori”
La questione è delicata, perché avviare prima dell’invio della domanda rende l’istanza inammissibile. Il glossario dell’Avviso definisce l’avvio dei lavori come la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento, oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature, o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento — a seconda di quale condizione si verifichi prima.
Altrettanto importante è cosa non costituisce avvio dei lavori: l’acquisto del terreno e i lavori preparatori come la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità. Questi si possono fare liberamente prima di presentare l’istanza, e anzi è consigliabile farli — la cantierabilità è uno dei criteri su cui l’istruttoria può escludere il progetto.
Puglia Sviluppo avvia l’esame istruttorio, se necessario anche con interlocuzione con il proponente, avvalendosi eventualmente di un esperto qualificato indipendente. I criteri si articolano su due livelli: ammissibilità formale (conformità documentale, coerenza con i settori STEP, soddisfazione delle condizioni di criticità della tecnologia) e valutazione sostanziale.
La valutazione sostanziale guarda alla realizzabilità tecnica e ambientale, alla compatibilità urbanistica e ai tempi per le autorizzazioni, alla qualità della domanda in termini di obiettivi e analisi di mercato, alla validità tecnico-economica — coerenza tra dimensione dei soggetti e investimenti, sostenibilità patrimoniale, finanziaria ed economica, copertura finanziaria — agli aspetti occupazionali, alla qualificazione delle risorse e alla capacità di rafforzare le catene del valore. Per le sole start up si valutano anche qualità del team, replicabilità e scalabilità della tecnologia e del modello di business.
Per il progetto di R&S, formazione e consulenze, Puglia Sviluppo può avvalersi di un esperto qualificato a livello di docente universitario o ricercatore iscritto al Registro digitale degli esperti del MUR.
Sulla sostenibilità ambientale, le verifiche sono della Struttura del Referente per la Sostenibilità Ambientale della Regione, sulla base delle schede DNSH e di verifica climatica compilate in piattaforma.
Cosa serve preparare per l’istanza di accesso
Qui sta la parte che fa la differenza tra una candidatura pronta e una che si arena. La modulistica dell’Allegato 5 richiede molto più di un formulario compilato: servono elaborati tecnici a firma di professionisti abilitati, che non si producono in una settimana.
Questionario ex ante
Chi lo firma:
Impresa
Contenuto:
Anagrafica e dimensione, fatturato dell’ultimo triennio, mercati di riferimento e quota export, risorse umane e formazione, investimenti pregressi in transizione ecologica
Relazione di cantierabilità
Chi lo firma:
Tecnico abilitato iscritto a Ordine o Collegio professionale
Contenuto:
Localizzazione dell’intervento, compatibilità urbanistica, stato autorizzativo. Va prodotta da ciascuna impresa coinvolta nel programma
Relazione di sostenibilità ambientale
Chi lo firma:
Impresa, con supporto tecnico
Contenuto:
Livello di sostenibilità raggiunto applicando il Protocollo ITACA Puglia vigente ai sensi della L.R. 13/2008, con gli esiti delle analisi sul rispetto del principio DNSH
Verifica climatica
Chi lo firma:
Tecnico iscritto all’Albo professionale di riferimento
Contenuto:
Richiesta a seconda dell’ambito di applicazione per il settore di intervento, su due profili: neutralità climatica e mitigazione, oppure resilienza climatica e adattamento
Relazione dell’esperto scientifico
Chi lo firma:
Esperto scientifico o responsabile del progetto con adeguate competenze
Contenuto:
Attestazione del livello di maturità tecnologica raggiunto e documentazione di supporto
Accordo preliminare con le parti sociali
Chi lo firma:
Impresa e OO.SS. o associazioni datoriali firmatarie del CCNL
Contenuto:
Obbligatorio solo se il programma include interventi formativi
Dettaglio spese del programma
Chi lo firma:
Impresa
Contenuto:
Voce per voce e distinto per ciascuna sede richiesta ad agevolazione, con indicazione delle premialità richieste
Le dichiarazioni sono rese ai sensi degli articoli 46, 47, 75 e 76 del DPR 445/2000, con firma digitale. Le conseguenze delle dichiarazioni mendaci sono quelle penali ordinarie.
Una nota sulla tempistica che vale per chiunque stia valutando la candidatura: tra relazione di cantierabilità, verifica climatica ed eventuale accordo sindacale, il tempo tecnico di preparazione dell’istanza si misura in settimane, non in giorni. Su uno sportello che valuta in ordine cronologico, chi parte prima con la documentazione arriva prima in coda.
Fase 2 — Progetto definitivo
In caso di esito positivo la Regione adotta la Determinazione Dirigenziale di concessione delle agevolazioni, che trasmette all’impresa allegando la Relazione Istruttoria dell’Organismo Intermedio. Quella determina quantifica il contributo massimo concedibile e ammette l’istanza alla fase di presentazione del progetto definitivo.
Da lì scattano due termini distinti che è facile confondere:
60 giorni — termine perentorio
Adempimento:
Presentazione telematica del progetto definitivo corredato dalla documentazione richiesta
Se non rispettato:
Decadenza automatica dell’istanza
150 giorni — prorogabile
Adempimento:
Documentazione sulla concessione di finanziamento a medio-lungo termine e/o apporto di mezzi propri per la copertura della quota non agevolata, più eventuali autorizzazioni amministrative
Se non rispettato:
Prorogabile su richiesta motivata
Il progetto definitivo si presenta ancora via PEC
L’articolo 13 comma 1 lo dice chiaramente: il progetto definitivo va trasmesso telematicamente tramite PEC, “nelle more della realizzazione della piattaforma telematica nella quale vi sarà apposita procedura informatica”. La piattaforma SMART copre la fase di accesso. La seconda fase, ad oggi, no. Chi pianifica i tempi immaginando un iter interamente digitale sbaglia il conto.
Conclusa l’istruttoria del progetto definitivo, con atto dirigenziale della Sezione Competitività si approva la proposta, si determina l’importo complessivo delle agevolazioni, si impegna la spesa e si individua il termine per la sottoscrizione del Disciplinare STEP. Le erogazioni si richiedono poi tramite i Sistemi Informativi Regione Puglia (SIRP), con rendicontazioni per stati di avanzamento.
Cosa succede se i fondi si esauriscono
L’articolo 12 comma 18 introduce un meccanismo che vale la pena conoscere: in caso di esaurimento della dotazione, la Regione ammette comunque le istanze valutate ammissibili con riserva. La circostanza viene comunicata tempestivamente alle imprese, che hanno facoltà di presentare ugualmente il progetto definitivo entro il termine perentorio; in caso contrario la domanda decade automaticamente.
Tradotto: l’esaurimento dei fondi non chiude la porta in faccia, ma sposta l’impresa in una posizione di attesa che comporta comunque il costo di predisporre il progetto definitivo. È una scelta da valutare, non un automatismo.
Come viene valutata davvero la domanda
Avere i requisiti non basta. L’Allegato 4 dell’Avviso contiene le procedure e i criteri con cui Puglia Sviluppo istruisce le istanze, e prevede soglie numeriche di esclusione che fermano la valutazione prima ancora di entrare nel merito industriale del progetto.
È la parte che un consulente dovrebbe leggere per prima, perché consente un pre-screening rapido su due bilanci.
Primo filtro: coerenza tra impresa e investimento
Si confronta la dimensione del programma con la dimensione di chi lo propone, attraverso due rapporti. Per le imprese inattive o senza due bilanci approvati, la valutazione si fa sui dati della controllante.
Investimento / fatturato
Voce A1 del conto economico
3 punti:rapporto ≤ 1,5
2 punti:1,5 < rapporto < 3
1 punto:rapporto ≥ 3
Investimento / patrimonio netto
3 punti:rapporto ≤ 1,5
2 punti:1,5 < rapporto < 2,75
1 punto:rapporto ≥ 2,75
⚠️ Soglia di esclusione — Le iniziative che non raggiungono un punteggio complessivo di almeno 4 sono escluse, e la valutazione si ferma lì. Nessun esame del merito tecnologico, nessuna interlocuzione.
C’è però una via di recupero, e conviene conoscerla prima di rinunciare. Se il punteggio è inferiore a 4, al patrimonio netto si possono aggiungere apporti di nuovi mezzi propri necessari alla realizzazione del programma, documentati per esempio con delibera assembleare. Sono considerati anche i finanziamenti bancari a medio-lungo termine e le operazioni di private debt o private equity.
Un’impresa con un milione di fatturato che propone un investimento da un milione ottiene 3 punti sul primo rapporto. Se il patrimonio netto è di 400.000 euro, il secondo rapporto vale 2,5 e porta 1 punto solo: totale 4, si passa per un soffio. Ma se il fatturato scendesse sotto i 350.000 euro il primo rapporto supererebbe 3 e si scenderebbe a 2 punti: esclusione, salvo ricapitalizzazione documentata.
Secondo filtro: indici di bilancio sugli ultimi due esercizi
Superato il primo test, si analizzano tre indici patrimoniali e finanziari, calcolati su ciascuno degli ultimi due bilanci.
Indipendenza finanziaria (X)
Patrimonio netto / totale passivo
3 punti:X ≥ 15%
2 punti:10% ≤ X < 15%
1 punto:0% < X < 10%
0 punti:X ≤ 0%
Copertura immobilizzazioni (Y)
(Patrimonio netto + debiti m/l) / immobilizzazioni
3 punti:Y ≥ 1,25
2 punti:0,90 ≤ Y < 1,25
1 punto:0 < Y < 0,90
0 punti:Y ≤ 0
Liquidità (Z)
(Attività correnti − rimanenze) / passività correnti
3 punti:Z ≥ 0,70
2 punti:0,40 ≤ Z < 0,70
1 punto:0 < Z < 0,40
0 punti:Z ≤ 0
La somma dei tre indici genera una classe di merito per ciascun esercizio: classe 1 da 7 a 9 punti, classe 2 da 4 a 6, classe 3 sotto 4. Le classi dei due esercizi vengono poi confrontate tra loro, e il peggioramento pesa: un’impresa che passa dalla classe 2 alla classe 3 finisce in classe 3, mentre chi migliora dalla 3 alla 1 si ferma in classe 2.
Sul fronte economico si calcolano ROE (risultato netto su patrimonio netto) e ROI (risultato operativo su capitale investito). Non hanno soglie fisse: se ne valuta la tendenza. Indici positivi su entrambi gli esercizi danno classe 1, positivi solo nell’ultimo danno classe 2, il resto classe 3.
L’esito finale nasce dall’incrocio delle due valutazioni:
✅ Esito positivo
- Patrimoniale classe 1, con economici in classe 1, 2 o 3
- Patrimoniale classe 2, con economici in classe 1 o 2
- Patrimoniale classe 3, con economici in classe 1
❌ Esito negativo — esclusione
- Patrimoniale classe 2, con economici in classe 3
- Patrimoniale classe 3, con economici in classe 2 o 3
La lettura che se ne ricava è chiara: una solida struttura patrimoniale compensa risultati economici deboli, ma non vale il contrario. Un’impresa redditizia ma sottocapitalizzata resta in classe 3 sul patrimoniale e passa solo se gli indici economici sono positivi su entrambi gli esercizi.
Terzo filtro: cantierabilità
L’iniziativa si considera non cantierabile — e quindi esclusa — in tre casi specifici: mancata individuazione del suolo o del lotto dove verrà realizzato l’investimento; evidente incompatibilità con gli strumenti urbanistici vigenti; marcati scostamenti tra le previsioni di avvio e conclusione degli investimenti e i tempi effettivamente occorrenti per ottenere autorizzazioni, concessioni e pareri.
Serve il titolo di disponibilità della sede — locazione, comodato, compravendita — con durata coerente con i vincoli di mantenimento dei beni agevolati. Un contratto di locazione triennale su un investimento che va tenuto cinque anni è un problema.
La copertura finanziaria con il cash flow
Se l’impresa copre l’investimento con apporto di mezzi propri tramite riserve libere di patrimonio, viene verificato l’equilibrio fonti-impieghi nell’anno precedente l’avvio del programma.
C’è però un’alternativa poco nota: le imprese il cui bilancio è sottoposto al controllo di una società di revisione legale — anche solo per l’ultimo esercizio — possono coprire gli investimenti utilizzando il cash flow. La possibilità è subordinata alla capacità dimostrata di aver generato flussi negli esercizi precedenti e di generarne di adeguati durante la realizzazione, e va corredata da rendiconti finanziari previsionali. In sede di progetto definitivo serve delibera assembleare o contratto di cash pooling.
È una leva interessante per le imprese strutturate che non vogliono immobilizzare liquidità né accendere debito, ma richiede la revisione legale del bilancio. Chi non ce l’ha non può accedervi.
Vincoli e obblighi dopo la concessione
La parte che si legge meno e che determina se il contributo resta in azienda o torna indietro.
- Cofinanziamento minimo 25% — i beneficiari delle agevolazioni sull’investimento produttivo sono obbligati ad apportare un contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili, con risorse proprie o finanziamento esterno in forma priva di qualsiasi sostegno pubblico.
- Mantenimento dei beni — nelle immobilizzazioni per almeno 5 anni dal completamento dell’investimento (3 anni per le PMI).
- Divieto di delocalizzazione — fuori da Unione europea e Spazio economico europeo nei 5 anni successivi al completamento per le grandi imprese, 3 anni per le PMI. Per data di completamento si intende quella dell’ultimo titolo di spesa ammissibile.
- Impegni occupazionali — mantenimento dei livelli occupazionali in Puglia e incremento presso l’unità locale agevolata, con attenzione all’occupazione femminile, per l’anno a regime e i tre successivi. La revoca totale scatta se non si rispetta almeno il 90% dell’impegno assunto.
- Clausola sociale — applicazione integrale del CCNL di settore e, se esistente, del contratto collettivo territoriale.
- CUP in fattura — obbligatorio su tutte le fatture ai fini della rendicontazione, pena l’inammissibilità delle spese. L’impresa deve verificare che i fornitori adempiano.
- Polizza catastrofale — introdotta a marzo 2026 tra le cause di revoca totale: il mancato adempimento dell’impegno di stipula della polizza prevista dalla Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023) comporta la revoca.
- Durata — il progetto deve essere avviato in data successiva all’invio della domanda, pena inammissibilità, e può durare al massimo 36 mesi, prorogabili su richiesta motivata presentata prima della scadenza.
- Monitoraggio — obbligo di disponibilità a controlli e richieste di informazioni fino a 5 anni dall’ultimazione dell’investimento.
I dati dei beneficiari confluiscono nel sistema informativo ARACHNE, lo strumento della Commissione europea per l’individuazione di rischi di frode, conflitti di interesse e irregolarità. Non è un dettaglio formale: alimenta le verifiche dell’Autorità di Gestione sia in fase di selezione sia in attuazione.
Cosa si intende per unità produttiva
Il termine ricorre continuamente nell’Avviso e vale la pena fissarne il significato, perché non coincide con “sede legale” né con “stabilimento”. Il glossario la definisce come la struttura produttiva dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più sedi o impianti, anche fisicamente separati ma funzionalmente collegati.
Due conseguenze pratiche. La prima: un’impresa con sede legale fuori regione può accedere, purché l’unità produttiva oggetto dell’investimento sia in Puglia e regga i quattro requisiti di autonomia. La seconda: un programma può insistere su più siti pugliesi distinti e restare un’unica unità produttiva, se i siti sono funzionalmente collegati. Nel dettaglio spese, però, i costi vanno comunque distinti per ciascuna sede richiesta ad agevolazione.
Bando STEP Puglia: cumulabilità con altre agevolazioni
STEP è un aiuto di Stato in esenzione ai sensi del GBER — Regolamento (UE) 651/2014 e successive modifiche. Non è de minimis. Questo determina tutto il regime di cumulo.
✅ Altri aiuti di Stato su costi distinti
Condizioni:
Cumulabile. Le misure devono riguardare voci di spesa diverse e individuabili
⚠️ Altri aiuti di Stato sulle stesse spese
Condizioni:
Condizionato. Solo se il cumulo non porta a superare l’intensità o l’importo di aiuto più elevati applicabili in base al GBER e alla Carta degli Aiuti 2021-2027
❌ Aiuti de minimis sulle stesse spese
Condizioni:
Vietato se il cumulo porta a un’intensità superiore ai livelli stabiliti dalle regole comunitarie
✅ Aiuti senza costi ammissibili individuabili
Condizioni:
Cumulabili con aiuti con costi individuabili; tra loro fino alla soglia massima GBER
✅ Misure generali non costituenti aiuto di Stato
Condizioni:
Cumulabili in misura non superiore alla spesa effettivamente sostenuta
⚠️ Garanzie pubbliche (Fondo MCC, SACE) — solo PMI
Condizioni:
In presenza di ESL derivante da garanzia, controgaranzia, cogaranzia o riassicurazione, la verifica tiene conto dei limiti della Carta degli Aiuti
⚠️ Attenzione — L’articolo 19 comma 2 lettera a prevede la revoca totale se per gli interventi oggetto del programma agevolato risultano assegnate altre agevolazioni inquadrabili come aiuti di Stato senza che il beneficiario ne abbia dato precedente segnalazione. Il problema non è solo il cumulo eccessivo: è la mancata dichiarazione. Se il cumulo emerge in sede di istruttoria, accertamento o ispezione e non era stato segnalato, si perde tutto.
Nel caso in cui l’intensità massima venga superata, l’Avviso prevede la rideterminazione del contributo anziché la revoca. Ma solo se il cumulo è stato dichiarato.
Una precisazione sui crediti d’imposta, dove circolano semplificazioni pericolose: la valutazione dipende dalla qualificazione del singolo credito. Quelli configurati come aiuto di Stato in regime GBER concorrono al calcolo dell’intensità sulle stesse spese; quelli che non costituiscono aiuto di Stato incontrano come unico limite il 100% del costo. Va verificato strumento per strumento, non per categoria.
Cosa è cambiato: le due tornate di modifiche del 2026
Qui sta il valore aggiunto di una lettura aggiornata. L’Avviso approvato con Determina n. 477 del 16 luglio 2025 (BURP n. 61 del 31 luglio 2025) è stato modificato due volte.
Marzo 2026 — le modifiche richieste dalla Commissione
Con DGR n. 255 del 17 marzo 2026 e Determina n. 168 del 18 marzo 2026, pubblicate sul BURP n. 23 del 23 marzo 2026, la Regione ha recepito gli esiti degli approfondimenti con i Servizi della Commissione europea. Le istanze sono state acquisite in piattaforma nella nuova versione dal 24 marzo 2026.
- Riformulazione dell’articolo 7 sui progetti ammissibili e sui requisiti TRL.
- Introduzione dell’open innovation come modalità di conseguimento del TRL 5 per start up e imprese innovative.
- Innalzamento condizionato del tetto R&S a 40 milioni per le grandi imprese, alle tre condizioni già viste.
- Inserimento della nuova lettera l) all’articolo 19 comma 2: la mancata stipula della polizza catastrofale diventa causa di revoca totale.
- Aggiornamento degli allegati 2, 4 e 5, con specificazioni sulla documentazione TRL e sulla relazione dell’esperto scientifico.
Agosto 2026 — il passaggio al modello FNLC
Con Determina n. 636 del 6 agosto 2026, pubblicata sul BURP n. 64 del 13 agosto 2026, l’Avviso e gli allegati 2 e 5 sono stati nuovamente aggiornati. La ragione è tecnica ma le conseguenze sono operative.
Il Comitato di Sorveglianza del Programma Regionale ha approvato a luglio 2026, con procedura di consultazione scritta urgente, l’adozione di schemi di finanziamento non collegato ai costi (FNLC): un modello in cui il rimborso del contributo dell’Unione non è agganciato ai costi sostenuti ma al soddisfacimento di condizioni e risultati predeterminati — adozione degli atti di concessione, avvio degli investimenti, completamento dei progetti.
Per l’impresa il cambiamento più visibile è questo: sparisce la Nota di ammissione. Al suo posto la Regione adotta direttamente la Determinazione Dirigenziale di concessione delle agevolazioni, trasmessa insieme alla Relazione Istruttoria di Puglia Sviluppo. È da quella determina che decorrono i 60 giorni per il progetto definitivo e i 150 giorni per la copertura finanziaria.
La Determina 636 dispone espressamente che il provvedimento ha effetto anche relativamente alle istanze già presentate a partire dalla pubblicazione dell’avviso. Chi ha depositato la domanda nei mesi precedenti si trova quindi nel nuovo regime.
Nella stessa occasione è stato introdotto il comma 18 all’articolo 12 — l’ammissione con riserva in caso di esaurimento fondi — e sono state corrette le lettere di rinvio all’articolo 9 comma 1, che ora richiama correttamente le lettere ii, iii e iv dell’articolo 7 anziché i, ii e iii.
Il rischio di lavorare su fonti datate
La maggior parte delle schede e delle guide online su STEP Puglia si ferma alla versione di marzo 2026, quando non addirittura a quella di luglio 2025. Descrivono un iter con la Nota di ammissione che oggi non esiste più. Prima di impostare un cronoprogramma o una nota informativa per un cliente, conviene verificare sempre la data dell’ultimo aggiornamento del testo consultato. Gli allegati nella loro ultima versione sono pubblicati sulla pagina dedicata del portale regionale.
STEP Puglia è lo strumento giusto per la tua impresa?
Vale la pena essere onesti sui limiti. STEP non è un bando per il tessuto produttivo medio del Salento. La soglia di un milione di investimento, il requisito di fatturato medio triennale, l’obbligo di cofinanziamento al 25% e la complessità dell’iter selezionano una fascia ristretta di imprese.
Ha senso valutare STEP se: l’impresa ha una tecnologia già validata almeno a TRL 5 riconducibile agli elenchi dell’Allegato 3; l’investimento supera il milione ed è sostenibile finanziariamente; esiste o si può costituire un’unità locale operativa credibile in Puglia; c’è capacità organizzativa per gestire rendicontazione, vincoli occupazionali e monitoraggio quinquennale.
Probabilmente non ha senso se: il progetto vale poche centinaia di migliaia di euro; la tecnologia è ancora un concept o un prototipo iniziale; l’innovazione è di processo ordinario senza contenuto critico ai sensi del Regolamento STEP; manca la copertura della quota privata.
Nel secondo caso il panorama pugliese offre alternative più proporzionate — TecnoNidi per le start up innovative, i Programmi Integrati di Agevolazione, gli avvisi sulla trasformazione digitale delle PMI. Presentare un progetto sovradimensionato per inseguire una dotazione più ricca è un errore che costa tempo e credibilità.
Un’ultima considerazione sui tempi. Lo sportello è aperto e valuta in ordine cronologico. Non c’è una scadenza da rincorrere, ma c’è una dotazione che si consuma. Sui 128,7 milioni dell’Azione 13.1 in particolare, la capienza è sensibilmente inferiore. Chi ha un progetto maturo non ha ragioni per aspettare.
In sintesi
L’Avviso STEP mette a disposizione 471,5 milioni di euro per lo sviluppo e la fabbricazione di tecnologie critiche in Puglia, con contributi a fondo perduto dal 25% all’80% a seconda della voce di spesa, della dimensione d’impresa e delle premialità. Sportello aperto dal 5 agosto 2025, valutazione cronologica, nessuna scadenza fissa.
I filtri veri sono quattro: soglia minima di investimento (1 milione per PMI e start up, 3 per le grandi imprese), maturità tecnologica (TRL 5 come base), localizzazione dell’unità locale in Puglia, capacità di cofinanziamento al 25%. Superati quelli, la partita si gioca sulla qualità industriale del progetto e sulla capacità di dimostrare il rafforzamento di una catena del valore strategica.
Il suggerimento pratico, se stai valutando una candidatura: parti dalla verifica di coerenza tecnologica sull’Allegato 3 prima di costruire qualsiasi piano di spesa. È lì che si decide se il progetto è dentro o fuori, e nessuna qualità del business plan compensa una tecnologia che non rientra nel perimetro.
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