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Iperammortamento 2026: come richiederlo, la guida completa

Maggiorazione del costo fino al 180%, procedura GSE in tre fasi: tutto quello che le PMI del Salento devono sapere prima di investire

Punti chiave

🎯 Non è un credito d'imposta: è una maggiorazione del costo fiscale, utile solo con imponibile su cui scaricarla
💡 Tre comunicazioni obbligatorie al GSE (preventiva, conferma, completamento), ciascuna con scadenze proprie
📋 Perizia tecnica asseverata e certificazione contabile sono sempre richieste per il completamento
🚀 Cumulabile con ZES Unica e Nuova Sabatini, ma sempre al netto di altri contributi sulla stessa spesa
⚠️ Le comunicazioni periodiche di gennaio e giugno durano per tutto il periodo di ammortamento, anche oltre il 2028
Introduzione
Iperammortamento 2026: come richiederlo, la guida completa Dal 12 giugno 2026 la piattaforma del GSE è operativa: le imprese possono finalmente prenotare l’Iperammortamento 2026, la maggiorazione del costo di acquisizione che ha sostituito il credito d’imposta Transizione 4.0 e 5.0. Non è un bonus automatico. È una procedura in tre fasi, con scadenze precise e […]

Iperammortamento 2026: come richiederlo, la guida completa

Dal 12 giugno 2026 la piattaforma del GSE è operativa: le imprese possono finalmente prenotare l’Iperammortamento 2026, la maggiorazione del costo di acquisizione che ha sostituito il credito d’imposta Transizione 4.0 e 5.0. Non è un bonus automatico. È una procedura in tre fasi, con scadenze precise e documenti tecnici obbligatori — e chi sbaglia un passaggio rischia di perdere il beneficio anche dopo aver già fatto l’investimento.

In questa guida vediamo cos’è esattamente l’Iperammortamento 2026, chi può richiederlo, quali beni rientrano, come funziona la procedura sulla piattaforma GSE passo per passo, e cosa serve per non trovarsi con un investimento fatto ma un beneficio negato in sede di controllo.

📋 In sintesi

L’Iperammortamento 2026 (L. 199/2025, art. 1 commi 427-436) è una maggiorazione del costo di acquisizione di beni strumentali nuovi, valida solo ai fini delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing. Non è un credito d’imposta compensabile in F24. Si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, con aliquote del 180% (fino a 2,5 milioni), 100% (da 2,5 a 10 milioni) e 50% (da 10 a 20 milioni). La gestione è affidata al GSE attraverso una piattaforma telematica dedicata.

Cos’è l’Iperammortamento 2026 e come funziona

Partiamo dal punto che genera più confusione tra chi ha già usato il credito d’imposta Transizione 4.0: l’Iperammortamento 2026 non è un credito d’imposta. È un meccanismo diverso, introdotto dalla Legge di Bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi da 427 a 436) che torna alla logica della maggiorazione del costo fiscalmente riconosciuto — la stessa impostazione del vecchio super/iper ammortamento del 2017-2019, ma con una procedura di accesso completamente nuova.

In pratica: il bene resta iscritto in bilancio al suo costo reale. Solo ai fini fiscali, per il calcolo delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, quel costo viene aumentato di una percentuale stabilita dalla norma. Il risultato è che l’impresa deduce ogni anno una quota più alta, riducendo l’imponibile IRES o IRPEF — ma non l’IRAP, che resta fuori dal perimetro dell’agevolazione.

Ma c’è una differenza pratica enorme rispetto al credito d’imposta che vale la pena chiarire subito: il credito si compensava in F24 anche senza imposte da pagare, perché era un vero e proprio bonus fiscale. L’Iperammortamento, invece, produce un vantaggio solo se l’impresa ha imponibile su cui applicare la maggior deduzione. Se l’esercizio chiude in perdita, il beneficio non si perde — viene rinviato agli esercizi successivi fino a esaurimento — ma chi ha un’azienda strutturalmente in perdita dovrebbe valutare con attenzione se questo è davvero lo strumento giusto, o se altre misure a contributo diretto sono più adatte al caso specifico.

Le aliquote per scaglione di investimento

La maggiorazione del costo non è fissa: varia in base all’ammontare complessivo degli investimenti effettuati da ciascuna impresa in ciascuna annualità. Questi sono gli scaglioni previsti dall’articolo 4 del decreto attuativo:

Scaglione investimentoMaggiorazione costo
Fino a 2,5 milioni di euro180%
Da 2,5 a 10 milioni di euro100%
Da 10 a 20 milioni di euro50%

Significa, per esempio, che un macchinario da 100.000 euro che rientra nel primo scaglione viene fiscalmente riconosciuto per 280.000 euro (100.000 + 180% di maggiorazione). È su questo valore maggiorato che si calcolano le quote di ammortamento deducibili negli anni successivi — non sull’intero importo in un colpo solo, ma seguendo i normali coefficienti di ammortamento del bene.

Chi può accedere all’Iperammortamento 2026

I requisiti soggettivi sono volutamente ampi. Possono accedere all’agevolazione tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente da forma giuridica, settore o dimensione: imprese individuali, società di persone, società di capitali, enti commerciali e stabili organizzazioni di soggetti non residenti.

Due condizioni operative, però, vanno verificate prima di procedere:

  • Regolarità contributiva: l’impresa deve essere in regola con i versamenti contributivi e assistenziali a favore dei lavoratori (DURC regolare)
  • Rispetto delle norme sulla sicurezza: applicabili al settore specifico in cui opera l’impresa

Sul fronte della localizzazione, gli investimenti devono riguardare beni destinati a strutture produttive ubicate in Italia. Un bene destinato a una sede estera, anche se appartenente alla stessa impresa, non è agevolabile — salvo il caso particolare della sostituzione di un bene già agevolato, che vediamo più avanti nella sezione sulla decadenza.

✅ Vantaggio rispetto al passato: a differenza di alcune misure precedenti, l’Iperammortamento 2026 non pone limiti dimensionali. Anche una micro-impresa salentina con pochi dipendenti può accedervi, purché abbia i requisiti soggettivi e capienza fiscale per beneficiarne davvero.

Quali beni rientrano nell’Iperammortamento

L’agevolazione copre due categorie di investimenti, ben distinte tra loro per logica e procedura:

Beni materiali e immateriali 4.0 (Allegati IV e V)

Si tratta dei beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa, elencati negli allegati IV e V alla legge 199/2025 (che sostituiscono i precedenti allegati A e B della legge 232/2016, già noti a chi ha utilizzato Industria 4.0 e Transizione 4.0/5.0). Per essere agevolabili, questi beni devono essere interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura — il requisito tecnico che da sempre caratterizza questa famiglia di incentivi.

Rientrano tipicamente: macchine utensili a controllo numerico, robot industriali e sistemi di robotica collaborativa, sistemi di automazione e movimentazione, magazzini automatizzati, sistemi di controllo e misura, esoscheletri e dispositivi indossabili per la produzione (Allegato IV); software industriali come sistemi MES, SCADA, piattaforme di industrial analytics, digital twin, soluzioni di intelligenza artificiale applicata alla produzione e sistemi di cybersecurity industriale (Allegato V).

Beni per l’autoproduzione e l’autoconsumo da fonti rinnovabili

La seconda categoria riguarda gli investimenti in beni materiali nuovi finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo della struttura produttiva. L’articolo 8 del decreto attuativo elenca le spese ammissibili: gruppi di generazione dell’energia elettrica, trasformatori e misuratori funzionali alla produzione, impianti per la produzione di energia termica (calore di processo), servizi ausiliari di impianto, sistemi di stoccaggio dell’energia.

Qui il dimensionamento dell’impianto è un punto tecnico delicato: la producibilità massima attesa non può eccedere il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva, calcolato sulla base dei consumi medi annui dell’esercizio precedente, secondo le formule e i fattori di conversione dell’Allegato 1 al decreto. Sbagliare questo calcolo in fase di comunicazione preventiva comporta il rigetto o la decadenza parziale del beneficio — è uno degli errori più frequenti segnalati dai consulenti che seguono le prime pratiche sulla piattaforma.

I costi massimi ammissibili per gli impianti FER sono parametrati in euro/kW e variano per fonte energetica (solare, eolica, geotermica, idraulica, biomassa) e fascia di potenza, secondo le tabelle 2a, 2b, 2c e 2d dell’Allegato 1 al decreto attuativo.

La procedura: come richiedere l’Iperammortamento sulla piattaforma GSE

Qui arriviamo al punto che più preoccupa chi deve gestire la pratica concretamente. La procedura di accesso non passa più dall’Agenzia delle Entrate o dal Ministero direttamente: è interamente gestita dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici), attraverso una piattaforma telematica dedicata accessibile dall’Area Clienti del sito gse.it, denominata internamente NPTR5 (Nuovo Piano Transizione 5.0).

La piattaforma è operativa dalle ore 12:00 del 12 giugno 2026, in base al decreto direttoriale dell’11 giugno 2026. L’accesso richiede SPID o CIE — non sono previste altre modalità di autenticazione.

La procedura si articola in tre comunicazioni sequenziali e obbligatorie. Vediamole una per una.

1. Comunicazione preventiva

È il primo passaggio, quello che “prenota” la maggiorazione. Va presentata per ciascuna struttura produttiva interessata dagli investimenti, e deve contenere:

  • Dati identificativi dell’impresa e della struttura produttiva
  • Tipologia e ammontare degli investimenti nei beni degli Allegati IV e V, con data prevista di interconnessione
  • Tipologia e ammontare degli investimenti FER, con data prevista di entrata in funzione
  • Dati relativi all’applicazione della maggiorazione delle quote di ammortamento

Sulla piattaforma, la comunicazione preventiva si avvia dal menu “Comunicazioni” selezionando “Nuova Comunicazione”. La procedura guidata si sviluppa in dieci step sequenziali: dati struttura produttiva, anagrafica operatore, conferimento delega, dichiarazioni, spese Allegati IV e V (con categoria del bene, data di completamento, data di interconnessione, costo di acquisizione), spese impianti FER, dati finali e riepilogo, generazione documenti da firmare, allegati, riepilogo finale.

Una volta inviata, l’impresa riceve una ricevuta di avvenuto invio. Il GSE ha poi 10 giorni per comunicare l’esito positivo delle verifiche o richiedere integrazioni — integrazioni che l’impresa deve fornire entro ulteriori 10 giorni.

2. Comunicazione di conferma dell’investimento

Entro 60 giorni dalla notifica dell’esito positivo della comunicazione preventiva, l’impresa deve trasmettere la comunicazione di conferma, con l’indicazione di data e importo del pagamento relativo all’ultima quota dell’acconto — che deve raggiungere almeno il 20% del costo di acquisizione di ciascun bene — corredata dai dati identificativi delle fatture.

Attenzione a un punto tecnico: la comunicazione di conferma non può riguardare beni diversi o importi superiori rispetto a quanto dichiarato nella comunicazione preventiva. Per i beni in leasing, l’obbligo del 20% si considera soddisfatto con la stipula del contratto di locazione finanziaria e la sottoscrizione dell’ordine di acquisto da parte della società concedente.

3. Comunicazione di completamento

L’ultimo passaggio arriva al termine dell’investimento, una volta avvenuta l’interconnessione dei beni al sistema aziendale o alla rete di fornitura. Il termine ultimo è il 15 novembre 2028, prorogabile di 20 giorni in caso di richiesta di integrazione documentale da parte del GSE.

La comunicazione di completamento deve essere corredata dalle attestazioni di possesso della perizia tecnica asseverata e della certificazione contabile — i due documenti che vediamo nel dettaglio nel prossimo paragrafo. Solo dopo l’esito positivo delle verifiche del GSE su questa comunicazione, la maggiorazione del costo diventa effettivamente fruibile in dichiarazione dei redditi, a partire dal periodo d’imposta in cui la comunicazione è trasmessa — sempre che il bene sia entrato in funzione nello stesso periodo.

⚠️ Attenzione alle scadenze: il mancato invio di una qualsiasi delle tre comunicazioni nei termini previsti comporta il mancato perfezionamento della procedura, con perdita del beneficio. Non esistono proroghe automatiche fuori dai casi espressamente previsti dal decreto.

Perizia tecnica asseverata e certificazione contabile

Questi due documenti sono il cuore della parte “difendibile” della pratica — quella che, in caso di controllo, dimostra che l’investimento è davvero quello dichiarato.

Perizia tecnica asseverata

Deve attestare le caratteristiche tecniche dei beni che li rendono riconducibili agli Allegati IV e V, la loro interconnessione al sistema aziendale, e — per gli impianti FER — il rispetto dei requisiti di dimensionamento dell’articolo 8. Può essere rilasciata da:

  • Un ingegnere o un perito industriale iscritto al relativo albo professionale, con polizza assicurativa adeguata
  • Un ente di certificazione accreditato, tramite attestazione corredata di analisi tecnica
  • Per il settore agricolo: anche un dottore agronomo o forestale, un agrotecnico laureato o un perito agrario laureato

Certificazione contabile

Deve attestare l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la loro corrispondenza alla documentazione contabile dell’impresa. È rilasciata dai soggetti incaricati della revisione legale dei conti; per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nella sezione A del registro previsto dal decreto legislativo 39/2010.

Un dettaglio operativo da non sottovalutare: tutti i documenti di spesa — ordine, fattura di acquisto, contratto di leasing, fatture dei canoni — devono contenere il riferimento normativo esplicito “Bene agevolabile ai sensi dell’art. 1, commi 427-436, L. 199/2025”. È un controllo che il GSE effettua sistematicamente, e la sua assenza è uno degli errori formali più frequenti nelle prime pratiche presentate.

Iperammortamento 2026: cumulabile con altri incentivi?

Sì, l’Iperammortamento 2026 è cumulabile con altre misure — ma con una regola tecnica precisa da rispettare sempre: la nettizzazione.

L’articolo 1, comma 431, della legge 199/2025 stabilisce che la maggiorazione del costo si applica al costo del bene “al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili”. In pratica: se l’impresa ha già ottenuto un contributo a fondo perduto su quello stesso investimento, l’Iperammortamento si calcola sulla differenza tra il costo del bene e il contributo già incassato, non sul costo pieno.

StrumentoCumulabileNote operative
Credito d’imposta ZES Unica✅ SìParticolarmente rilevante per la Puglia, regione ZES. Cumulo su base netta
Nuova Sabatini✅ SìLa Sabatini copre il contributo sugli interessi del finanziamento, non compete con la deduzione fiscale dell’Iperammortamento
Contratti di sviluppo / bandi regionali✅ SìSempre nel rispetto della nettizzazione e del tetto del 100% del costo investimento
Credito d’imposta Transizione 4.0 (art. 1, c. 446, L. 207/2024)❌ NoEsclusione espressa per gli stessi beni — chi ha già maturato il credito 4.0 non può applicare anche l’Iperammortamento sullo stesso investimento

Per le imprese pugliesi, la combinazione più interessante resta quella con la ZES Unica per il Mezzogiorno, che in Puglia può arrivare a coprire fino al 60% dell’investimento per le piccole imprese. Sommando questo al risparmio fiscale dell’Iperammortamento — calcolato però sulla quota netta residua — l’impatto complessivo sulla convenienza dell’investimento può essere significativo. È una combinazione ancora poco sfruttata nella pratica, probabilmente perché richiede di gestire correttamente due procedure parallele (GSE per l’Iperammortamento, Agenzia delle Entrate per il credito ZES).

Un punto che spesso genera dubbi: l’Iperammortamento non rientra nel regime de minimis. Non essendo un contributo né un credito d’imposta, ma una misura fiscale strutturale applicata tramite variazione extracontabile, è compatibile con eventuali plafond de minimis già utilizzati dall’impresa per altre agevolazioni.

Decadenza e controlli: cosa fare se il bene viene venduto o delocalizzato

Il decreto attuativo prevede la decadenza totale o parziale dal beneficio in diverse circostanze, tra cui: assenza dei requisiti, documentazione irregolare non sanabile, mancata conservazione della documentazione di supporto, false dichiarazioni, impossibilità di effettuare i controlli per cause imputabili all’impresa.

Un caso pratico frequente riguarda la vendita del bene durante il periodo di fruizione della maggiorazione. Qui la norma prevede una via d’uscita: se l’impresa sostituisce il bene venduto, nello stesso periodo d’imposta, con un bene nuovo di caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori, il beneficio non si perde. Se il nuovo investimento ha un costo inferiore al bene sostituito, la fruizione prosegue per le quote residue, ma limitata al costo del nuovo bene.

I controlli sono affidati al GSE, che verifica la sussistenza dei requisiti tecnici e la conformità degli investimenti realizzati a quanto dichiarato in fase di comunicazione, nei termini dell’articolo 43 del DPR 600/1973 (gli stessi termini ordinari di accertamento fiscale). In caso di indebita fruizione rilevata in sede di controllo, il GSE comunica all’Agenzia delle Entrate i presupposti per il recupero dell’importo, maggiorato di interessi e sanzioni.

Le comunicazioni periodiche: un obbligo che dura anni

Un aspetto spesso sottovalutato: gli obblighi non finiscono con la comunicazione di completamento. A partire dalla prima comunicazione preventiva, e fino al termine di fruizione dell’agevolazione, ogni impresa deve trasmettere:

  • Entro il 20 gennaio di ciascun anno: comunicazione periodica con gli investimenti effettuati, il costo sostenuto e la previsione di utilizzo del beneficio
  • Entro il successivo 30 giugno: comunicazione integrativa con il piano di ammortamento, indicando le quote dell’incentivo imputate in ciascun esercizio

Considerato che un coefficiente di ammortamento del 10% annuo comporta una fruizione del beneficio distribuita su 10 anni, un’impresa che completa l’investimento nel 2026 potrebbe dover continuare a trasmettere queste comunicazioni fino al 2036 — ben oltre il termine finale per gli investimenti del 30 settembre 2028. È un impegno amministrativo di lungo periodo che va pianificato fin dall’inizio, magari affidandone il presidio a chi segue già la contabilità dell’impresa.

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Conclusione: cosa fare prima di partire con l’investimento

L’Iperammortamento 2026 è un’opportunità concreta per le PMI del Salento e della Puglia che vogliono investire in tecnologia 4.0 o autoproduzione energetica — ma è uno strumento che richiede metodo, non improvvisazione. Prima di ordinare un bene, vale la pena verificare quattro punti: l’origine e le caratteristiche tecniche del bene rispetto agli Allegati IV e V, la capienza fiscale effettiva dell’impresa per beneficiare davvero della maggior deduzione, l’eventuale combinazione con ZES Unica o Sabatini con relativa nettizzazione, e la disponibilità di un tecnico abilitato per la perizia asseverata.

Chi ha già investito contando sul vecchio credito d’imposta Transizione 4.0 dovrà inoltre capire bene cosa cambia nel passaggio al nuovo regime — un tema che approfondiamo nell’articolo dedicato al confronto tra le due misure.

Fonti consultate: GSE – Gestore dei Servizi Energetici, MIMIT – Nuovo Piano Transizione 5.0, decreto interministeriale 7 maggio 2026 e decreto direttoriale 11 giugno 2026.

⚠️ Disclaimer

Le informazioni contenute in questa guida sono fornite a scopo puramente informativo e non costituiscono una consulenza professionale. Nonostante l’impegno per garantire l’accuratezza delle informazioni, non possiamo assicurare che siano complete, aggiornate o prive di errori.

Per informazioni ufficiali e aggiornate, si raccomanda di consultare sempre i siti ufficiali degli enti erogatori e la normativa di riferimento. FinanziamentiSalento non si assume alcuna responsabilità per eventuali azioni intraprese sulla base delle informazioni contenute in questa guida.







Scopri tutto

Iperammortamento 2026: come richiederlo, la guida completa

Dal 12 giugno 2026 la piattaforma del GSE è operativa: le imprese possono finalmente prenotare l’Iperammortamento 2026, la maggiorazione del costo di acquisizione che ha sostituito il credito d’imposta Transizione 4.0 e 5.0. Non è un bonus automatico. È una procedura in tre fasi, con scadenze precise e documenti tecnici obbligatori — e chi sbaglia un passaggio rischia di perdere il beneficio anche dopo aver già fatto l’investimento.

In questa guida vediamo cos’è esattamente l’Iperammortamento 2026, chi può richiederlo, quali beni rientrano, come funziona la procedura sulla piattaforma GSE passo per passo, e cosa serve per non trovarsi con un investimento fatto ma un beneficio negato in sede di controllo.

📋 In sintesi

L’Iperammortamento 2026 (L. 199/2025, art. 1 commi 427-436) è una maggiorazione del costo di acquisizione di beni strumentali nuovi, valida solo ai fini delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing. Non è un credito d’imposta compensabile in F24. Si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, con aliquote del 180% (fino a 2,5 milioni), 100% (da 2,5 a 10 milioni) e 50% (da 10 a 20 milioni). La gestione è affidata al GSE attraverso una piattaforma telematica dedicata.

Cos’è l’Iperammortamento 2026 e come funziona

Partiamo dal punto che genera più confusione tra chi ha già usato il credito d’imposta Transizione 4.0: l’Iperammortamento 2026 non è un credito d’imposta. È un meccanismo diverso, introdotto dalla Legge di Bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi da 427 a 436) che torna alla logica della maggiorazione del costo fiscalmente riconosciuto — la stessa impostazione del vecchio super/iper ammortamento del 2017-2019, ma con una procedura di accesso completamente nuova.

In pratica: il bene resta iscritto in bilancio al suo costo reale. Solo ai fini fiscali, per il calcolo delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, quel costo viene aumentato di una percentuale stabilita dalla norma. Il risultato è che l’impresa deduce ogni anno una quota più alta, riducendo l’imponibile IRES o IRPEF — ma non l’IRAP, che resta fuori dal perimetro dell’agevolazione.

Ma c’è una differenza pratica enorme rispetto al credito d’imposta che vale la pena chiarire subito: il credito si compensava in F24 anche senza imposte da pagare, perché era un vero e proprio bonus fiscale. L’Iperammortamento, invece, produce un vantaggio solo se l’impresa ha imponibile su cui applicare la maggior deduzione. Se l’esercizio chiude in perdita, il beneficio non si perde — viene rinviato agli esercizi successivi fino a esaurimento — ma chi ha un’azienda strutturalmente in perdita dovrebbe valutare con attenzione se questo è davvero lo strumento giusto.

Le aliquote per scaglione di investimento

La maggiorazione del costo non è fissa: varia in base all’ammontare complessivo degli investimenti effettuati da ciascuna impresa in ciascuna annualità. Questi sono gli scaglioni previsti dall’articolo 4 del decreto attuativo:

Fino a 2,5 milioni di euro
Maggiorazione costo:180%
Da 2,5 a 10 milioni di euro
Maggiorazione costo:100%
Da 10 a 20 milioni di euro
Maggiorazione costo:50%

Significa, per esempio, che un macchinario da 100.000 euro che rientra nel primo scaglione viene fiscalmente riconosciuto per 280.000 euro (100.000 + 180% di maggiorazione). È su questo valore maggiorato che si calcolano le quote di ammortamento deducibili negli anni successivi — non sull’intero importo in un colpo solo, ma seguendo i normali coefficienti di ammortamento del bene.

Chi può accedere all’Iperammortamento 2026

I requisiti soggettivi sono volutamente ampi. Possono accedere all’agevolazione tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente da forma giuridica, settore o dimensione: imprese individuali, società di persone, società di capitali, enti commerciali e stabili organizzazioni di soggetti non residenti.

Due condizioni operative, però, vanno verificate prima di procedere:

  • Regolarità contributiva: l’impresa deve essere in regola con i versamenti contributivi e assistenziali a favore dei lavoratori (DURC regolare)
  • Rispetto delle norme sulla sicurezza: applicabili al settore specifico in cui opera l’impresa

Sul fronte della localizzazione, gli investimenti devono riguardare beni destinati a strutture produttive ubicate in Italia. Un bene destinato a una sede estera, anche se appartenente alla stessa impresa, non è agevolabile — salvo il caso particolare della sostituzione di un bene già agevolato, che vediamo più avanti nella sezione sulla decadenza.

✅ Vantaggio rispetto al passato: a differenza di alcune misure precedenti, l’Iperammortamento 2026 non pone limiti dimensionali. Anche una micro-impresa salentina con pochi dipendenti può accedervi, purché abbia i requisiti soggettivi e capienza fiscale per beneficiarne davvero.

Quali beni rientrano nell’Iperammortamento

L’agevolazione copre due categorie di investimenti, ben distinte tra loro per logica e procedura:

Beni materiali e immateriali 4.0 (Allegati IV e V)

Si tratta dei beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa, elencati negli allegati IV e V alla legge 199/2025 (che sostituiscono i precedenti allegati A e B della legge 232/2016, già noti a chi ha utilizzato Industria 4.0 e Transizione 4.0/5.0). Per essere agevolabili, questi beni devono essere interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura — il requisito tecnico che da sempre caratterizza questa famiglia di incentivi.

Rientrano tipicamente: macchine utensili a controllo numerico, robot industriali e sistemi di robotica collaborativa, sistemi di automazione e movimentazione, magazzini automatizzati, sistemi di controllo e misura, esoscheletri e dispositivi indossabili per la produzione (Allegato IV); software industriali come sistemi MES, SCADA, piattaforme di industrial analytics, digital twin, soluzioni di intelligenza artificiale applicata alla produzione e sistemi di cybersecurity industriale (Allegato V).

Beni per l’autoproduzione e l’autoconsumo da fonti rinnovabili

La seconda categoria riguarda gli investimenti in beni materiali nuovi finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo della struttura produttiva. L’articolo 8 del decreto attuativo elenca le spese ammissibili: gruppi di generazione dell’energia elettrica, trasformatori e misuratori funzionali alla produzione, impianti per la produzione di energia termica (calore di processo), servizi ausiliari di impianto, sistemi di stoccaggio dell’energia.

Qui il dimensionamento dell’impianto è un punto tecnico delicato: la producibilità massima attesa non può eccedere il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva, calcolato sulla base dei consumi medi annui dell’esercizio precedente, secondo le formule e i fattori di conversione dell’Allegato 1 al decreto. Sbagliare questo calcolo in fase di comunicazione preventiva comporta il rigetto o la decadenza parziale del beneficio — è uno degli errori più frequenti segnalati dai consulenti che seguono le prime pratiche sulla piattaforma.

I costi massimi ammissibili per gli impianti FER sono parametrati in euro/kW e variano per fonte energetica (solare, eolica, geotermica, idraulica, biomassa) e fascia di potenza, secondo le tabelle dell’Allegato 1 al decreto attuativo.

La procedura: come richiedere l’Iperammortamento sulla piattaforma GSE

Qui arriviamo al punto che più preoccupa chi deve gestire la pratica concretamente. La procedura di accesso non passa più dall’Agenzia delle Entrate o dal Ministero direttamente: è interamente gestita dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici), attraverso una piattaforma telematica dedicata accessibile dall’Area Clienti del sito gse.it, denominata internamente NPTR5 (Nuovo Piano Transizione 5.0).

La piattaforma è operativa dalle ore 12:00 del 12 giugno 2026, in base al decreto direttoriale dell’11 giugno 2026. L’accesso richiede SPID o CIE — non sono previste altre modalità di autenticazione.

La procedura si articola in tre comunicazioni sequenziali e obbligatorie. Vediamole una per una.

1. Comunicazione preventiva

È il primo passaggio, quello che “prenota” la maggiorazione. Va presentata per ciascuna struttura produttiva interessata dagli investimenti, e deve contenere:

  • Dati identificativi dell’impresa e della struttura produttiva
  • Tipologia e ammontare degli investimenti nei beni degli Allegati IV e V, con data prevista di interconnessione
  • Tipologia e ammontare degli investimenti FER, con data prevista di entrata in funzione
  • Dati relativi all’applicazione della maggiorazione delle quote di ammortamento

Sulla piattaforma, la comunicazione preventiva si avvia dal menu “Comunicazioni” selezionando “Nuova Comunicazione”. La procedura guidata si sviluppa in dieci step sequenziali: dati struttura produttiva, anagrafica operatore, conferimento delega, dichiarazioni, spese Allegati IV e V (con categoria del bene, data di completamento, data di interconnessione, costo di acquisizione), spese impianti FER, dati finali e riepilogo, generazione documenti da firmare, allegati, riepilogo finale.

Una volta inviata, l’impresa riceve una ricevuta di avvenuto invio. Il GSE ha poi 10 giorni per comunicare l’esito positivo delle verifiche o richiedere integrazioni — integrazioni che l’impresa deve fornire entro ulteriori 10 giorni.

2. Comunicazione di conferma dell’investimento

Entro 60 giorni dalla notifica dell’esito positivo della comunicazione preventiva, l’impresa deve trasmettere la comunicazione di conferma, con l’indicazione di data e importo del pagamento relativo all’ultima quota dell’acconto — che deve raggiungere almeno il 20% del costo di acquisizione di ciascun bene — corredata dai dati identificativi delle fatture.

Attenzione a un punto tecnico: la comunicazione di conferma non può riguardare beni diversi o importi superiori rispetto a quanto dichiarato nella comunicazione preventiva. Per i beni in leasing, l’obbligo del 20% si considera soddisfatto con la stipula del contratto di locazione finanziaria e la sottoscrizione dell’ordine di acquisto da parte della società concedente.

3. Comunicazione di completamento

L’ultimo passaggio arriva al termine dell’investimento, una volta avvenuta l’interconnessione dei beni al sistema aziendale o alla rete di fornitura. Il termine ultimo è il 15 novembre 2028, prorogabile di 20 giorni in caso di richiesta di integrazione documentale da parte del GSE.

La comunicazione di completamento deve essere corredata dalle attestazioni di possesso della perizia tecnica asseverata e della certificazione contabile. Solo dopo l’esito positivo delle verifiche del GSE su questa comunicazione, la maggiorazione del costo diventa effettivamente fruibile in dichiarazione dei redditi, a partire dal periodo d’imposta in cui la comunicazione è trasmessa — sempre che il bene sia entrato in funzione nello stesso periodo.

⚠️ Attenzione alle scadenze: il mancato invio di una qualsiasi delle tre comunicazioni nei termini previsti comporta il mancato perfezionamento della procedura, con perdita del beneficio. Non esistono proroghe automatiche fuori dai casi espressamente previsti dal decreto.

Perizia tecnica asseverata e certificazione contabile

Questi due documenti sono il cuore della parte “difendibile” della pratica — quella che, in caso di controllo, dimostra che l’investimento è davvero quello dichiarato.

Perizia tecnica asseverata

Deve attestare le caratteristiche tecniche dei beni che li rendono riconducibili agli Allegati IV e V, la loro interconnessione al sistema aziendale, e — per gli impianti FER — il rispetto dei requisiti di dimensionamento dell’articolo 8. Può essere rilasciata da:

  • Un ingegnere o un perito industriale iscritto al relativo albo professionale, con polizza assicurativa adeguata
  • Un ente di certificazione accreditato, tramite attestazione corredata di analisi tecnica
  • Per il settore agricolo: anche un dottore agronomo o forestale, un agrotecnico laureato o un perito agrario laureato

Certificazione contabile

Deve attestare l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la loro corrispondenza alla documentazione contabile dell’impresa. È rilasciata dai soggetti incaricati della revisione legale dei conti; per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nella sezione A del registro previsto dal decreto legislativo 39/2010.

Un dettaglio operativo da non sottovalutare: tutti i documenti di spesa — ordine, fattura di acquisto, contratto di leasing, fatture dei canoni — devono contenere il riferimento normativo esplicito “Bene agevolabile ai sensi dell’art. 1, commi 427-436, L. 199/2025”. È un controllo che il GSE effettua sistematicamente, e la sua assenza è uno degli errori formali più frequenti nelle prime pratiche presentate.

Iperammortamento 2026: cumulabile con altri incentivi?

Sì, l’Iperammortamento 2026 è cumulabile con altre misure — ma con una regola tecnica precisa da rispettare sempre: la nettizzazione.

L’articolo 1, comma 431, della legge 199/2025 stabilisce che la maggiorazione del costo si applica al costo del bene “al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili”. In pratica: se l’impresa ha già ottenuto un contributo a fondo perduto su quello stesso investimento, l’Iperammortamento si calcola sulla differenza tra il costo del bene e il contributo già incassato, non sul costo pieno.

Credito d’imposta ZES Unica
Cumulabile:✅ Sì
Note:Particolarmente rilevante per la Puglia, regione ZES. Cumulo su base netta
Nuova Sabatini
Cumulabile:✅ Sì
Note:La Sabatini copre il contributo sugli interessi del finanziamento, non compete con la deduzione fiscale dell’Iperammortamento
Contratti di sviluppo / bandi regionali
Cumulabile:✅ Sì
Note:Sempre nel rispetto della nettizzazione e del tetto del 100% del costo investimento
Credito d’imposta Transizione 4.0
Cumulabile:❌ No
Note:Esclusione espressa per gli stessi beni (art. 1, c. 446, L. 207/2024) — chi ha già maturato il credito 4.0 non può applicare anche l’Iperammortamento sullo stesso investimento

Per le imprese pugliesi, la combinazione più interessante resta quella con la ZES Unica per il Mezzogiorno, che in Puglia può arrivare a coprire fino al 60% dell’investimento per le piccole imprese. Sommando questo al risparmio fiscale dell’Iperammortamento — calcolato però sulla quota netta residua — l’impatto complessivo sulla convenienza dell’investimento può essere significativo. È una combinazione ancora poco sfruttata nella pratica, probabilmente perché richiede di gestire correttamente due procedure parallele (GSE per l’Iperammortamento, Agenzia delle Entrate per il credito ZES).

Un punto che spesso genera dubbi: l’Iperammortamento non rientra nel regime de minimis. Non essendo un contributo né un credito d’imposta, ma una misura fiscale strutturale applicata tramite variazione extracontabile, è compatibile con eventuali plafond de minimis già utilizzati dall’impresa per altre agevolazioni.

Decadenza e controlli: cosa fare se il bene viene venduto o delocalizzato

Il decreto attuativo prevede la decadenza totale o parziale dal beneficio in diverse circostanze, tra cui: assenza dei requisiti, documentazione irregolare non sanabile, mancata conservazione della documentazione di supporto, false dichiarazioni, impossibilità di effettuare i controlli per cause imputabili all’impresa.

Un caso pratico frequente riguarda la vendita del bene durante il periodo di fruizione della maggiorazione. Qui la norma prevede una via d’uscita: se l’impresa sostituisce il bene venduto, nello stesso periodo d’imposta, con un bene nuovo di caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori, il beneficio non si perde. Se il nuovo investimento ha un costo inferiore al bene sostituito, la fruizione prosegue per le quote residue, ma limitata al costo del nuovo bene.

I controlli sono affidati al GSE, che verifica la sussistenza dei requisiti tecnici e la conformità degli investimenti realizzati a quanto dichiarato in fase di comunicazione, nei termini dell’articolo 43 del DPR 600/1973 (gli stessi termini ordinari di accertamento fiscale). In caso di indebita fruizione rilevata in sede di controllo, il GSE comunica all’Agenzia delle Entrate i presupposti per il recupero dell’importo, maggiorato di interessi e sanzioni.

Le comunicazioni periodiche: un obbligo che dura anni

Un aspetto spesso sottovalutato: gli obblighi non finiscono con la comunicazione di completamento. A partire dalla prima comunicazione preventiva, e fino al termine di fruizione dell’agevolazione, ogni impresa deve trasmettere:

  • Entro il 20 gennaio di ciascun anno: comunicazione periodica con gli investimenti effettuati, il costo sostenuto e la previsione di utilizzo del beneficio
  • Entro il successivo 30 giugno: comunicazione integrativa con il piano di ammortamento, indicando le quote dell’incentivo imputate in ciascun esercizio

Considerato che un coefficiente di ammortamento del 10% annuo comporta una fruizione del beneficio distribuita su 10 anni, un’impresa che completa l’investimento nel 2026 potrebbe dover continuare a trasmettere queste comunicazioni fino al 2036 — ben oltre il termine finale per gli investimenti del 30 settembre 2028. È un impegno amministrativo di lungo periodo che va pianificato fin dall’inizio, magari affidandone il presidio a chi segue già la contabilità dell’impresa.

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Conclusione: cosa fare prima di partire con l’investimento

L’Iperammortamento 2026 è un’opportunità concreta per le PMI del Salento e della Puglia che vogliono investire in tecnologia 4.0 o autoproduzione energetica — ma è uno strumento che richiede metodo, non improvvisazione. Prima di ordinare un bene, vale la pena verificare quattro punti: l’origine e le caratteristiche tecniche del bene rispetto agli Allegati IV e V, la capienza fiscale effettiva dell’impresa per beneficiare davvero della maggior deduzione, l’eventuale combinazione con ZES Unica o Sabatini con relativa nettizzazione, e la disponibilità di un tecnico abilitato per la perizia asseverata.

Chi ha già investito contando sul vecchio credito d’imposta Transizione 4.0 dovrà inoltre capire bene cosa cambia nel passaggio al nuovo regime — un tema che approfondiamo nell’articolo dedicato al confronto tra le due misure.

Fonti consultate: GSE – Gestore dei Servizi Energetici, MIMIT – Nuovo Piano Transizione 5.0, decreto interministeriale 7 maggio 2026 e decreto direttoriale 11 giugno 2026.

⚠️ Disclaimer

Le informazioni contenute in questa guida sono fornite a scopo puramente informativo e non costituiscono una consulenza professionale. Nonostante l’impegno per garantire l’accuratezza delle informazioni, non possiamo assicurare che siano complete, aggiornate o prive di errori.

Per informazioni ufficiali e aggiornate, si raccomanda di consultare sempre i siti ufficiali degli enti erogatori e la normativa di riferimento. FinanziamentiSalento non si assume alcuna responsabilità per eventuali azioni intraprese sulla base delle informazioni contenute in questa guida.







Vantaggi / Svantaggi/Confronto
Vantaggi
Svantaggi
Aliquota fino al 180%, più generosa del vecchio credito 4.0 in molti scenari
Beneficio reale solo con capienza fiscale (niente compensazione F24 senza imposte)
Nessun limite dimensionale o settoriale per l'accesso
Procedura amministrativa pluriennale (comunicazioni periodiche fino a 10 anni)
Cumulabile con ZES Unica e Sabatini (molto rilevante per la Puglia)
Perizia asseverata e certificazione contabile obbligatorie, con costi a carico dell'impresa
Copre anche impianti FER per autoconsumo, non solo beni 4.0
Tre comunicazioni sequenziali con scadenze rigide e nessuna proroga automatica
Orizzonte temporale lungo (fino al 30/9/2028) per pianificare gli investimenti
Dimensionamento impianti FER tecnicamente complesso (rischio errori e decadenza parziale)
Cosa fare se...
Situazione
Azioni utili
Ho già il credito d'imposta Transizione 4.0 prenotato nel 2025
Non puoi cumulare l'Iperammortamento sullo stesso bene: verifica quale dei due regimi si applica al tuo investimento
La mia azienda è in perdita fiscale
Valuta se la maggior deduzione ha senso per te o se preferisci uno strumento a contributo diretto (es. Smart&Start, ON Tasso Zero)
Voglio installare un impianto fotovoltaico per autoconsumo
Calcola prima il fabbisogno energetico secondo l'Allegato 1: il dimensionamento non può superare il 105% del fabbisogno
Ho già ricevuto un contributo a fondo perduto sullo stesso bene
Applica la nettizzazione: l'Iperammortamento si calcola sulla quota netta, non sul costo pieno
Devo presentare la comunicazione di conferma ma non ho ancora pagato il 20% di acconto
Non puoi inviarla: il pagamento minimo del 20% è condizione necessaria, salvo leasing già perfezionato
Il GSE mi ha chiesto un'integrazione documentale
Rispondi entro 10 giorni: il mancato riscontro nei termini blocca la procedura
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FAQ - Domande frequenti Iperammortamento 2026: come richiederlo, la guida completa

No. È una maggiorazione del costo fiscalmente riconosciuto del bene, che incide sulle quote di ammortamento o sui canoni di leasing deducibili. Non si compensa in F24.
180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, 100% per la quota tra 2,5 e 10 milioni, 50% per la quota tra 10 e 20 milioni.
Tramite la piattaforma telematica del GSE (Area Clienti, sezione dedicata), accessibile con SPID o CIE, con tre comunicazioni sequenziali: preventiva, conferma, completamento.
Sì, per attestare le caratteristiche tecniche dei beni e l'interconnessione. Può essere rilasciata da ingegnere, perito industriale iscritto all'albo, o ente di certificazione accreditato.
Sì, con ZES Unica, Nuova Sabatini, contratti di sviluppo e bandi regionali, applicando sempre la nettizzazione sulle spese coperte da altri contributi. Non è cumulabile con il credito d'imposta Transizione 4.0 sullo stesso bene.
Il beneficio non si perde: viene riportato agli esercizi successivi fino a esaurimento, ma non produce un vantaggio immediato.
Il 15 novembre 2028 per la comunicazione di completamento, prorogabile di 20 giorni in caso di richiesta di integrazione da parte del GSE.
Se lo sostituisci, nello stesso periodo d'imposta, con un bene di pari o superiore livello tecnologico, il beneficio non decade.

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